• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale

Documenti Utili

Modelli - Fac Simile e Documenti da Stampare

Hide Search

Fac Simile Verbale Inizio Operazioni Peritali CTU Word

Aggiornato il 22/04/2025

In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile verbale inizio operazioni peritali CTU Word editabile da compilare e stampare.

Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di verbale inizio operazioni peritali CTU.

Verbale Inizio Operazioni Peritali CTU

Il verbale di inizio operazioni peritali rappresenta il primo momento processuale in cui l’attività tecnica affidata dal giudice prende forma davanti alle parti e ai loro consulenti di parte; esso è il documento che cristallizza non soltanto la data, il luogo e l’ora di apertura delle indagini, ma soprattutto l’effettivo rispetto del principio del contraddittorio, posto dagli articoli 194 c.p.c. e 90 delle disposizioni di attuazione quale condizione di validità della consulenza stessa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il verbale, oltre a dare certezza alle comunicazioni, serva a rendere verificabile ex post l’iter probatorio, onde evitare contestazioni di nullità riconducibili a vizi di procedura o a violazioni del diritto di difesa, che resterebbero altrimenti di difficile accertamento.

Una volta ricevuta l’ordinanza di nomina, il consulente non può limitarsi a prendere nota dell’incarico ricevuto, ma, attenendosi alle prassi dettate dai Tribunali e dagli Ordini professionali, deve recarsi in cancelleria per comunicare il proprio codice fiscale, prendere visione del fascicolo, leggere con attenzione il quesito e controllare le generalità delle parti. Questa presa di contatto iniziale gli consente di valutare l’esatta natura dell’incarico e di appurare fin da subito l’eventuale esistenza di cause di incompatibilità o di conflitto, che, se presenti, vanno comunicate senza indugio alla cancelleria del magistrato per consentirne l’eventuale sostituzione. Sebbene la normativa taccia sul termine entro il quale formulare la dichiarazione di astensione, la prassi ritiene ragionevole un limite minimo di venti giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, tempo che garantisce al giudice di individuare un sostituto senza pregiudizio per l’istruttoria e che salvaguarda la serenità del procedimento. La disciplina codicistica prevede al contempo l’obbligo per il consulente di accettare l’incarico, a meno che sussista un giusto motivo di astensione o che egli non sia iscritto all’albo del Tribunale che lo ha designato; l’articolo 63 c.p.c., nel richiamare le cause di ricusazione di cui all’articolo 51, circoscrive tuttavia la facoltà delle parti di eccepire la mancanza di terzietà ai soli motivi tassativi del primo comma.

Una volta esclusa o dichiarata assente ogni ragione di incompatibilità, il consulente programma le attività con uno sguardo attento alla scansione dei termini processuali. La prassi consolidata, prima della recente riforma Cartabia, individuava novanta giorni per la redazione della bozza, trenta per le osservazioni delle parti e ulteriori trenta per il deposito definitivo, comprensivo delle repliche ai rilievi ricevuti; il CTU, nel fissare la prima riunione, deve perciò stimare la durata complessiva degli accertamenti, verificare la data entro la quale concludere e comunicare tempestivamente al giudice le eventuali esigenze di proroga, così da consentire l’utilissimo coordinamento con l’udienza di rinvio. Un calendario trasparente previene l’accumulo di rinvii, riduce il contenzioso accessorio sulle sospensioni e garantisce la pubblica efficacia del provvedimento di ammissione della prova tecnica. Il momento del giuramento, che la legge considera imprescindibile salvo diversa modalità telematica introdotta da taluni uffici, costituisce il vero atto di investitura formale del CTU. L’ausiliario ha l’obbligo di presenziare all’udienza fissata, salvo comunicare con congruo anticipo impedimenti prevedibili o, se imprevisti, darne notizia immediata e documentata al magistrato. Un’assenza reiterata o non giustificata può determinare la sostituzione e persino la segnalazione disciplinare all’Ordine di appartenenza, poiché il ritardo nell’assunzione del giuramento rallenta l’intero processo. Durante questa stessa udienza il consulente verifica la completezza della documentazione, chiede le autorizzazioni necessarie, per esempio l’uso di un proprio ausiliario o di mezzi personali per i sopralluoghi, e ritira i fascicoli di parte, dei quali diviene custode sino al deposito finale.

Chiariti i preliminari, il passaggio fondamentale resta la fissazione del giorno, dell’ora e del luogo di inizio delle operazioni. Se il magistrato indica tali coordinate nella stessa udienza di conferimento, il verbale d’udienza vale di per sé come avviso e pone le parti, presenti o assenti, nella condizione di partecipare; in questo scenario nessuna ulteriore comunicazione è richiesta all’ausiliario. Diverso è il caso, frequente, in cui il CTU si riservi di stabilire in un secondo momento la data di apertura: qui l’obbligo di comunicazione diventa stringente e deve essere adempiuto con mezzi idonei a fornire prova della ricezione, come la posta elettronica certificata, il fax o la raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa regola vale per la parte contumace, perché l’ordinanza di ammissione della prova non le viene notificata; pertanto, l’ausiliario deve curare l’invio dell’avviso anche a chi non si sia costituito, a tutela della pienezza del contraddittorio. L’omissione dell’avviso o la sua incompletezza generano una nullità relativa che, secondo la Cassazione, può essere eccepita soltanto dalla parte il cui diritto di difesa sia stato leso. Una parte che abbia ricevuto l’avviso ma non abbia potuto partecipare per altra ragione non potrà invocare lo stesso vizio; viceversa, chi dimostri di non aver ricevuto comunicazione del luogo delle operazioni potrà chiedere la rinnovazione della consulenza o l’esclusione dal fascicolo del relativo elaborato. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un avviso privo dell’indicazione completa del luogo è inidoneo allo scopo, poiché impedisce di fatto l’esercizio della difesa tecnica, e che la nullità resta sanata se non viene eccepita prima del deposito definitivo, trattandosi di vizio di ordine processuale e non di diritto sostanziale.

Giunto il giorno stabilito, il consulente redige il verbale d’inizio, che ha natura di atto pubblico equiparato al processo verbale di udienza; esso deve contenere la menzione delle parti presenti e dei rispettivi consulenti di parte, la trascrizione puntuale di eventuali dichiarazioni o riserve, la descrizione essenziale dell’attività compiuta nella prima seduta e, se del caso, l’indicazione della data di prosecuzione o di chiusura delle operazioni. In questo documento il CTU può dare atto di aver tentato una conciliazione tra le parti, prassi sempre più incoraggiata, e può fissare i successivi adempimenti istruttori, come il deposito di memorie tecniche o la comunicazione di ulteriore documentazione. Nonostante la legge non imponga un modello tipico, le linee guida diffuse dagli uffici giudiziari raccomandano un formato digitale o comunque facilmente caricabile nel Processo Civile Telematico, con firma PAdES‑BES e indicizzazione degli allegati, allo scopo di agevolare gli accessi e la consultazione da remoto.

La fase successiva riguarda l’archiviazione e la conservazione. Il verbale, corredato dagli eventuali allegati fotografici, planimetrici o tabellari, deve essere depositato telematicamente in modo che la cancelleria possa procedere all’accettazione e le parti possano accedervi attraverso il registro di cancelleria. Dal perfezionamento del deposito decorrono, salvo proroga, i termini per la bozza di relazione e quelli riservati alle osservazioni, termini che il CTU è tenuto a rispettare salvo presentare istanza motivata di sospensione. È buona prassi che l’ausiliario trasmetta alle parti copia del verbale anche via PEC, benché il sistema telematico dia evidenza dell’avvenuto deposito, poiché ciò accelera la conoscenza effettiva del documento e riduce le polemiche sulla tempestività delle notifiche.

Sotto il profilo della responsabilità, la redazione di un verbale incompleto, che ometta l’indicazione di dati essenziali o che riporti in maniera imprecisa le dichiarazioni delle parti, può esporre il consulente a responsabilità disciplinare e civile: disciplinare, perché la violazione delle regole deontologiche relative all’imparzialità e alla diligenza è sanzionata dagli Ordini; civile, perché un eventuale risarcimento del danno derivante da ritardo o nullità della consulenza può essere azionato dalla parte che abbia subito un pregiudizio concreto. Il CTU deve pertanto utilizzare un linguaggio tecnico ma comprensibile, evitare l’uso di acronimi non chiariti e garantire che ogni informazione essenziale alla ricostruzione dei fatti risulti inequivoca.

Va infine ricordato che l’evoluzione del processo civile telematico, unita alle recenti misure di semplificazione processuale, ha reso ancora più rilevante la correttezza formale del verbale di inizio operazioni. Se in passato un’omissione poteva essere talvolta supplita dalla cancelleria o corretta in sede di comparizione, oggi l’assenza di un documento telematico completo rischia di compromettere l’intero flusso elettronico, impedendo notifiche automatizzate e calcolo dei termini, con ricadute dirette sulla durata del processo. In quest’ottica il verbale di inizio non è soltanto un mero atto cartaceo, bensì l’innesco di un percorso digitale che accompagna la consulenza fino al deposito finale. Un professionista consapevole, che dedichi attenzione a ogni dettaglio, dalla verifica delle incompatibilità alla comunicazione tempestiva, dalla custodia dei fascicoli alla trasparenza del calendario, non solo protegge se stesso da censure, ma garantisce efficienza e affidabilità al servizio giustizia che ha accettato di coadiuvare.

Fac Simile Verbale Inizio Operazioni Peritali CTU Word

Il fac simile verbale inizio operazioni peritali CTU Word presente in questa pagina può essere scaricato e compilato inserendo i dati indicati in precedenza.

Icona

Fac Simile Verbale Inizio Operazioni Peritali CTU Word

1 file 0
Download

Articoli simili

  1. Modello Contratto di Locazione per Casa Vacanze Word e PDF
  2. Fac Simile Mandato Senza Rappresentanza Word e PDF
  3. Fac Simile di Lettera Commerciale Offerta Prodotti Word e PDF
  4. Fac Simile Ricorso Avverso Intimazione di Pagamento Agenzia delle Entrate Word e PDF

Archiviato in: Diritto

Barra laterale primaria

Cerca

Categorie

  • Altro
  • Associazioni
  • Autocertificazione
  • Condominio
  • Consumatori
  • Contratti
  • Delega
  • Diffide
  • Diritto
  • Disdetta
  • Finanza Personale
  • Fisco
  • Gestione Aziendale
  • Lavoro
  • Lettere Commerciali
  • Locazioni
  • Modello Excel
  • Preventivi
  • Pubblica Amministrazione
  • Reclami
  • Scritture Private
  • Scuola
  • Solleciti

Informazioni

  • Contatti
  • Cookie Policy
  • Privacy