In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile contratto a provvigione Word e PDF editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di contratto a provvigione.
Caratteristiche del Contratto a Provvigione
Il contratto di agenzia, regolato dagli articoli da 1742 a 1753 del codice civile e armonizzato con la direttiva europea 86/653/CEE recepita dal decreto legislativo 65 del 1999, si presenta come uno strumento grazie al quale un imprenditore, definito preponente, affida stabilmente e professionalmente a un soggetto dotato di autonomia organizzativa, l’agente, la promozione di contratti in una zona determinata. Quest’ultima può essere delimitata geograficamente oppure individuata per categorie di clientela, o ancora combinare i due criteri, purché risulti identificabile già al momento della stipulazione o, comunque, desumibile dal contesto operativo delle parti. L’agente non assume, salvo procura specifica, l’obbligo di concludere l’affare in nome proprio o del preponente, ma si impegna a compiere tutte le attività preparatorie utili a favorire l’incontro tra domanda e offerta: ricerca di nuovi clienti, illustrazione delle caratteristiche del prodotto o del servizio, raccolta e trasmissione degli ordini. In cambio percepisce una remunerazione che il legislatore individua nella provvigione, calcolata in percentuale sul valore degli affari andati a buon fine grazie al suo intervento.
Proprio la stabilità del rapporto, unita all’incarico continuativo e alla delimitazione territoriale, distingue l’agente dal procacciatore d’affari, figura atipica, non codificata da norme positive, che agisce in modo sporadico, senza esclusiva e senza vincoli di fedeltà, trasmettendo al preponente proposte isolate che quest’ultimo è libero di accettare o meno. Nei confronti dell’agente, invece, il preponente assume l’obbligo di collaborare lealmente all’esecuzione del mandato, fornendogli listini aggiornati, materiale promozionale, informazioni tecniche e, soprattutto, riscontri tempestivi circa l’accettazione o il rifiuto degli ordini raccolti. Gli Accordi Economici Collettivi in vigore stabiliscono che, trascorsi sessanta giorni nel comparto commercio o trenta giorni nel comparto industria dalla ricezione della proposta, la mancata risposta vale accettazione, a meno che le parti non abbiano fissato termini diversi nel contratto individuale.
Il diritto alla provvigione sorge quando l’affare si perfeziona a seguito dell’opera dell’agente, indipendentemente dall’effettivo pagamento del prezzo da parte del cliente. La maturazione, tuttavia, non coincide automaticamente con l’esigibilità. L’articolo 1748 prevede, come soglia massima, che la provvigione diventi esigibile non oltre il momento in cui il terzo adempie, oppure avrebbe dovuto adempiere, la propria prestazione qualora il preponente abbia già eseguito quella a suo carico. Alla luce di tale dispositivo, le parti possono prevedere la clausola salvo buon fine rinviando il pagamento al momento in cui l’acquirente corrisponde effettivamente il prezzo; in assenza di pattuizione la provvigione spetta comunque, perché la legge collega il compenso all’attività di promozione e non all’incasso. Quanto alle scadenze di liquidazione, la prassi collettiva e molte intese individuali fissano l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione quale termine finale, data entro cui il preponente deve anche consegnare un estratto conto dettagliato che consenta all’agente di verificare i calcoli, sollecitando, se necessario, rettifiche e integrazioni. La retribuzione principale dell’agente può accompagnarsi a un compenso accessorio quando il preponente gli conferisce espressamente la facoltà di riscuotere i crediti. L’articolo 1744 vieta infatti all’agente di incassare somme se non previa autorizzazione e gli preclude la facoltà di concedere sconti o dilazioni senza mandato scritto. Se questa facoltà è attribuita fin dall’origine, il compenso per l’incasso si presume compreso nella percentuale provvigionale. Se invece interviene in corso di rapporto, nasce un diritto autonomo, la cosiddetta indennità di incasso, la cui entità è rimessa alla contrattazione: dove le parti non abbiano stabilito nulla, la giurisprudenza nega un compenso ulteriore, ritenendo l’attività di incasso meramente funzionale all’interesse dell’agente di consolidare il rapporto con il cliente.
Un altro istituto centrale è l’esclusiva. Si tratta di un elemento naturale, quindi presente salvo diversa volontà, che può operare in favore dell’agente, del preponente o di entrambi. L’esclusiva in favore dell’agente impedisce al preponente di servirsi, nella stessa zona e per il medesimo ramo di prodotti, dell’opera di altri agenti; l’esclusiva in favore del preponente vieta all’agente di rappresentare imprese concorrenti. La violazione di tale patto consente alla parte lesa di chiedere il risarcimento dei danni e, ricorrendone i presupposti, di recedere per giusta causa. Quando la violazione proviene dal preponente, l’effetto principale è la maturazione del diritto dell’agente alla provvigione anche per gli affari conclusi senza il suo intervento con clienti rientranti nella zona o nella categoria a lui riservata, come dispone l’articolo 1748 secondo comma.
Per tutelare la rete commerciale oltre la cessazione del rapporto, il legislatore ha introdotto il patto di non concorrenza post contrattuale, disciplinato dall’articolo 1751‑bis del codice civile, inserito proprio dal decreto legislativo 65 del 1999. Il patto, valido soltanto se stipulato per iscritto, dev’essere limitato alla stessa zona, clientela e genere di beni o di servizi oggetto del mandato e non può eccedere la durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di scioglimento. A fronte di questo vincolo l’agente ha diritto a un’indennità, distinta dalle provvigioni e dalle altre somme maturate durante lo svolgimento del rapporto, che deve risultare proporzionata al sacrificio economico derivante dal divieto. In difetto di corrispettivo, la giurisprudenza ne dichiara la nullità totale.
Sotto il profilo delle garanzie, la disciplina vieta lo star del credere, vale a dire l’assunzione da parte dell’agente di una responsabilità generale per l’inadempimento dei clienti. Però consente che per singoli affari, di particolare natura o importo, le parti concordino una garanzia circoscritta, purché l’importo non superi la commissione spettante per l’affare stesso e sia previsto un compenso aggiuntivo. È ammesso inoltre un periodo di prova, applicabile tanto ai contratti a termine quanto a quelli a tempo indeterminato, purché limitato al tempo ragionevolmente necessario per valutare la convenienza della collaborazione.
Quando il rapporto si scioglie, emergono le indennità di fine mandato. L’articolo 1751 riconosce un diritto indennitario unico, subordinato alla doppia condizione che l’agente abbia procurato nuovi clienti o sviluppato gli affari con quelli esistenti e che il preponente continui a ricavarne vantaggi sostanziali. L’importo non può superare l’equivalente di una annualità media di provvigioni calcolata sugli ultimi cinque anni o sulla durata inferiore del rapporto. A livello di contrattazione collettiva l’assetto è più articolato: si prevede un accantonamento al Fondo indennità di risoluzione (FIRR) presso l’Enasarco, un’indennità suppletiva di clientela, destinata a remunerare l’avviamento commerciale, e un’indennità meritocratica, calcolata in misura proporzionale all’incremento di fatturato. Tali istituti, pur nascendo da intese sindacali, si estendono anche ai contratti individuali non esplicitamente richiamati, in virtù di un principio di automatica applicazione consolidato dalla giurisprudenza di legittimità. L’indennità non spetta quando il contratto è risolto per grave inadempimento imputabile all’agente, quando l’agente recede senza giusta causa ovvero quando, d’accordo con il preponente, cede a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal mandato. Il diritto va esercitato entro un anno dalla cessazione, altrimenti si perde per decadenza, e si prescrive in cinque anni, in conformità all’articolo 2948 numero cinque, lo stesso termine previsto per la provvigione, considerata retribuzione periodica.
Completano il quadro le tutele previdenziali e assicurative: l’agente, quale lavoratore autonomo, è assoggettato innanzitutto all’obbligo contributivo Enasarco, cui versa una quota calcolata sulla base provvigionale, mentre l’azienda versa la restante parte. Nei rapporti ricadenti negli AEC tale contribuzione si affianca a forme di assistenza integrativa, come il Fondo di solidarietà e le coperture sanitarie, che ampliano il perimetro di protezione sociale dell’intermediario.

Modello Contratto a Provvigione Word
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Fac Simile Contratto a Provvigione PDF Editabile
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