In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF editabile per documentare la vendita di un camper usato tra privati con clausola “visto e piaciuto”. Il contratto consente di indicare dati delle parti e del veicolo, prezzo, pagamento, consegna, stato d’uso e difetti conosciuti.
Il contratto può documentare le condizioni concordate, ma non sostituisce l’atto di vendita con firma autenticata e gli adempimenti necessari per aggiornare il Pubblico Registro Automobilistico e ottenere il Documento Unico.
Fac Simile Contratto Vendita Camper tra Privati Word
La versione Word è indicata quando occorre modificare le clausole, descrivere dettagliatamente le condizioni del camper o inserire difetti, accessori e accordi specifici sulla consegna.
Fac Simile Vendita Camper tra Privati Visto e Piaciuto PDF Editabile
La versione PDF editabile può essere utilizzata quando le condizioni previste nel modello sono adatte alla vendita e occorre principalmente compilare i dati delle parti e del veicolo.

A cosa serve il contratto di vendita del camper
Il modello è pensato per una compravendita effettivamente conclusa tra due privati. In questa situazione non si applica la garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo per le vendite concluse tra professionista e consumatore, ma rimangono applicabili le norme del Codice civile sulla compravendita.
Se il venditore opera invece nell’ambito della propria attività commerciale o professionale e l’acquirente è un consumatore, questo fac simile non deve essere utilizzato per escludere tutele inderogabili previste dalla normativa consumeristica.
La scrittura privata è utile soprattutto per fissare aspetti che non emergono dal solo passaggio di proprietà: prezzo effettivamente concordato, modalità di pagamento, data e ora della consegna, chilometraggio dichiarato, accessori ceduti, stato della cellula abitativa, eventuali infiltrazioni conosciute, interventi effettuati e difetti già comunicati all’acquirente.
Cosa significa realmente visto e piaciuto
Tra privati la garanzia per i vizi è disciplinata dagli articoli 1490 e seguenti del Codice civile e può essere limitata o esclusa mediante accordo. La formula “visto e piaciuto” viene normalmente utilizzata per documentare che l’acquirente ha esaminato il bene e ne accetta lo stato d’uso, ma non è opportuno attribuirle automaticamente l’effetto di escludere qualsiasi possibile contestazione.
L’articolo 1490 del Codice civile stabilisce infatti che il patto con cui viene esclusa o limitata la garanzia non produce effetto quando il venditore ha taciuto in mala fede i vizi della cosa. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1491, la garanzia non è dovuta quando l’acquirente conosceva il vizio al momento della vendita o quando il difetto era facilmente riconoscibile, salvo che il venditore avesse dichiarato il bene esente da vizi.
Per questo motivo è preferibile descrivere nel contratto i difetti effettivamente conosciuti anziché affidarsi soltanto alla formula generica “visto e piaciuto”. Per un camper possono essere rilevanti, per esempio, infiltrazioni o riparazioni pregresse, problemi agli impianti, difetti della cellula, malfunzionamenti degli accessori, danni da incidenti, anomalie meccaniche e difetti già riscontrati durante l’utilizzo.
Per una vendita di un altro bene mobile usato è disponibile anche il modello generale di vendita tra privati visto e piaciuto.
Vizi scoperti dopo la vendita
Quando la garanzia per un determinato vizio non è stata validamente esclusa e ricorrono i presupposti previsti dal Codice civile, l’articolo 1495 stabilisce come regola generale che il compratore deve denunciare il vizio entro otto giorni dalla scoperta, salvo un diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto il vizio oppure lo ha occultato.
L’azione relativa alla garanzia si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna. La concreta applicazione di queste regole dipende però dalla natura del difetto, dalle dichiarazioni contenute nel contratto, dalle condizioni conosciute dall’acquirente e dall’eventuale esclusione convenzionale della garanzia.
Come compilare il contratto
Nel modello devono essere riportati con precisione i dati anagrafici e fiscali di venditore e acquirente e gli elementi che consentono di identificare senza dubbi il camper: marca, modello, targa e numero di telaio. È utile riportare anche la lettura del contachilometri al momento della consegna.
La descrizione dello stato del mezzo dovrebbe comprendere anche la parte abitativa. Se sono presenti difetti già conosciuti, è preferibile indicarli espressamente. Lo stesso vale per accessori e dotazioni inclusi nella vendita, come veranda, portabici, pannelli solari, batterie servizi, condizionatore, antenna, tendalino o altri equipaggiamenti di valore.
Il contratto dovrebbe precisare il prezzo complessivo, l’eventuale acconto già versato, il saldo e lo strumento di pagamento utilizzato. Per il trasferimento di denaro contante occorre rispettare il limite previsto dalla normativa vigente: dal 1° gennaio 2023 la soglia rilevante è di 5.000 euro, quindi un trasferimento in contanti di importo pari o superiore a tale cifra non è consentito. Per importi superiori è opportuno utilizzare strumenti idonei, come bonifico o assegno conforme alle regole applicabili.
È inoltre utile indicare la data e l’ora della consegna materiale del camper e documentare la consegna delle chiavi, del Documento Unico, degli eventuali manuali, della documentazione di manutenzione e degli altri documenti concordati.
Controlli prima dell’acquisto
Prima di firmare è opportuno confrontare targa e numero di telaio con la documentazione del veicolo e verificare che il venditore sia il soggetto legittimato alla vendita. Per conoscere l’intestatario e la situazione giuridica registrata è possibile richiedere una visura PRA tramite i servizi ACI.
È importante controllare anche l’eventuale presenza di fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti o altri vincoli e gravami. La presenza di un fermo amministrativo, per esempio, non impedisce in assoluto la vendita, ma il vincolo continua a gravare sul veicolo fino alla sua cancellazione e ne impedisce la regolare circolazione.
Nel caso di un camper usato è ragionevole affiancare alle verifiche documentali un controllo tecnico proporzionato al valore del mezzo. In particolare possono essere utili l’ispezione della meccanica, della cellula e del sottoscocca, la verifica degli impianti e un controllo delle infiltrazioni. Gli eventuali documenti tecnici consegnati all’acquirente possono essere richiamati nel contratto come allegati.
Contratto e passaggio di proprietà al PRA
La firma del fac simile disponibile in questa pagina non sostituisce il passaggio di proprietà. Per la vendita di un veicolo il venditore deve sottoscrivere l’atto di vendita con firma autenticata e deve essere richiesta la trascrizione del trasferimento nei registri competenti.
La procedura può essere svolta presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista, compresi gli sportelli PRA abilitati, gli uffici della Motorizzazione e le agenzie autorizzate. Se l’autentica della firma viene effettuata presso uno STA del PRA o della Motorizzazione, la richiesta di registrazione del passaggio viene presentata contestualmente.
Negli altri casi l’acquirente deve richiedere la registrazione del trasferimento entro 60 giorni dalla data dell’autentica della firma sull’atto di vendita. L’ACI raccomanda, quando possibile, di effettuare autentica e passaggio contestualmente presso uno STA, così da aggiornare immediatamente gli archivi. Le istruzioni aggiornate sono disponibili nella pagina ufficiale ACI dedicata alla vendita di un veicolo.
Quando le parti intendono soltanto impegnarsi a concludere la vendita in un momento successivo, senza effettuare ancora il trasferimento, è più appropriato utilizzare un preliminare di vendita del veicolo tra privati.
Consegna, assicurazione e circolazione
Se firma, pagamento, passaggio di proprietà e consegna materiale non avvengono nello stesso momento, è particolarmente importante indicare nel contratto chi conserva il camper, chi può utilizzarlo e da quale data e ora l’acquirente ne prende materialmente possesso.
La vendita non comporta necessariamente un unico effetto sulla polizza RC del venditore. In caso di trasferimento della proprietà, la normativa assicurativa consente all’alienante, secondo le condizioni previste, di scegliere tra risoluzione del contratto con rimborso del premio residuo, cessione del contratto all’acquirente oppure sostituzione della polizza su un altro veicolo di sua proprietà. Le informazioni aggiornate possono essere verificate nelle FAQ RC Auto dell’IVASS. L’acquirente deve quindi verificare di disporre della copertura assicurativa necessaria prima di mettere il camper in circolazione. Analogamente, eventuali accordi tra le parti sul bollo non modificano gli obblighi tributari stabiliti dalla normativa applicabile: la tassa automobilistica segue le regole della Regione o Provincia autonoma competente e la relativa posizione deve essere verificata in base alla data del trasferimento e alla scadenza del veicolo.