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Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di scrittura privata cessione usufrutto.
Contratto di Pegno tra Privati
Il pegno e l’ipoteca sono entrambi diritti reali di garanzia, ma si distinguono per le modalità con cui il bene dato a garanzia viene gestito. L’ipoteca, infatti, non comporta alcuno spossessamento effettivo in capo al debitore, mentre il pegno produce l’effetto di privare il debitore del possesso del bene oggetto di garanzia. In termini generali, il pegno è disciplinato dall’articolo 2784 del Codice Civile, secondo il quale esso può essere costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore stesso o da un terzo per il debitore, e può avere ad oggetto beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti relativi a beni mobili. L’importanza di questa forma di garanzia risiede nel fatto che essa attribuisce al creditore un diritto di prelazione, in deroga al principio della par condicio creditorum, consentendogli di soddisfarsi con precedenza rispetto ad altri creditori sul ricavato della vendita o sul valore del bene pignorato.
La differenza essenziale rispetto all’ipoteca emerge con chiarezza nel momento in cui si perfeziona il pegno. Mentre l’ipoteca non implica che il bene resti fuori dalla disponibilità fisica del proprietario, il pegno comporta sempre uno spossessamento. Ciò significa che, per costituire validamente il pegno, occorre il trasferimento del possesso del bene dal debitore al creditore (o a un terzo), come chiarisce l’articolo 2786 del Codice Civile. Questo passaggio garantisce che il debitore non possa alterare o distruggere o danneggiare volontariamente il bene, e non possa alienarlo in modo da pregiudicare la posizione del creditore in buona fede. D’altro canto, è importante sottolineare che il debitore rimane comunque il proprietario del bene, salvo che si tratti di un pegno irregolare, ipotesi alla quale si accennerà più avanti. Il creditore, inoltre, non può utilizzare o disporre del bene senza espresso consenso del costituente, a meno che non si tratti di un uso necessario a conservare l’integrità del bene stesso, conformemente all’articolo 2792 del Codice Civile.
Il pegno può avere ad oggetto beni mobili, universalità di mobili (come per esempio un insieme di beni che costituisca un complesso unitario, quali delle collezioni), crediti (se rappresentati o meno da un documento che ne attesti l’esistenza) e diritti che abbiano comunque per oggetto un bene mobile. Non possono, invece, essere oggetto di pegno i beni immobili e i beni mobili registrati (come automobili, motocicli o imbarcazioni), poiché questi ultimi sono assoggettati a forme di garanzia diverse, come l’ipoteca o la trascrizione, a seconda dei casi. È invece ammesso il pegno su beni futuri, su beni altrui, su beni in comunione e su determinati diritti reali, tra cui l’usufrutto, sempre che sussistano le condizioni previste dalla legge. Nel momento in cui il debitore trasferisce fisicamente il bene al creditore, sorge il diritto reale di pegno, e tale diritto permane finché il credito non è integralmente soddisfatto. Il Codice Civile precisa infatti che il pegno non si divide, nel senso che garantisce il creditore sull’intero bene finché l’obbligazione non sia completamente estinta.
Le norme contenute negli articoli da 2790 a 2793 stabiliscono i diritti e i doveri di entrambe le parti. Da un lato, il creditore che riceve il bene in pegno deve custodirlo e risponde della perdita o del deterioramento che derivi da propria colpa o negligenza. Dall’altro, le spese di conservazione o manutenzione restano a carico del debitore. Se il bene produce frutti, il creditore può appropriarsene e imputarli dapprima alle spese, poi agli interessi e infine al capitale, fino a estinzione del debito. Il debitore conserva, comunque, la possibilità di chiedere il sequestro del bene se il creditore ne abusa. Qualora il debitore rimanga inadempiente, il creditore ha la facoltà di farsi autorizzare dal giudice a vendere il bene o, in casi particolari, a divenirne proprietario (salva la necessità di valutazione del bene per evitare un arricchimento ingiustificato ai danni del debitore). Se dalla vendita forzata si ricava un importo superiore a quanto dovuto, l’eccedenza deve essere restituita al debitore.
Come anticipato, il pegno può riguardare sia beni mobili sia crediti. Nel primo caso, si costituisce con la consegna materiale del bene; nel secondo, con la consegna del titolo che rappresenta il credito oppure con la notifica al debitore ceduto. Se si considera la prelazione, nel pegno su beni mobili il vincolo deve risultare da atto scritto quando il credito superi la cifra (ormai simbolica) di euro 2,58. Nel pegno di crediti, occorre una forma scritta accompagnata dalla notifica al debitore del credito ceduto o dall’accettazione da parte di quest’ultimo, in modo da rendere effettivo l’obbligo di adempiere in favore del creditore pignoratizio. All’interno di questo quadro tradizionale trova spazio anche l’ipotesi del pegno rotativo, ammesso dalla giurisprudenza e frequentemente adottato in ambito bancario. Si tratta di una forma particolare che permette di sostituire i beni originariamente dati in garanzia con altri, senza per questo dover ogni volta procedere a un nuovo atto costitutivo di pegno, a condizione che il valore del bene sostituito non sia inferiore o superiore a quello già vincolato e che il creditore o il terzo designato siano a conoscenza della sostituzione.
È opportuno distinguere tra pegno regolare e pegno irregolare. Nel pegno regolare, che rappresenta la forma tipica disciplinata dagli articoli del Codice Civile sopra richiamati, il debitore rimane proprietario del bene, pur avendone perso il possesso, e il creditore ne assume un mero diritto di detenzione qualificata, obbligandosi a restituirlo al termine dell’adempimento. Nel pegno irregolare, che si ravvisa per esempio nel caso di denaro o di altri beni fungibili, la proprietà del bene passa immediatamente al creditore. Questo significa che questi non dovrà più custodire e restituire il medesimo bene, ma sarà tenuto a restituire il tantundem, cioè lo stesso ammontare o la stessa quantità di beni della medesima qualità alla scadenza del credito. La Cassazione (sentenza n. 16618 del 2016) ha chiarito che questo tipo di pegno sfugge al divieto di patto commissorio, perché la proprietà del bene si trasferisce al creditore non per effetto dell’eventuale inadempimento del debitore, ma in virtù del carattere fungibile del bene o della facoltà di disposizione conferita al creditore.
Un’ulteriore figura da menzionare è quella del pegno omnibus, molto diffusa nella prassi bancaria, per effetto della quale non si garantisce soltanto un credito specifico, ma anche eventuali altri crediti presenti o futuri vantati dalla banca. Si crea, così, una copertura estesa a tutti i rapporti tra la banca e il debitore garantito, inglobando anche i beni che dovessero successivamente transitare nella sfera di disponibilità della banca stessa. Tale clausola, per quanto praticata, incontra però dei limiti di validità, poiché l’articolo 2787 del Codice Civile richiede una sufficiente indicazione sia del credito sia della cosa data in pegno. Di conseguenza, una clausola che non specifichi in modo adeguato quale credito sia garantito può risultare nulla.
La finalità del pegno, in qualunque forma venga costituito, rimane sempre quella di offrire al creditore una tutela privilegiata e una certezza di soddisfazione rispetto al credito vantato. Ciò spiega la necessità che gli adempimenti di costituzione siano rigorosi e formali: il debitore che intende costituire in pegno un suo bene dev’essere effettivamente consapevole di privarsene, almeno temporaneamente, nel caso del pegno regolare, e definitivamente nel caso del pegno irregolare, sebbene con un obbligo di restituzione del tantundem a carico del creditore quando il debito risulti estinto. Questa disciplina, dunque, garantisce un equilibrio tra la tutela dei diritti del creditore, che ottiene una priorità di soddisfazione, e i diritti del debitore, che non è spogliato della proprietà nel pegno regolare e conserva la possibilità di recuperare il bene una volta adempiuta l’obbligazione. L’ampia applicazione del pegno a beni e diritti mobiliari, crediti e strumenti finanziari ne fa uno strumento di garanzia flessibile e utilizzato in numerosi rapporti economici, soprattutto in ambito bancario, garantendo la sicurezza dei traffici giuridici e la stabilità delle transazioni.

Fac Simile Contratto di Pegno tra Privati Word
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