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Fac Simile Quietanza Liberatoria TFR Word e PDF

Aggiornato il 22/09/2026

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In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un PDF editabile di quietanza per attestare il pagamento del trattamento di fine rapporto al lavoratore al termine del rapporto di lavoro. Il documento consente di indicare l’importo ricevuto, il datore di lavoro che effettua il pagamento, la data e la causale.

Una quietanza prova principalmente la ricezione della somma indicata: l’eventuale formula con cui il lavoratore dichiara di non avere altro a pretendere non comporta automaticamente la rinuncia valida a qualsiasi ulteriore diritto derivante dal rapporto di lavoro.

Fac Simile Quietanza Liberatoria TFR Word

Il modello Word può essere modificato per indicare con precisione l’importo corrisposto e per adattare la dichiarazione al caso concreto, soprattutto quando esistono anticipazioni già ricevute o altre competenze ancora da liquidare.

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Fac simile quietanza liberatoria TFR
1 file(s)

Modulo Quietanza Liberatoria TFR Editabile

Il secondo modello è disponibile in formato PDF editabile e può essere utilizzato per attestare il pagamento del TFR quando i dati e le dichiarazioni presenti corrispondono alla situazione effettiva.

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Modulo Quietanza Liberatoria TFR
1 file(s)
Fac Simile Quietanza Liberatoria TFR
Fac Simile Quietanza Liberatoria TFR

A cosa serve la quietanza del TFR

L’articolo 2120 del Codice civile riconosce al lavoratore subordinato il diritto al trattamento di fine rapporto in ogni caso di cessazione del rapporto. La disciplina è contenuta nella Legge 297/1982, che ha introdotto l’attuale sistema di calcolo del TFR.

Quando il datore di lavoro effettua il pagamento può essere utile rilasciare una quietanza che documenti la somma effettivamente ricevuta. Il documento ha quindi innanzitutto una funzione probatoria: identifica il pagamento, la sua causale e la data in cui è stato effettuato.

La quietanza dovrebbe essere firmata soltanto quando il pagamento indicato è stato realmente ricevuto o quando le modalità utilizzate consentono al lavoratore di verificarne l’effettiva disponibilità. Se viene corrisposto soltanto un acconto, non è opportuno utilizzare senza modifiche una formula che dichiari il pagamento integrale del TFR.

La formula “nulla a pretendere” chiude ogni rapporto con l’azienda?

No, non necessariamente. Nel rapporto di lavoro la semplice sottoscrizione di una quietanza con una formula generica come “nulla a pretendere” non garantisce automaticamente al datore di lavoro che ogni possibile diritto del dipendente sia definitivamente estinto.

La giurisprudenza distingue la semplice dichiarazione con cui il lavoratore attesta di avere ricevuto una somma da una vera rinuncia o transazione. Per attribuire alla dichiarazione un significato negoziale più ampio devono emergere in modo chiaro la volontà del lavoratore di disporre di determinati diritti e, nel caso di una transazione, le reciproche concessioni delle parti. Il semplice pagamento del TFR dovuto per legge non trasforma automaticamente la quietanza in una transazione.

Inoltre, l’articolo 2113 del Codice civile prevede una disciplina specifica per rinunce e transazioni che riguardano diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo. Tali accordi possono essere impugnati nei termini previsti dalla norma, salvo le conciliazioni concluse nelle cosiddette sedi protette previste dalla legge.

Per questo il fac simile disponibile in questa pagina è adatto soprattutto ad attestare il pagamento del TFR indicato nel documento. Non dovrebbe essere utilizzato come sostituto di un accordo transattivo quando l’obiettivo è definire anche controversie su straordinari, differenze retributive, ferie, qualifiche, indennità o altri crediti di lavoro.

Come compilare la quietanza liberatoria TFR

Per identificare senza ambiguità il pagamento è opportuno inserire:

  • dati del lavoratore: nome, cognome, codice fiscale e, quando utile, luogo e data di nascita;
  • dati del datore di lavoro: denominazione o nome, codice fiscale o partita IVA e sede;
  • rapporto di lavoro: data di cessazione ed eventuali altri riferimenti utili;
  • importo: somma effettivamente ricevuta a titolo di TFR, evitando formulazioni ambigue tra importo lordo e netto;
  • causale: indicazione che il versamento riguarda il trattamento di fine rapporto;
  • modalità di pagamento: per esempio bonifico o altro mezzo utilizzato;
  • eventuali anticipazioni: importi di TFR già corrisposti durante il rapporto, quando rilevanti per comprendere il saldo finale;
  • data del pagamento: giorno al quale la dichiarazione di ricezione si riferisce;
  • firma del lavoratore: sottoscrizione della persona che attesta di avere ricevuto la somma.

Se la busta paga o il prospetto di liquidazione distingue TFR lordo, tassazione e importo netto accreditato, è preferibile che anche la quietanza utilizzi una formulazione coerente, così da evitare che il documento possa essere interpretato come attestazione della ricezione di una somma diversa da quella effettivamente pagata.

Quietanza e anticipazioni TFR già ricevute

Se durante il rapporto il lavoratore ha già ricevuto un’anticipazione del TFR, questa viene detratta dal trattamento spettante alla cessazione. Nella quietanza finale può quindi essere utile richiamare l’anticipazione già corrisposta e indicare chiaramente l’importo versato a saldo.

La disciplina ordinaria dell’anticipazione prevista dall’articolo 2120 consente al lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di chiedere, nei casi previsti, fino al 70% del TFR maturato. Le causali previste dalla legge comprendono determinate spese sanitarie straordinarie e l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, oltre alle ulteriori ipotesi previste dalla normativa sui congedi. Contratti collettivi e accordi individuali possono prevedere condizioni più favorevoli.

Per presentare la domanda è disponibile il modulo di richiesta anticipo TFR. Se viene erogata soltanto un’anticipazione durante il rapporto, è opportuno documentare specificamente tale pagamento senza utilizzare una dichiarazione che faccia apparire definitivamente estinto l’intero diritto al TFR futuro.

Quando non utilizzare la quietanza come saldo definitivo

Il testo deve essere modificato se l’importo corrisposto non rappresenta effettivamente il saldo del TFR. Questo può verificarsi, per esempio, quando una parte della somma è ancora da determinare, quando il pagamento avviene in più tranche oppure quando il lavoratore contesta il calcolo effettuato dal datore.

In queste situazioni il documento dovrebbe attestare soltanto quanto realmente ricevuto, precisando che si tratta di un acconto o di un pagamento parziale. Una formula di saldo non deve essere inserita se rimangono somme da pagare.

Se serve semplicemente attestare la ricezione di un pagamento senza utilizzare una formula riferita specificamente al rapporto di lavoro, può essere consultato anche il fac simile di quietanza liberatoria.

TFR non pagato o importo contestato

La quietanza non deve essere firmata come attestazione di saldo quando il lavoratore non ha ancora ricevuto la somma indicata. Se il TFR non viene pagato, oppure viene versato solo in parte, è possibile richiedere formalmente il pagamento al datore di lavoro e, quando necessario, utilizzare gli strumenti previsti per il recupero del credito.

I tempi concreti di liquidazione possono dipendere anche dal contratto collettivo applicato e dalle modalità di elaborazione delle competenze di cessazione. Non esiste quindi un unico termine di pagamento identico per tutti i rapporti di lavoro privati che possa essere inserito indistintamente nel fac simile.

Consegna e conservazione

Una volta verificato l’effettivo pagamento, il lavoratore può firmare la quietanza e consegnarla al datore di lavoro. È opportuno che entrambe le parti conservino una copia del documento insieme al prospetto di liquidazione e alla prova del pagamento.

Non è richiesta in via generale una particolare forma pubblica o l’utilizzo di un modulo ministeriale per attestare il pagamento del TFR. Quando, invece, le parti intendono raggiungere un accordo più ampio sulla definizione di diritti derivanti dal rapporto di lavoro, la semplice quietanza può non essere sufficiente e occorre valutare la disciplina delle rinunce e transazioni prevista dall’articolo 2113 del Codice civile.

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