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Fac Simile Contratto Realizzazione e Gestione Sito Web Word e PDF

Aggiornato il 25/09/2026

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  4. Fac Simile Contratto Realizzazione e Gestione Sito Web Word e PDF

In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF di contratto per la realizzazione di un sito web. Il documento scaricabile è strutturato principalmente come contratto di appalto tra un committente e una web agency e disciplina sviluppo, consegna, collaudo, corrispettivo, proprietà intellettuale e alcune attività di manutenzione.

Prima della firma devono essere definite con precisione le funzionalità comprese, i servizi successivi alla pubblicazione, la titolarità di dominio e account, le licenze software e le responsabilità relative a privacy, cookie e eventuale ecommerce. Se è prevista una vera gestione continuativa del sito, le relative attività devono essere inserite espressamente nel contratto o in un allegato.

Fac Simile Contratto per Realizzazione e Gestione Sito Web Word

Il formato Word è indicato quando occorre modificare le clausole e descrivere nel dettaglio specifiche tecniche, tempi di sviluppo, manutenzione, servizi inclusi, licenze e modalità di gestione del sito.

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Contratto per Realizzazione e Gestione Sito Web
1 file(s)

Fac Simile Contratto Realizzazione e Gestione Sito Web PDF

Di seguito è disponibile anche il modello in formato PDF. Prima dell’utilizzo è necessario verificare che le clausole già presenti corrispondano al rapporto concreto e alle attività effettivamente affidate al fornitore.

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Contratto Realizzazione e Gestione Sito Web PDF
1 file(s)
Contratto per Realizzazione e Gestione Sito Web
Contratto per Realizzazione e Gestione Sito Web

Quando utilizzare questo modello

Il fac simile scaricabile è predisposto per un rapporto tra imprese e qualifica espressamente l’incarico come appalto. Ai sensi dell’art. 1655 del Codice Civile, l’appalto presuppone che il fornitore realizzi l’opera o il servizio con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

Non è però la semplice qualifica di web agency o freelance a determinare automaticamente la natura del rapporto. Quando un professionista svolge l’attività prevalentemente con il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione può essere più appropriato il contratto di prestazione d’opera. Se invece il fornitore opera con una propria organizzazione di mezzi e assume il rischio dell’esecuzione, può essere pertinente la disciplina del contratto di appalto.

Il modello disponibile identifica entrambe le parti come società e utilizza le denominazioni “Committente” e “Agenzia”. Deve quindi essere adattato se il fornitore è una persona fisica, un professionista o una ditta individuale. Non è inoltre predisposto specificamente per un rapporto nel quale il committente agisce come consumatore.

Come compilare il contratto

Il primo elemento da definire è l’oggetto dell’incarico. Non è sufficiente indicare genericamente la “realizzazione del sito”: l’allegato tecnico dovrebbe precisare almeno il tipo di sito, il numero e la struttura delle pagine, le funzionalità richieste, il CMS utilizzato, le integrazioni con servizi esterni, gli eventuali moduli di contatto, l’area riservata, il catalogo o l’e-commerce e le caratteristiche grafiche concordate.

Devono poi essere stabiliti i materiali che il committente deve consegnare, come testi, fotografie, loghi, video e dati dei prodotti, indicando anche entro quali termini. È utile disciplinare cosa accade quando il ritardo nella consegna dei materiali impedisce al fornitore di rispettare il calendario di sviluppo.

Il contratto dovrebbe definire le principali fasi di lavoro, le date previste per la consegna delle bozze, il numero di revisioni comprese nel prezzo e la procedura da seguire per le richieste che modificano il progetto iniziale. Le lavorazioni aggiuntive dovrebbero essere approvate per iscritto insieme al relativo costo e all’eventuale modifica dei tempi di consegna.

Nel fac simile deve essere completata anche la parte economica, specificando il corrispettivo, l’IVA quando dovuta, eventuali acconti o stati di avanzamento, le scadenze di pagamento e le spese escluse dal prezzo, come hosting, dominio, plugin premium, servizi esterni, licenze e abbonamenti.

Collaudo e accettazione del sito

È opportuno stabilire una procedura concreta di collaudo. Il committente deve sapere quanto tempo ha per verificare il sito, quali test effettuare e con quali modalità comunicare eventuali difetti. Il contratto può distinguere tra problemi che impediscono la pubblicazione e difetti minori che possono essere corretti successivamente.

Il fac simile richiama l’art. 1665 del Codice Civile e consente di stabilire un termine entro il quale il committente deve segnalare il mancato superamento dei test. Prima della firma devono quindi essere compilati sia il termine sia la procedura di accettazione prevista nell’allegato, evitando che l’esito del collaudo dipenda da criteri non definiti.

Nel testo scaricabile è presente inoltre, all’articolo relativo alle modalità di esecuzione, la frase secondo cui il Committente sarebbe tenuto a realizzare il sito nel rispetto delle specifiche tecniche. Poiché nel modello l’attività di realizzazione è affidata all’Agenzia, questa formulazione deve essere corretta e coordinata con le altre clausole prima della sottoscrizione.

Gestione e manutenzione dopo la pubblicazione

Realizzazione e gestione del sito sono prestazioni differenti. Nel modello scaricabile la durata principale del contratto arriva fino al completamento del sito, mentre sono previste alcune attività di manutenzione correttiva. Se il rapporto deve continuare dopo la pubblicazione, è necessario disciplinare separatamente i servizi continuativi.

È utile indicare quali aggiornamenti sono compresi, chi aggiorna CMS, tema e plugin, chi interviene in caso di malfunzionamento, i tempi di presa in carico delle richieste, eventuali fasce di assistenza e i costi degli interventi esclusi dal canone.

Se sono previsti backup, devono essere specificati almeno frequenza, periodo di conservazione, posizione delle copie, responsabilità per il ripristino e condizioni in cui viene effettuato un test di recupero. La semplice previsione generica di un servizio di backup non permette infatti di stabilire quale livello di protezione sia stato effettivamente pattuito.

Alla cessazione del rapporto è inoltre opportuno prevedere la consegna al committente delle credenziali, dei file, del database, della documentazione tecnica e degli altri elementi necessari per trasferire la gestione a un diverso fornitore.

Privacy e ruolo della web agency

La responsabilità per la conformità alla normativa sulla protezione dei dati non può essere attribuita automaticamente e integralmente allo sviluppatore. Il soggetto che determina finalità e mezzi del trattamento effettuato tramite il sito è normalmente il titolare del trattamento e deve fornire le informazioni necessarie affinché le funzionalità vengano configurate correttamente.

La web agency diventa responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR quando tratta dati personali per conto del committente, per esempio nell’ambito di determinati servizi di hosting, assistenza, manutenzione, gestione di database o backup. In questo caso il rapporto deve essere disciplinato da un atto conforme all’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, indicando anche oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati, misure di sicurezza ed eventuali sub-responsabili.

La manutenzione del sito, da sola, non comporta quindi automaticamente una nomina a responsabile del trattamento: occorre verificare se il fornitore effettui concretamente trattamenti di dati personali per conto del cliente.

La clausola del fac simile che prevede un generico reciproco consenso al trattamento dei dati delle parti non sostituisce né l’informativa prevista dal GDPR né, quando necessaria, la disciplina del rapporto tra titolare e responsabile. Per i normali dati utilizzati per stipulare ed eseguire il contratto, inoltre, il consenso non rappresenta necessariamente la base giuridica appropriata.

Privacy policy e cookie banner

Il contratto deve distinguere la predisposizione tecnica delle pagine dalla responsabilità per i relativi contenuti giuridici. La web agency può essere incaricata di implementare privacy policy, cookie policy, strumenti per la raccolta del consenso e moduli di contatto, ma è necessario stabilire chi fornisce e aggiorna i testi, chi sceglie i servizi di tracciamento e chi verifica la configurazione finale.

Non tutti i siti richiedono lo stesso cookie banner. I cookie tecnici strettamente necessari non richiedono il consenso, mentre per cookie e strumenti di tracciamento non tecnici occorre verificare gli obblighi di informativa e consenso. Le indicazioni aggiornate possono essere consultate nelle Linee guida del Garante sui cookie e gli altri strumenti di tracciamento.

È quindi preferibile evitare clausole con cui lo sviluppatore garantisce in termini assoluti la conformità giuridica del sito se il servizio acquistato riguarda soltanto lo sviluppo tecnico. Se è compresa anche un’attività di adeguamento normativo, devono essere individuate esattamente le prestazioni comprese e le informazioni che il committente è tenuto a fornire.

Siti ecommerce e accessibilità

Per un ecommerce devono essere definite anche le responsabilità relative a condizioni di vendita, informazioni precontrattuali, pagamenti, spedizioni, recesso, resi e altre informazioni obbligatorie. La predisposizione tecnica delle pagine non significa automaticamente che il web developer assuma la responsabilità del contenuto giuridico delle condizioni commerciali.

Dal 28 giugno 2025 devono inoltre essere considerate le disposizioni del D.Lgs. 82/2022 in materia di accessibilità di determinati prodotti e servizi, che comprendono anche i servizi di commercio elettronico. La disciplina prevede specifiche esclusioni, tra cui quella relativa alle microimprese che forniscono servizi. Per un progetto e-commerce è quindi opportuno indicare nel capitolato se l’adeguamento ai requisiti di accessibilità rientra nell’incarico. Il testo vigente è disponibile su Normattiva.

Dominio, hosting e servizi di terzi

Il contratto deve indicare chi registra il dominio, a nome di chi viene effettuata la registrazione e chi mantiene l’accesso all’account del registrar. Quando il dominio appartiene economicamente al committente, è opportuno evitare che la sua disponibilità dipenda esclusivamente dall’account personale del fornitore.

Lo stesso principio vale per hosting, servizi cloud, piattaforme e-mail, CDN, sistemi di pagamento e altri fornitori esterni. Devono essere distinti i malfunzionamenti imputabili alla web agency da quelli relativi a servizi di terzi che non sono sotto il suo controllo, fermo restando quanto il fornitore abbia espressamente assunto nel contratto.

Proprietà intellettuale, CMS, temi e plugin

La clausola sulla proprietà intellettuale deve distinguere ciò che è stato creato specificamente per il cliente dagli elementi di terzi. Codice personalizzato, grafica originale e altri materiali realizzati nell’ambito dell’incarico possono essere oggetto di cessione o licenza nei limiti concordati dalle parti.

Diversa è la situazione di CMS, framework, librerie, font, temi, plugin, immagini stock e altri componenti soggetti a licenze proprie. Il fornitore non può trasferire al committente diritti più ampi di quelli consentiti dalle rispettive licenze. Una clausola che attribuisce genericamente al cliente “ogni diritto” su tutti i programmi e materiali utilizzati deve quindi essere adattata distinguendo i componenti originali da quelli di terzi.

È utile specificare anche quali licenze richiedono rinnovi periodici, chi ne sostiene il costo e cosa accade alla cessazione del rapporto con la web agency.

Mancato pagamento e sospensione del sito

La possibilità di sospendere servizi o accessi per mancato pagamento non deve essere considerata automatica. Se le parti vogliono riconoscere al fornitore questa facoltà devono stabilire chiaramente i presupposti, l’eventuale preavviso, i servizi interessati e gli effetti sui dati e sulle credenziali del cliente.

La disciplina deve essere particolarmente prudente quando dominio, hosting o infrastruttura sono intestati al committente oppure quando l’interruzione può incidere su servizi e dati che non appartengono al fornitore. Una clausola contrattuale non rende legittima qualsiasi forma di oscuramento o indisponibilità del sito indipendentemente dalle circostanze concrete.

Responsabilità, recesso e foro competente

Eventuali limitazioni di responsabilità devono essere formulate in modo compatibile con l’art. 1229 del Codice Civile. Non è quindi corretto affermare in termini generali che la responsabilità economica del fornitore possa essere sempre limitata al valore del contratto: non è valida una clausola che esclude o limita preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave, oltre agli ulteriori limiti previsti dalla legge.

Per il recesso occorre distinguere le clausole liberamente pattuite dalla disciplina applicabile all’appalto. L’art. 1671 del Codice Civile riconosce al committente la possibilità di recedere anche dopo l’inizio dell’esecuzione, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Il modello scaricabile contiene già un richiamo a questa disposizione e i campi relativi al preavviso devono essere completati coerentemente con le altre clausole.

Il fac simile prevede infine un foro esclusivo da compilare e una seconda sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. Quando il contratto è predisposto unilateralmente mediante condizioni generali, le clausole per le quali la legge richiede specifica approvazione devono essere individuate puntualmente: una generica approvazione indistinta di tutti gli articoli del contratto non offre la stessa chiarezza dell’indicazione specifica delle clausole interessate.

Poiché il modello è strutturato come contratto tra imprese, deve essere rivisto prima di utilizzarlo nei confronti di un consumatore, situazione nella quale trovano applicazione anche le tutele inderogabili previste dalla normativa consumeristica, comprese quelle relative alle clausole vessatorie e al foro competente.

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