In questa pagina sono disponibili un fac simile di accordo bonario tra privati in formato Word e un modello PDF editabile. Il documento può essere utilizzato per definire una controversia mediante impegni e concessioni concordati dalle parti, per esempio in materia di pagamenti, rimborsi o esecuzione di un contratto.
Il file Word è indicato quando occorre modificare o aggiungere clausole; il PDF editabile è più adatto agli accordi semplici che possono essere descritti nei campi predisposti.
Fac Simile Accordo Bonario tra Privati Word
Il modello Word può essere modificato inserendo i dati delle parti, l’origine della controversia, gli obblighi assunti, le scadenze e le condizioni concordate.
Accordo Bonario tra Privati PDF Editabile
Il PDF editabile può essere compilato direttamente al computer e poi stampato per la firma. Prima di utilizzarlo è necessario verificare che lo spazio disponibile permetta di descrivere l’accordo senza omissioni.

A cosa serve un accordo bonario tra privati
L’espressione “accordo bonario” viene comunemente utilizzata per indicare una soluzione negoziata con la quale le parti evitano o concludono una controversia. Quando sono previste reciproche concessioni, l’accordo può costituire una transazione ai sensi dell’articolo 1965 del Codice civile.
Il fac simile può essere adattato, per esempio, per:
- concordare il pagamento, la riduzione o la rateizzazione di un debito contestato;
- stabilire un rimborso o un risarcimento e definire le relative pretese;
- regolare la consegna, la restituzione o la riparazione di un bene;
- risolvere contestazioni sull’esecuzione o sulla cessazione di un contratto privato.
Questo modello riguarda esclusivamente rapporti tra soggetti privati. Non è il documento previsto per la procedura di accordo bonario relativa agli appalti pubblici.
Quando il fac simile non è sufficiente
La transazione può riguardare soltanto diritti dei quali le parti possono disporre. Un modello generico non è quindi appropriato per definire diritti indisponibili o questioni che richiedono forme e procedure specifiche.
È consigliabile fare verificare l’accordo da un professionista quando la controversia riguarda immobili o diritti reali, successioni, rapporti familiari, rinunce del lavoratore, importi rilevanti oppure un giudizio già iniziato. In alcuni casi la legge richiede la forma scritta per la validità dell’atto, l’intervento del notaio o la sottoscrizione in una sede protetta. Se il creditore deve accettare una somma inferiore al debito originario, può essere più specifico il modello di proposta a saldo e stralcio. La quietanza liberatoria serve invece a documentare il pagamento già ricevuto e non sostituisce l’accordo che ne stabilisce preventivamente le condizioni.
Come compilare l’accordo
Il contenuto deve permettere di ricostruire senza ambiguità la controversia e gli impegni assunti. È opportuno indicare:
- dati delle parti: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo; per imprese o enti devono essere indicati anche denominazione, sede, codice fiscale o partita IVA e soggetto firmatario;
- origine della controversia: contratto, pagamento, comportamento o evento dal quale sono nate le contestazioni, con date e riferimenti ai documenti disponibili;
- posizioni delle parti: pretese e contestazioni che si intendono definire, evitando formulazioni incompatibili con quanto effettivamente concordato;
- reciproche concessioni: ciò che ciascuna parte accetta di fare, versare, consegnare, restituire o rinunciare a richiedere;
- modalità di esecuzione: importi, scadenze, eventuali rate, coordinate per il pagamento, luogo della consegna e altri adempimenti;
- effetti dell’accordo: indicazione precisa delle pretese definite e di quelle eventualmente escluse;
- inadempimento: conseguenze del mancato rispetto delle scadenze, soltanto se espressamente concordate e compatibili con la legge;
- allegati, spese e data: elenco dei documenti richiamati, ripartizione delle spese e data dalla quale l’accordo produce effetti.
Una formula come “nulla più a pretendere” deve essere utilizzata soltanto se le parti intendono definire integralmente tutte le pretese comprese nell’accordo. In presenza di un pagamento parziale o di più rapporti distinti è preferibile specificare esattamente che cosa viene chiuso e che cosa rimane escluso.
Firma, consegna e conservazione
L’articolo 1967 del Codice civile stabilisce che la transazione deve essere provata per iscritto, ferme le ipotesi nelle quali è richiesta una forma specifica. È quindi opportuno predisporre una copia completa per ciascuna parte, firmare tutte le copie e richiamare chiaramente gli eventuali allegati.
Il documento può essere sottoscritto su carta e consegnato direttamente oppure scambiato a distanza. In quest’ultimo caso è preferibile utilizzare firme digitali o un sistema che permetta di dimostrare provenienza, integrità, invio e ricezione. La PEC documenta la trasmissione del messaggio, ma non sostituisce automaticamente la firma delle parti sul contenuto dell’accordo.
Per un normale accordo tra privati non esiste un obbligo generale di invio a un ente pubblico. L’eventuale registrazione, autenticazione o deposito dipende dal contenuto dell’atto, dal suo utilizzo e dalle regole fiscali applicabili. Le parti devono conservare l’accordo, gli allegati, le comunicazioni e le prove dei pagamenti o degli altri adempimenti eseguiti.
Una scrittura privata non autenticata, di regola, non equivale a un titolo esecutivo. Se è importante ottenere un accordo immediatamente azionabile in caso di inadempimento, oppure se esiste già una causa, è opportuno valutare con un professionista strumenti come la negoziazione assistita, la conciliazione giudiziale o un atto notarile.