In questa pagina è disponibile un fac simile Word di verbale per l’attribuzione dei poteri di firma. Il documento può essere utilizzato come traccia quando l’organo amministrativo deve formalizzare quali atti un amministratore o altro soggetto autorizzato può sottoscrivere per conto della società, precisando eventuali limiti di importo, firma congiunta o disgiunta e durata dei poteri.
Prima di utilizzare il modello devono essere verificati lo statuto, l’atto di nomina, la forma di amministrazione adottata e i poteri già attribuiti. Il verbale non sostituisce una procura quando, per l’operazione da compiere, è necessaria una specifica forma di rappresentanza.
Fac Simile Verbale Attribuzione Poteri di Firma Word
Il modello Word può essere modificato inserendo i dati della società, gli estremi della riunione, il nominativo del soggetto interessato e l’elenco preciso dei poteri conferiti. È opportuno eliminare le facoltà non necessarie e indicare in modo chiaro eventuali soglie economiche o condizioni per l’esercizio della firma.

Quando utilizzare il verbale
Il verbale è utile quando un consiglio di amministrazione deve documentare l’attribuzione o la modifica di poteri a uno o più dei propri componenti, per esempio per sottoscrivere contratti, effettuare operazioni bancarie, assumere impegni entro determinate soglie oppure firmare documenti nell’ambito delle funzioni delegate.
Potere gestorio e potere di rappresentanza non devono però essere confusi. Il primo riguarda la competenza a decidere e compiere determinate operazioni nell’organizzazione societaria, mentre il secondo riguarda la possibilità di manifestare verso i terzi la volontà della società e vincolarla con la propria firma. Il contenuto della deliberazione deve quindi essere coerente con lo statuto e con il sistema di amministrazione adottato.
Il modello non deve essere utilizzato automaticamente quando il potere viene conferito a un dipendente, collaboratore o altro soggetto estraneo all’organo amministrativo. In questi casi può essere necessaria una procura e la relativa forma dipende dai poteri attribuiti e dagli atti che il rappresentante dovrà compiere. Per esempio, per attribuire a un soggetto il potere di concludere una compravendita immobiliare occorre considerare le specifiche regole illustrate nel modello di procura speciale a vendere un immobile.
Cosa indicare nell’attribuzione dei poteri
La parte più importante del verbale è la descrizione dei poteri. Formule eccessivamente generiche possono creare incertezze sul perimetro della delega. Quando possibile, è opportuno specificare:
- il soggetto al quale sono attribuiti i poteri e la relativa carica;
- la data dalla quale i poteri diventano efficaci;
- gli atti e le operazioni che possono essere compiuti;
- eventuali limiti di importo per singola operazione o per determinati periodi;
- se la firma può essere esercitata disgiuntamente oppure deve essere congiunta con quella di un altro soggetto;
- eventuali operazioni espressamente escluse;
- la durata dei poteri o il collegamento con la permanenza nella carica;
- eventuali obblighi di informazione nei confronti del consiglio o dell’organo di controllo.
Se i poteri riguardano conti correnti, finanziamenti o altri rapporti bancari, il verbale può costituire la documentazione societaria richiesta dalla banca, ma non sostituisce automaticamente i moduli dell’istituto di credito. La banca può richiedere una propria modulistica, l’identificazione dei firmatari, la visura camerale aggiornata e il deposito dello specimen di firma.
Attribuzione dei poteri nelle SPA
Per le società per azioni la disciplina delle deleghe gestorie è stata modificata dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, in vigore dal 29 aprile 2026. Le regole precedentemente contenute nell’articolo 2381 del Codice civile sono ora, per quanto riguarda comitato esecutivo e organi delegati, principalmente nell’articolo 2381-bis.
Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo oppure a uno o più amministratori. Il consiglio determina contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega e conserva i poteri di indirizzo e avocazione previsti dalla legge. Alcune attribuzioni restano comunque non delegabili.
Gli organi delegati devono inoltre riferire al consiglio e all’organo di controllo con la periodicità stabilita dallo statuto e comunque almeno ogni sei mesi. La legge non impone che tale informativa assuma in ogni caso la forma di uno specifico rapporto scritto.
Poteri di firma nelle SRL
Per le società a responsabilità limitata l’articolo 2475-bis del Codice civile stabilisce che gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai loro poteri risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
La concreta possibilità di distribuire poteri tra i componenti di un consiglio di amministrazione deve essere verificata tenendo conto dell’atto costitutivo, dello statuto e della struttura amministrativa scelta dalla società. La riforma del 2026 ha inoltre modificato la collocazione delle norme sulle deleghe delle SPA senza coordinare integralmente tutti i rinvii presenti nella disciplina delle SRL. In presenza di deleghe particolarmente ampie è quindi opportuno verificare con il professionista incaricato anche la formulazione della deliberazione e la relativa pratica camerale.
Registro delle Imprese e deposito della pratica
Non è corretto affermare in termini generali che ogni verbale di attribuzione dei poteri debba essere autonomamente depositato al Registro delle Imprese. Quando la deliberazione determina poteri o deleghe che devono risultare nel Registro, viene presentata la relativa domanda di iscrizione e il verbale viene normalmente allegato alla pratica come documento che prova la decisione adottata.
La procedura concreta dipende dal tipo di società, dalla carica del soggetto interessato e dalla natura della variazione. Per l’attribuzione o modifica di poteri non previsti dallo statuto ai componenti dell’organo amministrativo, le istruzioni del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino indicano, tra gli altri elementi, l’utilizzo della pratica societaria e l’allegazione della copia del verbale o delle decisioni degli amministratori.
La pubblicità nel Registro delle Imprese è distinta dall’efficacia interna della deliberazione e non rende automaticamente opponibile ai terzi qualsiasi limitazione dei poteri di rappresentanza. Per le società di capitali occorre applicare le specifiche regole previste dal Codice civile sulla rappresentanza degli amministratori.
Firma, conservazione e revoca dei poteri
Il verbale deve essere formato e sottoscritto secondo le regole previste per le riunioni dell’organo amministrativo dalla legge e dallo statuto, normalmente con l’intervento del presidente e del segretario quando previsto. Deve inoltre essere conservato nel libro sociale pertinente secondo la disciplina applicabile alla società.
Quando i poteri vengono successivamente modificati o revocati, è necessario adottare la decisione dell’organo competente e aggiornare gli eventuali dati pubblicizzati nel Registro delle Imprese. Devono essere inoltre informati i soggetti che fanno concretamente affidamento sui poteri precedentemente concessi, come banche e controparti contrattuali, seguendo le procedure richieste nel singolo rapporto.