In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile cessione contratto di servizi Word e PDF editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di cessione contratto di servizi.
Cessione Contratto di Servizi
La cessione del contratto di cui agli articoli 1406 e seguenti del codice civile rappresenta lo strumento giuridico attraverso cui una parte può farsi sostituire da un terzo nella propria posizione contrattuale, trasferendo a quest’ultimo tanto i diritti quanto gli obblighi che discendono dal negozio originario. Nel contesto dei rapporti di servizi, la cessione offre un importante mezzo di flessibilità, poiché permette a un soggetto che non intenda o non possa più prestare il proprio contributo nel rapporto di far subentrare un altro soggetto al suo posto, purché siano soddisfatte alcune condizioni fondamentali. Una di queste condizioni, e forse la più rilevante, è rappresentata dal consenso del contraente ceduto, ossia di colui che si trova dall’altra parte del contratto. Tale consenso può essere fornito fin dal momento della stipula del contratto originario, quando le parti stabiliscono espressamente che una di esse potrà sostituirsi con un terzo, oppure può essere rilasciato nel momento in cui si propone effettivamente la cessione. Se il consenso non è ancora stato espresso, occorre ottenerlo secondo le modalità previste dalla legge o, in alternativa, fare in modo che il ceduto accetti o venga a conoscenza della cessione mediante una notifica formale.
La cessione del contratto non va confusa con la cessione del credito. Quest’ultima si limita a trasferire il diritto di credito da un soggetto a un altro, mentre la cessione dell’intero contratto comporta il subingresso del cessionario sia nei diritti sia negli obblighi che scaturiscono dal rapporto. Proprio per questo, il legislatore richiede che la controparte del contratto, il cosiddetto contraente ceduto, possa prestare o negare il consenso, dal momento che avrà un nuovo interlocutore con cui intrattenere tutte le fasi del rapporto. La protezione del contraente ceduto risulta particolarmente importante qualora si tema che il nuovo soggetto cessionario non offra le stesse garanzie di solvibilità o di corretto adempimento che poteva offrire il cedente. Altre volte, invece, non vi sono ragioni di rifiutare il subingresso di un nuovo soggetto, specie se quest’ultimo risulta perfettamente in grado di proseguire la prestazione o di corrispondere i pagamenti dovuti. In ogni caso, il consenso del ceduto funge da condizione essenziale perché la cessione possa dirsi validamente instaurata.
La cessione del contratto ha natura trilaterale proprio perché coinvolge tre soggetti: il cedente, il cessionario e il ceduto. In alcuni casi, però, la sua formalizzazione avviene anche senza un atto unico firmato da tutte e tre le parti, sebbene, per la piena efficacia verso il ceduto, si renda necessario che egli presti il proprio accordo o che gli sia notificata la sostituzione. Prima che il ceduto sia venuto a conoscenza della cessione, o prima che l’abbia formalmente accettata, egli può legittimamente adempiere le proprie obbligazioni nei confronti del cedente, senza dover rispondere di un eventuale inadempimento o errore qualora il cessionario reclamasse diritti su quelle prestazioni.
La cessione del contratto di servizi può assumere diverse configurazioni a seconda che il cedente venga o meno liberato dai suoi precedenti obblighi nei confronti del ceduto. Di regola, ai sensi dell’articolo 1408 del codice civile, il cedente risulta liberato dai suoi impegni in virtù del mutuo consenso espresso dalle parti, secondo lo schema cosiddetto pro soluto. Ciò significa che il cedente, dal momento in cui il contratto è ceduto, non risponde più di eventuali inadempimenti o ritardi del cessionario, e il ceduto dovrà far valere i propri diritti esclusivamente nei confronti di quest’ultimo. Vi è, tuttavia, la possibilità che il ceduto dichiari espressamente di non liberare il cedente, mantenendo così una duplice tutela: potrà agire contro il cessionario inadempiente e, qualora ciò non porti soddisfazione, potrà rivolgersi al cedente in base al medesimo contratto. Questo secondo schema prende il nome di cessione pro solvendo e comporta inevitabilmente un maggiore carico di responsabilità sul cedente, perché rimane obbligato in via sussidiaria. Esiste inoltre un onere, a carico del ceduto, di comunicare al cedente l’eventuale inadempimento del cessionario entro un termine di quindici giorni: in mancanza di tale tempestiva comunicazione, il cedente conserva la responsabilità per l’adempimento, ma potrà pretendere un risarcimento se subisce un danno dall’omessa o tardiva informazione.
Un ulteriore presupposto per fare in modo che si possa legittimamente parlare di cessione di un intero contratto consiste nella natura corrispettiva e non interamente eseguita delle prestazioni. Se il contratto a prestazioni corrispettive è già stato interamente adempiuto da entrambe le parti, non ha più senso parlare di cessione, perché non vi è un complesso di diritti e obblighi ancora in essere. In quel caso si ricadrebbe, nella migliore delle ipotesi, in una cessione di credito (per la parte non ancora incassata) o in altre forme di trasferimento di diritti già sorti e acquisiti. La cessione del contratto presuppone che vi siano ancora obbligazioni pendenti, in modo che il subentrante possa realmente prendere il posto del cedente nella prestazione del servizio oppure nel pagamento di quanto dovuto.
La legge non prevede, in linea di massima, vincoli formali particolarmente stringenti per la cessione, salvo quelli che derivano dalla natura del contratto ceduto. Se quest’ultimo, ad esempio, riguarda la compravendita di un immobile o la costituzione di un diritto reale, l’ordinamento esige che si utilizzi la forma scritta e, di solito, anche che ci sia un atto notarile (come nel caso di trasferimenti immobiliari). Analogamente, se si tratta di contratti di servizi che richiedono una certa forma per la loro validità, anche la cessione dovrà rispettare gli stessi requisiti di forma. Al di fuori di queste ipotesi, la cessione può avvenire con atto scritto semplice o, talvolta, perfino verbalmente, anche se la scrittura privata rimane la soluzione più opportuna per ragioni di certezza giuridica e di prova.
Una volta che il cessionario subentra al cedente, il contraente ceduto può opporre al nuovo soggetto tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente, purché derivino dal contratto originario. Se, infatti, esistono circostanze che avrebbero potuto giustificare il rifiuto di adempiere o riduzioni del corrispettivo (come difetti nel servizio o inadempimenti), il ceduto mantiene intatto il proprio potere di far valere quelle difese anche contro il cessionario. Non è invece possibile, a meno di una specifica riserva, che il ceduto opponga al cessionario questioni che riguardavano altri rapporti intercorsi tra il cedente e il ceduto, se non direttamente afferenti al contratto ceduto. Al contrario, il cedente ha il dovere di garantire al cessionario la validità giuridica del contratto ed è tenuto a rispondere, di regola, anche della solvenza del ceduto, fungendo così da garante dell’effettiva possibilità del cessionario di ricevere ciò che gli spetta. È un meccanismo che intende bilanciare l’interesse del cessionario a subentrare in un contratto genuino e privo di vizi, tutelando al contempo la controparte dall’eventualità di trovarsi priva di adeguate garanzie di adempimento.
L’operazione di cessione del contratto di servizi, pertanto, implica un delicato equilibrio di interessi, in cui diventa cruciale disciplinare con chiarezza il tema della liberazione del cedente, la misura in cui quest’ultimo risponde in solido con il cessionario, le modalità con cui il ceduto presta il proprio consenso e le eccezioni che possono essere opposte. Quando questi aspetti sono ben regolati, la cessione diventa uno strumento efficace per la riorganizzazione dei rapporti contrattuali e per garantire flessibilità a chi, per ragioni commerciali o operative, decida di trasferire a terzi la propria posizione contrattuale, senza dover necessariamente estinguere il contratto e stipularne uno nuovo. La legge, attraverso gli articoli 1406 e seguenti del codice civile, offre dunque un quadro normativo che permette di fronteggiare le esigenze pratiche delle imprese e degli operatori economici, tutelando allo stesso tempo le ragioni del contraente che subisce il cambiamento del soggetto con cui è vincolato contrattualmente.

Fac Simile Cessione Contratto di Servizi Word
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