In questa pagina sono disponibili un modello Word e un fac simile PDF per predisporre una rinuncia volontaria alla servitù di passaggio. Il documento riguarda il caso in cui il titolare della servitù, normalmente il proprietario del fondo dominante, intenda rinunciare al diritto di passaggio che grava sul fondo servente.
La rinuncia a una servitù immobiliare richiede la forma scritta e, quando deve essere trascritta nei Registri Immobiliari, la semplice sottoscrizione privata del modello non è sufficiente: occorre un titolo avente i requisiti previsti per la trascrizione.
Fac Simile Rinuncia Servitù di Passaggio Word
Il modello Word può essere utilizzato come traccia e modificato inserendo i dati dei proprietari, l’identificazione dei fondi, gli estremi della servitù e la dichiarazione di rinuncia. Prima della sottoscrizione è necessario verificare che il rinunciante sia correttamente indicato come titolare della servitù.
Fac Simile Rinuncia Servitù di Passaggio PDF Editabile
Il PDF consente di predisporre una bozza della dichiarazione.

Chi Può Rinunciare alla Servitù di Passaggio
La servitù prediale consiste, secondo l’articolo 1027 del Codice civile, nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario. L’immobile che beneficia del diritto è il fondo dominante, mentre quello sul quale viene esercitato il passaggio è il fondo servente.
Di conseguenza, nella rinuncia volontaria alla servitù il rinunciante è il titolare del diritto collegato al fondo dominante. Il proprietario del fondo servente non può, con una propria dichiarazione unilaterale, eliminare la servitù che grava sul proprio immobile, perché il diritto appartiene al fondo dominante.
Va tenuta distinta da questa situazione l’ipotesi prevista dall’articolo 1070 del Codice civile, nella quale il proprietario del fondo servente, quando è tenuto alle spese necessarie per l’uso o la conservazione della servitù, può liberarsene rinunciando alla proprietà del fondo servente, o della parte interessata, a favore del proprietario del fondo dominante. Si tratta di un istituto diverso dalla rinuncia alla servitù trattata dal fac simile presente in questa pagina.
Se invece si vuole costituire un nuovo diritto di passaggio, anziché estinguerlo, è disponibile il fac simile di scrittura privata per costituzione di servitù di passaggio.
Come Compilare la Rinuncia alla Servitù
La dichiarazione deve permettere di identificare senza ambiguità il diritto che si intende estinguere. Non è sufficiente indicare genericamente che si rinuncia a un passaggio tra due proprietà, soprattutto quando sui fondi esistono più accessi o altre servitù.
- indicare nome, cognome, codice fiscale e dati identificativi del titolare della servitù che effettua la rinuncia;
- identificare il proprietario del fondo servente;
- riportare Comune, indirizzo o località e dati catastali del fondo dominante;
- riportare i dati catastali del fondo servente;
- indicare il titolo con cui la servitù è stata costituita, quando disponibile, con data ed eventuali estremi di registrazione e trascrizione;
- descrivere il passaggio interessato, specificando se pedonale, carrabile o di altra natura;
- indicare, quando necessario, percorso, larghezza e ulteriori elementi utili a individuare la servitù;
- esprimere in modo inequivoco la volontà di rinunciare al diritto;
- precisare se la rinuncia riguarda integralmente la servitù o soltanto un diritto specificamente individuato;
- inserire luogo, data e sottoscrizione del rinunciante.
Quando il tracciato non è facilmente identificabile, può essere utile allegare una planimetria che evidenzi il passaggio oggetto della rinuncia. Se la servitù risulta da un precedente atto notarile o da una sentenza, è opportuno reperire quel titolo prima di predisporre la rinuncia.
Se il fondo dominante appartiene a più soggetti, oppure esistono altri titolari di diritti sull’immobile, è necessario verificare chi debba intervenire nell’atto prima di utilizzare un fac simile standard.
Forma Scritta, Autenticazione e Trascrizione
L’articolo 1350, n. 5, del Codice civile richiede la forma scritta, a pena di nullità, per gli atti di rinuncia ai diritti reali indicati nei numeri precedenti dello stesso articolo, tra i quali rientrano le servitù prediali. La volontà di rinunciare deve quindi risultare da un documento scritto.
Occorre però distinguere la forma necessaria per la rinuncia dalla forma necessaria per la sua trascrizione. L’articolo 2643, n. 5, comprende tra gli atti soggetti a trascrizione gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti reali immobiliari indicati dalla norma, comprese le servitù.
Ai sensi dell’articolo 2657 del Codice civile, la trascrizione può essere eseguita in forza di una sentenza, di un atto pubblico oppure di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Una scrittura privata sottoscritta autonomamente dalle parti non costituisce pertanto, da sola, un titolo immediatamente utilizzabile per effettuare la trascrizione.
Quando la servitù risulta dai Registri Immobiliari e si vuole rendere pubblica la sua estinzione, è quindi opportuno rivolgersi a un notaio per predisporre o autenticare un atto idoneo e curare gli adempimenti conseguenti. Il fac simile scaricabile può servire come traccia per raccogliere dati e condizioni, ma non sostituisce tale formalizzazione.
Serve la Firma del Proprietario del Fondo Servente?
La rinuncia alla servitù riguarda in primo luogo la volontà del titolare del diritto, cioè normalmente il proprietario del fondo dominante. L’eventuale firma del proprietario del fondo servente può essere prevista come presa d’atto oppure perché la rinuncia è inserita in un accordo più ampio, per esempio quando vengono disciplinati un corrispettivo, la rimozione di opere o altre obbligazioni tra le parti.
Non è però corretto qualificare il proprietario del fondo servente come soggetto che rinuncia alla servitù. Se il documento è strutturato come accordo bilaterale, deve essere chiaro quale parte rinuncia al diritto e quale prende atto dell’estinzione del peso gravante sul proprio fondo.
Rinuncia, Non Uso e Confusione Sono Casi Diversi
La rinuncia volontaria non è l’unico modo con cui una servitù può estinguersi. L’articolo 1072 del Codice civile prevede l’estinzione per confusione quando la proprietà del fondo dominante e quella del fondo servente si riuniscono nella stessa persona.
L’articolo 1073 stabilisce invece che la servitù si estingue per prescrizione quando non viene esercitata per venti anni, con regole specifiche sulla decorrenza del termine. In presenza di una controversia sul non uso, non è sufficiente compilare una dichiarazione di rinuncia: può essere necessario ottenere l’accertamento dell’estinzione e predisporre un titolo idoneo per aggiornare la situazione risultante dai Registri Immobiliari.
Quando il Fac Simile Non è Sufficiente
È consigliabile non utilizzare autonomamente il modello come atto definitivo quando la servitù è stata trascritta, i fondi appartengono a più proprietari, esistono dubbi sull’estensione del diritto, la rinuncia è subordinata al pagamento di una somma oppure sono presenti ipoteche, usufrutti o altri diritti che rendono necessario verificare la titolarità dell’immobile.
Prima di formalizzare la rinuncia può essere utile controllare il titolo originario e le risultanze dei Registri Immobiliari. Una volta individuato con precisione il diritto da estinguere, il testo può essere predisposto nella forma appropriata e, quando necessario, autenticato e trascritto. Per informazioni generali sulle differenze tra documento semplice e documento autenticato è disponibile anche la guida alla scrittura privata da consultare.