In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile contratto di vendita camper tra privati visto e piaciuto Word e PDF editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di contratto di vendita camper tra privati visto e piaciuto.
Vendita Camper tra Privati Visto e Piaciuto
Il contratto di vendita di un camper tra privati con la clausola visto e piaciuto rappresenta un accordo di diritto civile che necessita di un’impostazione giuridicamente solida per proteggere in egual misura venditore e acquirente. Sottoscrivere un atto del genere significa accettare che il veicolo venga trasferito nello stato in cui si trova, senza l’applicazione delle garanzie di conformità previste dal Codice del Consumo; tuttavia, la disciplina codicistica generale sulle obbligazioni e sui contratti continua a operare, soprattutto per quel che concerne la responsabilità per vizi occulti, la buona fede nell’esecuzione del contratto e l’esatto adempimento delle prestazioni essenziali. Comprendere il perimetro normativo è quindi il primo passo per redigere un accordo efficace.
La clausola tradizionalmente definita “visto e piaciuto” non è espressamente tipizzata, ma trova la propria legittimità nell’autonomia contrattuale riconosciuta dall’articolo 1322 del Codice civile. La sua funzione principale è limitare l’obbligo di garanzia gravante sul venditore ai soli difetti che non erano percepibili con l’ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto. In questo senso essa non estingue del tutto la responsabilità, perché rimangono inderogabili gli articoli 1490 e seguenti che, in materia di compravendita, sanciscono l’obbligo del venditore di garantire che la cosa sia immune da vizi occulti tali da renderla inidonea all’uso cui è destinata o da diminuire in modo apprezzabile il suo valore. Se l’acquirente scopre un vizio di questo genere, la denuncia deve pervenire entro otto giorni dalla scoperta e comunque non oltre un anno dalla consegna, salvo che le parti abbiano fissato un termine diverso, purché non sia eccessivamente restrittivo da comprimere in modo irragionevole la tutela di chi compra. La vendita “visto e piaciuto”, dunque, non può coprire difetti occulti noti al venditore e taciuti in malafede: in tale circostanza, troverebbero applicazione i principi dell’annullamento o della risoluzione per dolo, con la conseguente restituzione del prezzo e il risarcimento del danno.
Un contratto correttamente strutturato deve chiarire l’identità delle parti, la descrizione puntuale del veicolo, il prezzo pattuito, le modalità di pagamento e la data di effettivo trasferimento della proprietà. La normativa antiriciclaggio incide sulle modalità di pagamento, chi redige il contratto farà bene a inserire una clausola che evidenzi l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili qualora il prezzo complessivo superi la soglia vigente al momento della stipula. Ciò tutela le parti anche sul piano probatorio, giacché la tracciabilità garantisce la facile dimostrazione dell’avvenuto saldo del corrispettivo. Per evitare situazioni di incoerenza tra prezzo dichiarato e somma effettivamente versata, è consigliabile precisare che il pagamento è stato integralmente effettuato alla firma, indicando gli estremi dell’assegno circolare, del bonifico istantaneo o di altra soluzione prescelta. Nel testo contrattuale è opportuno richiamare la disciplina delle spese di cancellazione o di eventuale annotazione di gravami preesistenti sul veicolo. Se il camper è gravato da fermo amministrativo o da ipoteca a garanzia di un finanziamento non estinto, il venditore deve informare l’acquirente prima della stipula e farsi carico della cancellazione, salvo diverso accordo. La presenza di vincoli occulti, se taciuta, può configurare responsabilità precontrattuale o addirittura truffa, e la clausola “visto e piaciuto” non protegge da tali illeciti perché il difetto non riguarda la cosa in sé bensì il diritto trasferito. Per questo motivo, prima della firma, è prassi consultare la visura P.R.A. per verificare eventuali trascrizioni pregiudizievoli.
La buona fede assume un ruolo determinante anche nella fase precedente alla stipula. L’articolo 1337 impone alle parti un comportamento leale durante le trattative, di conseguenza il venditore che conosce un vizio grave e lo nasconde viola il dovere di correttezza e può essere chiamato a risarcire l’interessato se la trattativa sfuma. Sul piano pratico, descrivere in modo trasparente lo stato d’uso, esibire libretto dei tagliandi, fatture di riparazione e fotografie antecedenti eventuali interventi strutturali consolida la posizione del venditore e riduce la probabilità di un’azione giudiziale futura. Inserire in contratto una dichiarazione dell’acquirente che attesti di aver visionato e collaudato ogni parte meccanica e abitativa, di aver constatato l’assenza di infiltrazioni apparenti, nonché di accettare l’età e il chilometraggio effettivi del veicolo, rafforza la prova dell’avvenuto controllo diligente. Nonostante la tutela dei vizi occulti rimanga normativa di legge, le parti possono disciplinare con maggiore dettaglio le conseguenze economiche di un’eventuale scoperta successiva. Si può, ad esempio, stabilire che, in luogo della risoluzione, il rimedio preferito sarà la riduzione proporzionale del prezzo, così da evitare il dispendio temporale e finanziario legato alla restituzione integrale del bene. L’accordo non potrà comunque escludere la possibilità di ricorso al giudice qualora la riduzione non si realizzi volontariamente; tuttavia, l’indicazione preventiva di un meccanismo di riequilibrio economico favorisce la soluzione amichevole. Spesso si inserisce anche una clausola compromissoria o un deferimento della lite a un organismo di mediazione, così da accelerare i tempi e contenere i costi dovuti al processo ordinario.
Altro elemento sensibile riguarda la gestione del rischio fino alla consegna. Nel diritto italiano il rischio per il perimento accidentale della cosa passa con la consegna, a meno che le parti non decidano diversamente. In un contratto che preveda la consegna differita rispetto alla firma, vale la pena indicare se il camper resterà assicurato dal venditore e dove sarà custodito. Se l’acquirente ritarda il ritiro senza giustificato motivo, il contratto potrebbe contemplare una penale giornaliera o la facoltà del venditore di depositare il mezzo in un luogo idoneo, addebitando i costi di custodia al compratore. Queste previsioni rendono chiara la distribuzione dei rischi e scoraggiano comportamenti dilatori.
Una zona d’ombra spesso trascurata è la ripartizione delle imposte locali e degli oneri di esercizio. Il bollo auto grava sul proprietario risultante al primo gennaio dell’anno di riferimento; se il passaggio avviene a metà anno, le parti possono inserire in contratto un patto di rimborso del rateo non fruito oppure concordare che l’acquirente subentri nell’onere a partire dal periodo d’imposta successivo. Analogamente, la copertura assicurativa RC cessante in capo al venditore non si trasferisce all’acquirente: il contratto potrà precisare che quest’ultimo si impegna ad attivare una polizza prima di mettere il veicolo in circolazione, manlevando il cedente da ogni responsabilità per circolazione priva di copertura. Rilevante è poi l’adeguata individuazione del foro competente in caso di controversie. Dal momento che la vendita tra privati non rientra nella disciplina del consumatore, è ammissibile indicare un foro convenzionale, generalmente quello del venditore o quello dove il contratto viene eseguito. L’inserimento di tale clausola riduce l’incertezza e, se scelto con criterio, può anche facilitare l’accesso a un tribunale geograficamente più comodo per l’eventuale escussione delle prove, ad esempio il luogo dove il camper è conservato.
Infine, è opportuno ribadire che la forma scritta non copre da sola tutte le esigenze di tutela: la consegna contestuale di una documentazione fotografica datata, allegata e firmata per accettazione, costituisce uno strumento di cristallizzazione dello stato d’uso. Ancor più incisivo è il rilievo strumentale delle umidità con igrometro o l’esito di un test di tenuta dell’impianto gas effettuato da un’officina qualificata poco prima della vendita: allegare i referti mette l’acquirente nella condizione di conoscere il veicolo in profondità e regala al venditore la tranquillità di una prova tecnica difficilmente contestabile. Una volta definito il quadro probatorio, le parti potranno firmare consapevoli che il contratto non è un salto nel buio ma il risultato di una procedura trasparente in cui diritti e doveri sono stati esaminati attentamente.

Fac Simile Contratto Vendita Camper tra Privati Visto e Piaciuto Word
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