In questa pagina sono disponibili modelli di DDT per tentata vendita in formato Excel, Word e PDF. Il documento è utile quando l’impresa carica sul proprio mezzo beni destinati a essere proposti e, se il cliente accetta, consegnati durante il giro di vendita, senza che al momento della partenza sia già definita ogni singola cessione.
Il DDT non è obbligatorio per qualsiasi trasporto di merce, il D.P.R. 472/1996 ha soppresso l’obbligo generalizzato della vecchia bolla di accompagnamento. Nella tentata vendita il documento assume però una funzione importante per documentare i beni usciti dall’impresa e collegare la movimentazione alle cessioni successivamente effettuate.
Modello DDT Tentata Vendita Excel
Il modello Excel è indicato quando si vuole gestire e modificare facilmente l’elenco dei beni caricati per il giro di tentata vendita.
Modello DDT Tentata Vendita Word
Il modello Word può essere personalizzato con i dati dell’impresa e adattato alla propria organizzazione. È importante indicare chiaramente come causale del trasporto Tentata vendita.
Fac Simile DDT Tentata Vendita PDF Editabile
Di seguito è disponibile anche il modello PDF. Anche in questo caso devono essere compilati i dati relativi ai beni trasportati e deve essere specificata la causale della movimentazione.

Come funziona la tentata vendita
Si parla di tentata vendita quando il titolare, un dipendente o un altro incaricato parte dall’impresa con una determinata quantità di merce senza che questa sia già stata venduta a uno specifico cliente. Le cessioni vengono concluse successivamente, durante il giro commerciale, con consegna immediata di tutta o di una parte della merce trasportata.
Al momento della partenza i beni appartengono ancora all’impresa. È quindi necessario poter distinguere la semplice movimentazione iniziale dalle vendite che saranno eventualmente concluse durante il percorso.
La prassi dell’Amministrazione finanziaria ha espressamente trattato la tentata vendita nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 225/E del 16 settembre 1996, prevedendo la possibilità di predisporre un documento di trasporto generale per i beni che escono dall’impresa.
Come compilare il DDT generale alla partenza
Il documento deve permettere di identificare con precisione la merce caricata prima dell’inizio del giro. Nel modello è opportuno riportare:
- numero e data del documento;
- dati identificativi dell’impresa cedente;
- descrizione della natura e qualità dei beni;
- quantità dei beni caricati;
- causale Tentata vendita;
- dati dell’eventuale soggetto incaricato del trasporto;
- eventuali informazioni utili per identificare il mezzo o il giro di vendita.
Nel modello DDT ordinario sono disponibili anche campi come destinatario e luogo di destinazione. Nella fase iniziale della tentata vendita il compratore definitivo può però non essere ancora conosciuto, perché la cessione sarà conclusa soltanto durante il giro.
Dati come la targa del veicolo, il nominativo del venditore, l’ora di partenza, il numero dei colli o altre informazioni logistiche possono essere utili per la gestione interna e per ricostruire la movimentazione. Non devono però essere confusi con un elenco rigido di dati obbligatori previsto indistintamente per ogni DDT.
Cosa fare quando la merce viene venduta
Il DDT generale predisposto alla partenza documenta i beni caricati sul mezzo, ma non sostituisce la documentazione relativa alle singole vendite effettuate successivamente.
Se viene utilizzata la fatturazione immediata, la singola cessione deve essere documentata secondo le regole fiscali applicabili. La Circolare n. 225/E ha previsto, per la tentata vendita, l’utilizzo del documento di trasporto generale alla partenza e l’emissione della relativa fattura in occasione della consegna.
Se invece si intende ricorrere alla fatturazione differita, per ciascuna cessione deve risultare un documento idoneo a identificare l’operazione. La Circolare del Ministero delle Finanze n. 249/E dell’11 ottobre 1996 ha chiarito che può essere utilizzata anche la cosiddetta scheda cliente, purché contenga gli elementi richiesti dalla disciplina del documento di trasporto.
In pratica, il documento relativo alla singola consegna dovrebbe consentire di identificare il cliente, la data dell’operazione e la natura, qualità e quantità dei beni effettivamente ceduti. In presenza dei requisiti per la fatturazione differita, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, con riferimento ai documenti che attestano le singole consegne.
Come gestire la merce non venduta
Al termine del giro è necessario che la contabilità e la documentazione aziendale permettano di ricostruire la differenza tra quantità inizialmente caricata, beni effettivamente ceduti ed eventuale merce rimasta.
Non esiste una regola generale secondo cui tutta la merce invenduta debba necessariamente rientrare in magazzino entro la stessa giornata. La gestione concreta dipende dall’organizzazione adottata dall’impresa e dalle eventuali discipline specifiche applicabili ai beni trattati. Ciò che conta, sotto il profilo documentale, è poter giustificare la movimentazione e ricostruire correttamente le successive cessioni e le giacenze.
DDT obbligatorio e vecchia bolla di accompagnamento
Il D.P.R. 472/1996 ha soppresso l’obbligo generalizzato della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti. Non è quindi corretto affermare che ogni merce spostata da un luogo a un altro debba sempre essere accompagnata da un DDT.
Il documento di trasporto continua ad avere particolare importanza per la fatturazione differita e per documentare determinate movimentazioni dei beni ai fini fiscali. Per la tentata vendita è inoltre lo strumento normalmente utilizzato per identificare la merce caricata prima dell’inizio del giro commerciale. Restano possibili discipline particolari per determinate categorie di prodotti, tra cui beni sottoposti ad accisa, imposte di consumo o specifici regimi di vigilanza fiscale. In questi casi il fac simile disponibile in questa pagina può non essere sufficiente e devono essere verificati gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa di settore.