In questa pagina è disponibile un fac simile Word del verbale di inizio delle operazioni peritali del CTU. Il modello può essere utilizzato come traccia per documentare la prima sessione della consulenza, indicando procedimento, presenti, attività svolte, osservazioni delle parti e modalità di prosecuzione delle indagini.
Il modello deve essere adattato all’ordinanza di nomina, al quesito formulato dal giudice e alle modalità concretamente stabilite per lo svolgimento della consulenza. La legge non impone un modello standard di verbale autonomo per la prima riunione.
Fac Simile Verbale Inizio Operazioni Peritali CTU Word
Il documento Word può essere modificato inserendo i dati del Tribunale, il numero di ruolo, le parti, il CTU, gli eventuali consulenti tecnici di parte, data, ora e luogo della riunione e quanto effettivamente avvenuto durante le operazioni.
A cosa serve il verbale di inizio delle operazioni peritali
Il verbale è utile per lasciare una traccia ordinata dello svolgimento della prima sessione e del rispetto del contraddittorio. Può documentare chi era presente, quali accertamenti sono iniziati, quali osservazioni o istanze sono state formulate e quando proseguiranno le operazioni.
Occorre però distinguere questo documento dagli adempimenti direttamente previsti dal Codice di procedura civile. L’articolo 194 riconosce alle parti il diritto di intervenire alle operazioni personalmente, attraverso i difensori e mediante i propri consulenti tecnici, nonché di formulare osservazioni e istanze. L’articolo 195 stabilisce invece che, quando le indagini sono svolte senza l’intervento del giudice, il CTU deve darne conto nella relazione.
Non deriva quindi dalla legge l’obbligo di predisporre e depositare un autonomo verbale per ogni singola riunione. La verbalizzazione può comunque essere molto utile e può essere richiesta dall’incarico, dalle modalità di lavoro adottate o dalle prassi dell’ufficio giudiziario.
Cosa controllare prima dell’inizio delle operazioni
Prima della prima riunione il CTU deve verificare attentamente l’ordinanza di nomina, il quesito, le eventuali autorizzazioni concesse dal giudice e i termini assegnati. Devono inoltre essere controllate le nomine dei consulenti tecnici di parte e le indicazioni relative alla data di avvio delle operazioni.
Il giuramento non richiede necessariamente la presenza fisica del consulente a un’udienza. L’articolo 193 c.p.c. consente al giudice, in luogo della fissazione dell’udienza di comparizione, di assegnare al CTU un termine per depositare una dichiarazione sottoscritta con firma digitale contenente il giuramento previsto dalla legge. Occorre quindi seguire la modalità concretamente indicata nel provvedimento del giudice.
Non esiste neppure una regola generale secondo cui il CTU debba recarsi fisicamente in cancelleria per prendere possesso del fascicolo. Nel processo civile telematico gran parte della consultazione e degli adempimenti avviene attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione dell’ausiliario.
Come deve essere comunicato l’inizio delle operazioni
L’articolo 90 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile prevede che siano comunicati alle parti il giorno, l’ora e il luogo di inizio delle operazioni quando il consulente è autorizzato a svolgere le indagini senza la presenza del giudice.
Se questi elementi vengono indicati durante l’udienza e inseriti nel relativo verbale, l’avviso è già documentato. Quando invece la data viene stabilita successivamente, il CTU deve attenersi alle indicazioni del giudice e alle modalità processuali applicabili, avendo cura che le parti costituite siano poste in condizione di partecipare.
È importante indicare con precisione non soltanto il giorno, ma anche l’orario e il luogo effettivo delle operazioni. Se la riunione avviene da remoto secondo modalità consentite e concordate nell’ambito dell’incarico, devono essere riportate le informazioni necessarie per parteciparvi.
Quanto alla parte contumace, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3902/2025, ha affermato che l’articolo 90 delle disposizioni di attuazione deve essere coordinato con l’articolo 292 c.p.c. e che l’avviso di inizio delle operazioni non rientra tra gli atti da notificare personalmente alla parte rimasta contumace. Restano naturalmente da rispettare eventuali differenti disposizioni impartite dal giudice nel singolo procedimento.
Come compilare il verbale
La parte iniziale dovrebbe permettere di identificare senza equivoci il procedimento. È quindi opportuno riportare Tribunale e sezione, numero di ruolo generale, nome del giudice, generalità del CTU e indicazione delle parti.
Devono poi essere indicati data, ora e luogo di apertura delle operazioni e i soggetti effettivamente presenti. Per ciascuna parte può essere utile distinguere il difensore, il consulente tecnico di parte e l’eventuale presenza personale dell’interessato.
Il CTU può dare atto delle modalità con cui era stato comunicato l’inizio delle operazioni, soprattutto quando la data non era stata fissata direttamente dal giudice.
Nella parte centrale del verbale deve essere descritto ciò che è realmente avvenuto. Possono essere riportati l’esame preliminare del quesito, gli accertamenti compiuti, gli eventuali sopralluoghi, le dichiarazioni rilevanti per le attività tecniche e le osservazioni o istanze formulate dalle parti ai sensi dell’articolo 194 c.p.c.
Se vengono consegnati documenti o scritti durante le operazioni, il verbale può darne atto, ma la loro acquisizione e utilizzabilità devono rispettare i limiti del procedimento e il principio del contraddittorio. Il CTU non può utilizzare la consulenza per consentire alle parti di introdurre liberamente prove o documenti che avrebbero dovuto essere prodotti nei termini processuali.
Come indicare la prosecuzione delle operazioni
Se al termine della prima sessione viene fissato immediatamente il giorno, l’ora e il luogo della prosecuzione alla presenza dei soggetti interessati, è opportuno riportarli chiaramente nel verbale.
Quando invece le operazioni vengono rinviate a data da destinarsi, la successiva ripresa deve essere organizzata in modo da consentire alle parti di partecipare. In particolare, non è prudente considerare sufficiente l’avviso iniziale quando l’attività è stata interrotta senza che fosse già determinata la nuova data.
Il verbale dovrebbe infine indicare l’ora di chiusura della sessione e, quando appropriato, essere sottoscritto dal CTU secondo le modalità utilizzate nel procedimento. Le firme dei presenti non devono essere aggiunte come requisito automatico quando non sono previste dalla procedura adottata.
Termini della relazione e osservazioni delle parti
Non esistono termini standard di novanta giorni per la bozza, trenta giorni per le osservazioni e altri trenta giorni per il deposito definitivo applicabili automaticamente a ogni CTU. L’articolo 195 c.p.c. attribuisce al giudice il compito di fissare i termini della specifica consulenza.
Il giudice stabilisce il termine entro il quale la relazione deve essere trasmessa alle parti costituite, quello entro il quale queste possono trasmettere le proprie osservazioni al CTU e il successivo termine, anteriore alla nuova udienza, per il deposito della relazione con le osservazioni ricevute e la sintetica valutazione del consulente.
Il calendario deve quindi essere ricavato dal provvedimento del giudice e non da uno schema generico. I consulenti delle parti che devono predisporre i propri rilievi possono utilizzare, adattandolo al procedimento concreto, il fac simile di osservazioni del CTP al CTU.
Il mancato avviso rende sempre nulla la CTU?
No. L’omissione o l’irregolarità della comunicazione dell’inizio delle operazioni non determina automaticamente la nullità della consulenza in ogni situazione. La giurisprudenza richiede di verificare se la parte abbia subito un concreto pregiudizio al proprio diritto di partecipare alle operazioni e di esercitare la difesa tecnica.
La nullità connessa alla violazione del contraddittorio nelle operazioni peritali ha inoltre natura relativa e deve essere fatta valere tempestivamente dalla parte interessata secondo le regole processuali. Per questo motivo il CTU dovrebbe conservare traccia delle comunicazioni effettuate e riportare con precisione nel verbale le circostanze rilevanti.
Deposito telematico del verbale
Il fatto che venga redatto un verbale della prima sessione non significa che da quel momento inizino automaticamente a decorrere i termini previsti dall’articolo 195. Le relative scadenze sono quelle stabilite dal giudice.
Quando il verbale deve essere inserito nel fascicolo processuale, il CTU, quale ausiliario del giudice, utilizza le modalità telematiche previste per il deposito degli atti. Il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia raccoglie gli strumenti e le informazioni relative ai depositi da parte degli ausiliari.
Non è però corretto affermare che ogni verbale debba necessariamente essere depositato separatamente e immediatamente dopo ciascuna riunione. Devono essere rispettati il provvedimento di conferimento, le eventuali disposizioni del giudice e le modalità operative dell’ufficio interessato.
Conciliazione durante la CTU
Il tentativo di conciliazione non costituisce un passaggio obbligatorio di ogni consulenza tecnica ordinaria. Può essere previsto dal giudice o assumere un ruolo specifico in determinati procedimenti. In particolare, nella consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite prevista dall’articolo 696-bis c.p.c. il tentativo di conciliazione costituisce una parte centrale dell’incarico.
Quando l’incarico comprende questa attività e viene raggiunto un accordo, è possibile utilizzare come riferimento il fac simile di verbale di conciliazione CTU, verificando sempre le regole applicabili allo specifico procedimento.