In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile esposto abuso edilizio editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di esposto abuso edilizio.
Esposto per Abuso Edilizio
Presentare un esposto per abuso edilizio significa attivare formalmente i poteri di vigilanza dell’amministrazione, in primo luogo del Comune, quando si sospetta che siano in corso o siano stati realizzati interventi edilizi privi del necessario titolo, in difformità da quanto assentito o in violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici. L’esposto non è una querela penale e non avvia un processo: è una segnalazione che sollecita l’autorità amministrativa a verificare i fatti e, se del caso, a disporre i provvedimenti previsti dall’ordinamento. Il fondamento giuridico di questa funzione è nell’articolo 27 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), che attribuisce al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale la vigilanza sull’attività urbanistico edilizia e la possibilità di ordinare l’immediata sospensione dei lavori. Quando viene emanato un ordine di sospensione, il legislatore ha fissato un vincolo temporale specifico per evitare inerzie: l’amministrazione deve adottare i provvedimenti definitivi entro quarantacinque giorni dall’ordine.
Gli esiti dei controlli attivati dall’esposto dipendono dalla natura della violazione accertata. Se l’intervento è stato eseguito in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, il Comune deve ingiungere la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Trascorso inutilmente il termine per ottemperare, l’area di sedime e l’opera passano al patrimonio comunale gratuitamente, con effetti molto incisivi anche sulla disponibilità del bene da parte del privato. La giurisprudenza ha più volte chiarito che l’acquisizione consegue ex lege alla mancata ottemperanza, e l’atto comunale ha natura dichiarativa. La cornice è quella dell’articolo 31 del Testo Unico, che riassume tutta la sequenza demolizione acquisizione in caso di abusi maggiori.
Accanto alla reazione amministrativa, l’ordinamento prevede contravvenzioni penali per talune condotte, tipizzate dall’articolo 44 del D.P.R. 380/2001. Le sanzioni penali si aggiungono, non sostituiscono, i poteri comunali: l’inosservanza dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici, l’esecuzione di opere in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, la prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione e la lottizzazione abusiva sono esempi tipici.
Un aggiornamento sostanziale maturato nel 2024 riguarda le possibilità di rientro nella legalità. Oltre all’accertamento di conformità disciplinato dall’articolo 36 del Testo Unico, che tradizionalmente richiede la doppia conformità (cioè la conformità dell’opera sia alla disciplina vigente al tempo della realizzazione che a quella vigente alla domanda di sanatoria), è stato introdotto l’articolo 36-bis del decreto-legge 69/2024, convertito nella legge 105/202). Le nuove norme hanno ampliato gli spazi di regolarizzazione per alcune parziali difformità e per ipotesi riconducibili alla SCIA, senza però trasformarsi in un condono generalizzato e senza derogare ai presìdi essenziali, specie in materia di paesaggio e sicurezza. Per chi redige un esposto, significa che la segnalazione deve essere il più possibile fattuale e circostanziata, così da consentire all’ufficio di distinguere tra irregolarità suscettibili di regolarizzazione e abusi che impongono la repressione.
La competenza amministrativa è primariamente comunale e il canale più corretto è lo Sportello Unico per l’Edilizia, individuato come unico punto di accesso per tutte le vicende amministrative legate ai titoli edilizi. L’articolo 5 del D.P.R. 380/2001 chiarisce che lo sportello accentra i rapporti con il privato e veicola comunicazioni e istanze anche degli altri uffici coinvolti, a garanzia di un’interlocuzione unitaria. Ne discende che l’esposto va indirizzato al Comune, preferibilmente allo Sportello Unico, tramite PEC o protocollo, in modo da ottenere un numero di protocollo utile per seguire il percorso.
Il contenuto dell’esposto merita attenzione, ma non richiede tecnicismi giuridici. È decisivo individuare senza ambiguità il luogo dell’intervento, descrivere ciò che si vede dall’esterno o da luoghi in cui si ha titolo a stare, precisare quando i lavori sono iniziati e se sono in corso, indicare eventuali situazioni di pericolo o pregiudizio. Allegare foto datate facilita l’istruttoria. Non occorre dimostrare in diritto l’illegittimità: spetta al Comune verificare la sussistenza dei titoli edilizi, confrontare elaborati grafici, effettuare sopralluoghi e adottare i provvedimenti conseguenti. È opportuno mantenere un tono oggettivo, evitando espressioni offensive o accuse infondate: l’obiettivo non è polemizzare, ma permettere all’amministrazione di esercitare la vigilanza in modo efficace. In presenza di questioni tra privati (distanze, luci e vedute, servitù), l’esposto può coesistere con strumenti civilistici, ma non li sostituisce. Quando l’immobile o l’area sono vincolati sotto il profilo paesaggistico, si intrecciano regole ulteriori. L’autorizzazione paesaggistica, disciplinata dall’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è un titolo autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, alla SCIA o alla CILA; senza di essa, l’intervento è illegittimo anche se esiste un titolo edilizio comunale. La regola generale è che l’autorizzazione non si rilascia in sanatoria dopo l’esecuzione dei lavori; fa eccezione l’“accertamento di compatibilità paesaggistica” previsto dall’articolo 167 per taluni interventi di lieve entità, che non abbiano generato nuove superfici o volumi né incrementato quelli esistenti. È utile segnalare nell’esposto l’eventuale presenza di vincoli, perché ciò orienta l’ufficio a coinvolgere le autorità competenti e a seguire la corretta sequenza procedimentale, evitando il rischio di sanatorie edilizie inefficaci in assenza del necessario vaglio paesaggistico.
Una volta protocollato l’esposto, l’ufficio dovrebbe avviare l’istruttoria e concludere il procedimento con un provvedimento espresso. A monte c’è l’obbligo generale, posto dall’articolo 2 della legge 241/1990, di concludere il procedimento con un atto espresso entro termini determinati; quando la normativa o il regolamento non dispongono diversamente, il termine ordinario è di trenta giorni. Se viene adottato un ordine di sospensione dei lavori, l’articolo 27 del Testo Unico impone che i provvedimenti definitivi seguano entro quarantacinque giorni. L’interessato può reagire a eventuali inerzie con l’azione avverso il silenzio prevista dall’articolo 31 del Codice del processo amministrativo, che consente di chiedere al giudice l’accertamento dell’obbligo della P.A. di provvedere e, nei casi di attività vincolata o privi di discrezionalità residua, anche una decisione sul merito della pretesa. Quadro e rimedi forniscono al segnalante e al controinteressato garanzie di certezza dei tempi e di tutela giurisdizionale.
Il diritto di seguire il percorso del procedimento trova attuazione negli istituti dell’accesso agli atti. Se si vanta un interesse diretto, concreto e attuale, si può presentare istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e 25 della legge 241/1990 per visionare, ad esempio, titoli edilizi, ordinanze, verbali di sopralluogo, determinazioni di archiviazione o repressione. In via distinta, chiunque può formulare una richiesta di accesso civico “generalizzato” ai sensi del decreto legislativo 33/2013, nei limiti di tutela di interessi pubblici e privati sensibili; nella prassi delle pratiche edilizie, l’accesso documentale resta lo strumento più pertinente, proprio perché ancorato all’interesse specifico del richiedente. Conoscere queste differenze aiuta sia chi espone sia chi subisce l’esposto a muoversi con consapevolezza.
Un capitolo delicato riguarda l’anonimato. È comprensibile il timore di esporsi in contesti di vicinato, ma non esiste un diritto generalizzato alla “denuncia segreta” in sede amministrativa. La giurisprudenza ha chiarito che chi subisce un controllo ha, ricorrendone i presupposti, titolo a conoscere gli atti che hanno dato impulso al procedimento, incluso l’esposto; di converso, una segnalazione anonima può comunque costituire un valido stimolo per accertamenti d’ufficio e per l’avvio di verifiche, pur non valendo da sola come prova dei fatti. Il TAR Liguria, con la sentenza n. 510/2019, ha affermato la riconoscibilità del diritto di accesso all’esposto da cui scaturisce il controllo; il TAR Lazio, con la sentenza n. 10268/2018, ha riconosciuto che anche la segnalazione anonima può avere rilievo istruttorio tale da giustificare l’attività di verifica. Ne discende che, quando possibile, un esposto nominativo offre maggiore tracciabilità e consente un dialogo più lineare con gli uffici, ma non si può escludere che anche esposti anonimi conducano a sopralluoghi e accertamenti.
Nella sostanza, un esposto efficace è quello capace di “far vedere” all’amministrazione ciò che serve per orientare i controlli, senza sostituirsi al lavoro tecnico–giuridico degli uffici. Indicare con chiarezza l’ubicazione, descrivere le opere visibili e la cronologia, allegare documentazione fotografica, segnalare profili di urgenza legati alla sicurezza sono accortezze che aumentano le probabilità di un’istruttoria rapida e di un provvedimento adottato nei tempi di legge. Allo stesso modo, è utile ricordare che non tutto ciò che appare nuovo è necessariamente abusivo: la disciplina dei titoli abilitativi distingue l’edilizia libera dalle opere soggette a CILA, SCIA o permesso di costruire, secondo la ricognizione operata dal D.Lgs. 222/2016 (Tabella A) e dal “Glossario dell’edilizia libera” approvato con D.M. 2 marzo 2018. Questa cornice riduce il contenzioso e consente di concentrare l’azione amministrativa sugli effettivi fenomeni di abusivismo.
Sul piano pratico, il percorso tipico dopo la segnalazione prevede un primo vaglio, eventuale sopralluogo della polizia locale o dell’ufficio tecnico, e la richiesta di esibizione del titolo al proprietario o al direttore dei lavori. Il procedimento si chiude con un atto espresso: ordinanza di sospensione, demolizione o rimessa in pristino se viene accertata l’irregolarità; archiviazione se tutto risulta regolare; invio della notizia di reato alla Procura quando emergono profili penalmente rilevanti. Se il Comune non provvede, restano esperibili i rimedi contro il silenzio e, in caso di danni attuali e concreti, le ordinarie azioni di tutela nelle sedi competenti. La collaborazione del segnalante, anche tramite eventuali memorie o richieste di accesso, contribuisce a mantenere il procedimento sul binario di trasparenza e tempestività segnato dalla legge.

Fac Simile Esposto per Abuso Edilizio Word
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