In questa pagina sono disponibili un fac simile di verbale assemblea socio unico Srl in formato Word e un modello PDF editabile. Il documento può essere utilizzato come traccia per formalizzare una decisione assunta dall’unico socio di una società a responsabilità limitata, adattandolo all’oggetto della decisione, allo statuto e alla concreta organizzazione societaria.
Modello Verbale Assemblea Socio Unico Word
Il modello Word può essere scaricato e modificato inserendo i dati della società, del socio unico e della decisione da adottare. Prima della firma è opportuno eliminare le formule non pertinenti e verificare le regole previste dallo statuto.
Fac Simile Verbale Assemblea Socio Unico PDF Editabile
Il fac simile PDF editabile consente di compilare il verbale inserendo i dati necessari negli spazi previsti dal modello.

Quando utilizzare il verbale del socio unico
Nella S.r.l. unipersonale l’unico socio esercita le competenze che il Codice civile e l’atto costitutivo attribuiscono ai soci. Il verbale o la decisione del socio unico serve quindi a documentare in modo preciso la volontà assunta, la data, l’oggetto e il contenuto della decisione.
Un caso frequente è l’approvazione del bilancio e la decisione sulla destinazione dell’utile o sulla copertura della perdita. Il modello può però essere adattato anche ad altre decisioni di competenza del socio, purché per quella specifica materia non siano previste forme particolari.
Le modalità con cui la decisione viene assunta dipendono anche dall’atto costitutivo. Nelle S.r.l. possono essere previste, per le materie consentite dalla legge, forme di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Non è quindi corretto presumere che ogni decisione del socio unico debba necessariamente assumere la forma di una tradizionale assemblea, né che la convocazione possa sempre essere omessa soltanto perché esiste un unico socio.
Quando amministratore e socio unico sono soggetti diversi occorre prestare particolare attenzione alle regole statutarie e alle modalità con cui il socio viene chiamato a decidere. Se è necessaria una convocazione formale può essere utile il modello di convocazione dell’assemblea dei soci. Se invece la società ha più soci, è preferibile utilizzare un fac simile di verbale di assemblea dei soci.
Il fac simile disponibile in questa pagina non deve essere utilizzato come sostituto di un verbale notarile. Le decisioni che comportano modifiche dell’atto costitutivo, come le modifiche statutarie o altre operazioni per le quali la legge richiede l’intervento del notaio, seguono una procedura diversa.
Come compilare il verbale
Il contenuto deve essere adattato alla situazione concreta. In particolare è opportuno indicare in modo chiaro:
- denominazione, sede, codice fiscale e dati identificativi della società;
- generalità o denominazione del socio unico e relativa partecipazione;
- data e, quando pertinente, luogo e modalità con cui viene assunta la decisione;
- eventuale presenza dell’amministratore, dei componenti dell’organo di controllo o di altri soggetti;
- argomento sottoposto alla decisione del socio;
- documenti esaminati prima della decisione;
- contenuto esatto della decisione assunta;
- eventuali importi, termini o condizioni collegati alla decisione;
- sottoscrizioni richieste in relazione alla modalità utilizzata e alle previsioni statutarie.
Se il socio unico coincide con l’amministratore, le due qualifiche devono rimanere distinte nel documento. Una decisione assunta in qualità di socio non diventa infatti una decisione dell’organo amministrativo solo perché le due funzioni sono esercitate dalla stessa persona.
Libro delle decisioni dei soci e conservazione
Le decisioni dei soci e i verbali delle assemblee devono essere riportati nel libro delle decisioni dei soci previsto dall’articolo 2478 del Codice civile. Questo libro non deve essere confuso con il libro delle decisioni degli amministratori, anche quando il socio unico ricopre contemporaneamente la carica di amministratore unico.
Non ogni verbale del socio unico deve essere trasmesso all’esterno della società. In molti casi il documento viene conservato nella documentazione societaria e nel relativo libro sociale. Il deposito o l’iscrizione presso il Registro delle imprese sono necessari soltanto quando lo prevede la disciplina applicabile alla specifica decisione.
Se il verbale riguarda l’approvazione del bilancio
Per una S.r.l. il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e, in via ordinaria, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. È possibile arrivare fino a 180 giorni quando l’atto costitutivo lo consente e ricorrono le condizioni previste dalla legge, tra cui particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società o la redazione del bilancio consolidato.
Dopo l’approvazione, il bilancio deve essere depositato presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dalla decisione del socio. Per le S.r.l. non è previsto il deposito annuale dell’elenco soci insieme al bilancio. Il deposito ordinario del bilancio avviene tramite gli strumenti telematici del Registro delle imprese e non tramite la procedura ordinaria della Comunicazione Unica.
Formati dei documenti, firme digitali, dichiarazioni di conformità e modalità operative devono essere verificati in base alla procedura utilizzata e alle istruzioni camerali vigenti. Per gli adempimenti aggiornati è possibile consultare il Manuale operativo Unioncamere per il deposito dei bilanci 2026.
Se con l’approvazione del bilancio il socio decide anche la distribuzione degli utili, occorre considerare separatamente l’eventuale registrazione del verbale ai fini dell’imposta di registro. Non è il file del bilancio depositato al Registro delle imprese a essere oggetto di registrazione: l’adempimento riguarda il verbale contenente la disposizione di distribuzione. Per il deposito camerale devono essere seguite le indicazioni aggiornate relative agli estremi di registrazione o alla documentazione da allegare quando tali estremi non siano ancora disponibili.
Socio unico e responsabilità limitata
L’esistenza di un unico socio non comporta di per sé la perdita della responsabilità limitata. È però importante rispettare gli specifici obblighi previsti per la società unipersonale, compresi quelli relativi ai conferimenti e alla pubblicità della situazione di unipersonalità nel Registro delle imprese.
Quando l’intera partecipazione appartiene a un solo soggetto, o quando cambia la persona dell’unico socio oppure viene ricostituita la pluralità dei soci, gli amministratori devono effettuare la pubblicità prevista dall’articolo 2470 del Codice civile entro il termine stabilito dalla legge. La responsabilità illimitata prevista in particolari circostanze dall’articolo 2462 del Codice civile non deriva dal semplice ritardo nel deposito del bilancio. In caso di insolvenza della società, la norma riguarda le obbligazioni sorte nel periodo di unipersonalità quando non siano stati correttamente eseguiti i conferimenti previsti dalla legge oppure fino a quando non sia stata effettuata la prescritta pubblicità relativa al socio unico.