In questa pagina proponiamo un fac simile di istanza di accertamento con adesione in formato Word e PDF editabile. Il modello serve a chiedere all’ufficio competente l’avvio del procedimento previsto dal D.Lgs. 218/1997 per tentare una definizione concordata della pretesa tributaria.
Fac Simile Istanza di Accertamento con Adesione Word e PDF
Il modello può essere utilizzato come traccia per indicare il contribuente, l’atto oggetto della richiesta e il recapito al quale essere contattati. Prima dell’invio è indispensabile confrontarlo con l’avviso ricevuto e verificare quale procedura di adesione è applicabile.
Modello Word
Modello PDF editabile
Quando può essere presentata l’istanza
L’accertamento con adesione consente al contribuente e all’Amministrazione finanziaria di confrontarsi sulla pretesa tributaria e, quando viene raggiunto un accordo, di definire le maggiori imposte e le altre somme dovute evitando il contenzioso. La disciplina principale è contenuta nel D.Lgs. 218/1997.
Per gli atti ai quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente che riceve un avviso di accertamento, un avviso di rettifica o un atto di recupero può presentare l’istanza prima dell’impugnazione e comunque entro il termine previsto per proporre ricorso.
Quando invece si applica il contraddittorio preventivo, il procedimento è diverso. Lo schema di atto comunicato al contribuente contiene anche l’invito a presentare istanza di accertamento con adesione. In questo caso l’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto, in alternativa alla presentazione delle osservazioni.
Se il contribuente non ha presentato l’istanza in questa fase, può presentarla anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso preceduto dallo schema di atto. Se invece ha già utilizzato la possibilità di presentare l’istanza entro 30 giorni dallo schema, non può proporne una seconda dopo la notifica dell’atto.

Sospensione del termine per il ricorso
Uno degli aspetti più importanti riguarda i termini per impugnare l’atto. Non è più corretto affermare che qualsiasi istanza comporti automaticamente una sospensione di tre mesi.
Per l’istanza presentata dopo la notifica di un atto al quale non si applica il contraddittorio preventivo, l’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 prevede una sospensione di 90 giorni del termine per l’impugnazione.
Se invece l’avviso è stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto e l’istanza viene presentata nei 15 giorni successivi alla notifica, la sospensione prevista è di 30 giorni. L’impugnazione dell’atto comporta la rinuncia all’istanza di adesione.
Poiché un errore nel calcolo dei termini può determinare la perdita della possibilità di ricorrere, è importante verificare la data di notifica, il tipo di atto ricevuto e l’eventuale precedente comunicazione dello schema di atto.
Come compilare l’istanza
Il contenuto deve permettere all’ufficio di identificare con precisione il contribuente e l’atto per il quale si chiede l’adesione. È opportuno inserire:
- nome e cognome o denominazione del contribuente;
- codice fiscale ed eventuale partita IVA;
- domicilio o sede;
- recapito, anche telefonico;
- eventuali dati del rappresentante;
- tipo, numero e data dell’avviso o dell’atto interessato;
- data della notifica o della comunicazione dello schema di atto;
- richiesta di definizione mediante accertamento con adesione;
- eventuali elementi utili al contraddittorio;
- luogo, data e firma.
L’istanza deve essere indirizzata all’ufficio competente indicato nell’atto ricevuto. Le modalità concrete di presentazione devono essere verificate nelle istruzioni contenute nell’avviso o presso l’ufficio, soprattutto se si intende utilizzare PEC, consegna diretta o spedizione postale.
Cosa succede dopo la presentazione
Per le istanze presentate nelle ipotesi disciplinate dall’art. 6, commi 2 e 2-bis, l’ufficio formula entro 15 giorni dalla ricezione l’invito a comparire; il contatto può avvenire anche telefonicamente o con modalità telematiche. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale.
Il procedimento non garantisce che venga raggiunto un accordo. Durante il contraddittorio contribuente e ufficio esaminano gli elementi rilevanti e, se trovano un’intesa, questa viene formalizzata nell’atto di accertamento con adesione. Se la definizione non viene raggiunta, resta necessario valutare tempestivamente l’eventuale impugnazione dell’atto nel rispetto dei termini applicabili.
Nella procedura ordinaria, le sanzioni amministrative relative ai tributi oggetto dell’adesione sono generalmente ridotte a un terzo del minimo previsto dalla legge, ferme restando le eccezioni e le discipline speciali applicabili. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una scheda dedicata all’accertamento con adesione.
Pagamento dopo l’accordo
Una volta redatto l’atto di accertamento con adesione, le somme dovute devono essere versate entro 20 giorni. È possibile pagare in unica soluzione oppure, nei casi in cui la rateazione è ammessa, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute superano 50.000 euro, il numero massimo sale a 16 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
A seconda del tributo, il versamento può essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure il modello F23, facendo riferimento ai dati e ai codici indicati dall’ufficio.
Esiste un’importante eccezione: per le somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero, l’art. 8, comma 2-bis, esclude la rateazione e la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
Non è quindi più corretto fare riferimento al precedente limite di 12 rate per importi superiori a 51.645,69 euro, né a una sanzione fissa del 60% in caso di mancato pagamento di una rata. Gli eventuali inadempimenti nel pagamento rateale seguono oggi la disciplina richiamata dall’art. 8 del D.Lgs. 218/1997 e devono essere valutati sulla base del caso concreto.