In questa pagina sono disponibili un modello Word e PDF di istanza per chiedere l’estinzione di un giudizio tributario quando, durante il processo, viene meno la controversia che ne giustificava la prosecuzione. Il fac simile può essere adattato indicando il ricorso pendente, l’atto impugnato e il fatto sopravvenuto che ha eliminato la materia del contendere.
Fac Simile Istanza Cessazione Materia del Contendere Word
La versione Word è indicata quando occorre adattare il testo agli estremi del ricorso, all’atto impugnato, al numero di ruolo e al fatto sopravvenuto che ha determinato il venir meno della controversia.
Fac Simile Istanza Cessazione Materia del Contendere PDF
Il PDF contiene uno schema sintetico con cui chiedere l’estinzione del processo ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 546/1992. Prima dell’utilizzo deve essere completato con i dati del giudizio e con una descrizione precisa della causa che ha fatto cessare la controversia.

Quando può cessare la materia del contendere
Nel processo tributario l’articolo 46 del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e negli altri casi in cui venga meno la materia del contendere.
Ciò può verificarsi, per esempio, quando l’ente impositore annulla in autotutela l’atto impugnato, quando interviene uno sgravio che elimina integralmente la pretesa contestata oppure quando viene soddisfatta una richiesta di rimborso sulla quale verteva il giudizio. L’evento deve però eliminare effettivamente l’interesse alla prosecuzione della causa.
Non è quindi sufficiente che durante il processo avvenga un fatto collegato alla controversia. Se rimane una questione sulla quale una delle parti conserva un interesse concreto a ottenere una decisione, il giudizio può dover proseguire.
Il modello è destinato al processo tributario
Il fac simile scaricabile contiene la formula con cui si chiede che venga dichiarata l’estinzione del processo ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Per questo motivo non deve essere utilizzato senza modifiche in una normale causa civile, del lavoro, condominiale o commerciale.
Nel processo civile ordinario la cessazione della materia del contendere è stata elaborata soprattutto dalla giurisprudenza e non coincide con la specifica disciplina prevista dall’articolo 46 per il contenzioso tributario. Se la controversia appartiene a un rito diverso è quindi necessario verificare la disciplina processuale applicabile e adattare integralmente l’atto.
Cosa indicare nell’istanza
L’istanza deve consentire alla Corte di giustizia tributaria di individuare immediatamente il procedimento e comprendere perché non sia più necessaria una decisione sulla controversia. È opportuno indicare:
- la Corte di giustizia tributaria davanti alla quale pende il giudizio;
- il numero di registro generale del procedimento;
- i dati delle parti e del difensore;
- gli estremi dell’atto originariamente impugnato;
- la data di proposizione del ricorso;
- il fatto sopravvenuto che ha fatto venir meno la materia del contendere;
- gli eventuali documenti che provano tale circostanza;
- la richiesta di dichiarare l’estinzione totale oppure, quando pertinente, parziale del giudizio;
- le conclusioni relative alle spese processuali.
Se, per esempio, l’Agenzia delle Entrate ha annullato l’atto in autotutela, è opportuno allegare il provvedimento di annullamento. Se è intervenuto uno sgravio o un pagamento, deve essere prodotta la documentazione che permetta al giudice di verificarne gli effetti sulla controversia.
Istanza, rinuncia al ricorso e accordo tra le parti
La cessazione della materia del contendere non deve essere confusa con la semplice volontà del ricorrente di abbandonare il processo. La rinuncia al ricorso è disciplinata separatamente e produce effetti secondo regole proprie.
Allo stesso modo, un accordo tra le parti o una transazione possono determinare il venir meno della controversia, ma il giudice deve comunque verificare che non residui un interesse alla decisione e adottare il provvedimento processuale appropriato.
Come depositare l’istanza
L’istanza non deve essere trattata come una semplice lettera da spedire all’Agenzia delle Entrate. Essendo un atto relativo a un giudizio già pendente, deve essere depositata nel relativo fascicolo processuale secondo le regole del processo tributario.
Gli atti successivi alla costituzione in giudizio sono normalmente depositati telematicamente attraverso il sistema della Giustizia Tributaria. Il documento deve quindi essere adattato e utilizzato nel procedimento dal soggetto abilitato al deposito, indicando correttamente il numero di registro generale e allegando la documentazione necessaria.
Chi decide sull’estinzione del giudizio
La sola presentazione dell’istanza non estingue automaticamente il processo. L’articolo 46 prevede che la cessazione della materia del contendere sia dichiarata dal giudice con il provvedimento previsto dalla disciplina processuale.
La richiesta di una parte costituisce quindi l’atto con cui viene portato all’attenzione del giudice il fatto sopravvenuto, ma spetta alla Corte verificare se siano effettivamente venute meno le ragioni della controversia.
Spese processuali e soccombenza virtuale
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente che ciascuna parte debba sempre sostenere le proprie spese. Occorre distinguere i casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge dalle altre ipotesi.
Per le definizioni delle pendenze tributarie previste dalla legge, l’articolo 46 stabilisce che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Negli altri casi, per esempio quando l’atto viene annullato in autotutela durante il processo, può assumere rilievo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale e il principio di causalità. Il giudice valuta quindi, ai fini delle spese, quale sarebbe stata presumibilmente la posizione soccombente oppure quale parte abbia reso necessario il giudizio o la sua prosecuzione, ferma restando la possibilità di compensazione nei casi consentiti dalla legge.
Aggiornamento normativo dal 2027
Alla data attuale l’articolo 46 del D.Lgs. 546/1992 risulta applicabile fino al 31 dicembre 2026.
Da gennaio 2027 è prevista l’applicazione del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, Testo unico della giustizia tributaria. La corrispondente disciplina della cessazione della materia del contendere è contenuta nell’articolo 95. Chi utilizzerà il fac simile dal 2027 dovrà quindi aggiornare il riferimento normativo contenuto nel documento e verificare la disciplina vigente al momento del deposito.