In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF editabile per denunciare all’appaltatore vizi o difformità riscontrati nell’opera eseguita. Si tratta di fac simile da adattare al contratto, ai lavori effettuati e ai difetti concretamente riscontrati.
Per i vizi disciplinati dall’articolo 1667 del Codice civile, il committente deve normalmente effettuare la denuncia entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. La denuncia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati. Per rovina, pericolo di rovina o gravi difetti di edifici e altre cose immobili destinate a lunga durata si applicano invece i diversi termini previsti dall’articolo 1669.
Fac Simile Denuncia Vizi Contratto di Appalto Word
La versione Word è indicata quando occorre modificare liberamente il testo, descrivere in modo dettagliato i difetti e formulare richieste specifiche nei confronti dell’appaltatore.
Fac Simile Denuncia Vizi Appalto PDF Editabile
Il modello PDF può essere compilato inserendo i dati delle parti, i riferimenti del contratto e le informazioni relative ai vizi riscontrati. Prima dell’invio è necessario verificare che il contenuto corrisponda al caso concreto.
Anteprima della denuncia dei vizi

Quando utilizzare la denuncia dei vizi
Il modello è adatto quando un’opera realizzata nell’ambito di un contratto di appalto presenta difformità rispetto a quanto concordato oppure difetti di esecuzione. Il confronto deve essere effettuato con quanto previsto nel contratto di appalto, nel preventivo, nel capitolato, nel progetto e negli altri documenti che descrivono le caratteristiche dell’opera.
L’articolo 1667 del Codice civile stabilisce che l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è però dovuta quando il committente ha accettato l’opera e conosceva i difetti o questi erano riconoscibili, salvo che siano stati taciuti in mala fede dall’appaltatore.
Il fac simile è quindi destinato principalmente a contestare un’opera eseguita ma difettosa o non conforme. Se invece il problema consiste nella mancata esecuzione dei lavori, nell’abbandono del cantiere, nel mancato completamento dell’opera o in un altro inadempimento, può essere necessario formulare una contestazione diversa e valutare, quando ne ricorrono i presupposti, la risoluzione del contratto di appalto.
Termine di 60 giorni e prescrizione di due anni
Per la garanzia ordinaria prevista dall’articolo 1667, il committente deve denunciare le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta. Il termine riguarda il momento in cui il committente acquisisce una conoscenza sufficientemente concreta del difetto. Nei casi tecnicamente complessi, l’esatta individuazione del momento della scoperta può dipendere dagli accertamenti necessari per comprendere natura e causa del problema.
La denuncia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi oppure li ha occultati. L’azione contro l’appaltatore si prescrive, come regola generale, in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Non è quindi corretto considerare i due anni come un termine alternativo ai 60 giorni: quando la denuncia è necessaria, entrambi i termini devono essere rispettati.
Cosa scrivere nella contestazione
La lettera deve identificare con precisione il committente e l’appaltatore e richiamare il contratto, il preventivo o l’incarico al quale si riferiscono i lavori. È utile indicare l’opera eseguita, il luogo dei lavori, la data di consegna quando disponibile e la data nella quale sono stati scoperti i difetti.
I vizi devono essere descritti in modo concreto. Formule generiche come “lavori eseguiti male” possono rendere più difficile individuare l’oggetto della contestazione. È preferibile specificare, per esempio, quali parti dell’opera presentano infiltrazioni, fessurazioni, irregolarità, malfunzionamenti, materiali diversi da quelli concordati o altre difformità rispetto al progetto o al capitolato.
Quando possibile, alla denuncia possono essere allegate fotografie, relazioni tecniche, verbali di sopralluogo, preventivi per il ripristino o altri documenti che consentano di individuare i problemi contestati. In presenza di difetti importanti o di origine incerta può essere opportuno farli accertare da un tecnico prima che vengano eseguiti interventi che potrebbero modificare lo stato dei luoghi.
Cosa può chiedere il committente
L’articolo 1668 del Codice civile consente al committente di chiedere l’eliminazione delle difformità o dei vizi a spese dell’appaltatore oppure una riduzione proporzionale del prezzo. Se vi è colpa dell’appaltatore, resta inoltre possibile chiedere il risarcimento del danno.
Quando i vizi o le difformità sono tanto gravi da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto. La risoluzione non consegue quindi automaticamente alla presenza di qualsiasi difetto, ma richiede i presupposti previsti dalla legge.
Se dalla cattiva esecuzione sono derivati ulteriori danni documentabili, la contestazione può contenere anche una richiesta di risarcimento. Per predisporre separatamente questa richiesta è disponibile anche il fac simile di lettera di richiesta danni.
Come inviare la denuncia all’appaltatore
L’articolo 1667 non prescrive una particolare forma per la denuncia, ma quando è necessario dimostrare di avere rispettato il termine di 60 giorni è prudente utilizzare un mezzo che consenta di provare sia il contenuto sia la data di ricezione. Possono essere utilizzati, in base al caso concreto e ai recapiti disponibili, PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità tracciabile prevista dal contratto.
La comunicazione deve essere indirizzata all’appaltatore indicato nel contratto. È opportuno conservare una copia della lettera, degli allegati e della prova della consegna o ricezione, insieme al contratto, ai preventivi, alle fatture e alle precedenti comunicazioni relative ai lavori.
Gravi difetti degli immobili e termine di un anno
Per edifici e altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata può assumere rilievo l’articolo 1669 del Codice civile. La norma riguarda i casi in cui, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera rovini in tutto o in parte, presenti evidente pericolo di rovina oppure gravi difetti dovuti a vizio del suolo o difetto della costruzione.
In questi casi l’appaltatore risponde nei confronti del committente e dei suoi aventi causa purché la denuncia venga effettuata entro un anno dalla scoperta. Il relativo diritto si prescrive in un anno dalla denuncia. I termini sono quindi diversi da quelli previsti dall’articolo 1667 per i vizi ordinari. Non ogni imperfezione di un immobile costituisce automaticamente un grave difetto ai sensi dell’articolo 1669. Quando sono presenti infiltrazioni diffuse, problemi strutturali, difetti importanti di impermeabilizzazione o altre anomalie che incidono in maniera significativa sulla funzionalità dell’immobile, può essere necessario un accertamento tecnico per qualificare correttamente il problema e individuare il regime applicabile.