In questa pagina sono disponibili un fac simile di mandato all’avvocato in formato Word e un modello PDF editabile. Il documento è, più precisamente, un accordo di conferimento dell’incarico professionale con cui cliente e avvocato definiscono oggetto dell’attività, compenso, spese, modalità di pagamento e altre condizioni del rapporto.
Il documento non deve essere confuso con la procura alle liti necessaria per la rappresentanza in giudizio, l’incarico professionale regola il rapporto tra cliente e avvocato, mentre la procura attribuisce al difensore i poteri processuali previsti dalla legge.

Fac Simile Mandato Avvocato Word
Il formato Word è indicato quando occorre modificare liberamente le clausole, precisare l’attività richiesta al professionista, adattare il compenso o disciplinare in modo specifico spese, collaboratori e modalità di pagamento.
Modello Mandato Avvocato PDF Editabile
Il PDF editabile contiene un accordo già strutturato per il conferimento dell’incarico. Prima della firma è importante controllare tutte le dichiarazioni e le condizioni economiche presenti, evitando di limitarsi alla compilazione degli spazi vuoti.
Che documento è il mandato all’avvocato
Nel linguaggio comune si parla spesso di “mandato all’avvocato”, ma il file disponibile in questa pagina disciplina soprattutto il conferimento dell’incarico professionale e il relativo compenso. Il rapporto con il legale si colloca nella disciplina della prestazione d’opera intellettuale e nella normativa professionale forense; a seconda dell’attività affidata possono inoltre assumere rilievo le regole generali del mandato.
Il modello può essere utilizzato sia per un’attività stragiudiziale, come consulenza, trattative, redazione di atti o assistenza in una controversia, sia per definire le condizioni economiche di un incarico che comprenderà un’attività giudiziale. Nel secondo caso, tuttavia, il contratto non sostituisce la procura necessaria per stare in giudizio.
| Documento | Funzione |
|---|---|
| Incarico professionale | Definisce attività affidata, compenso, spese, obblighi informativi e condizioni del rapporto tra cliente e avvocato. |
| Procura alle liti | Attribuisce all’avvocato i poteri necessari per rappresentare il cliente nel processo secondo le regole processuali applicabili. |
| Procura o autorizzazione per poteri ulteriori | Può essere necessaria quando il cliente vuole attribuire specifici poteri di disposizione, riscossione, quietanza o transazione non compresi automaticamente nell’ordinaria rappresentanza. |
Come compilare il fac simile
Il modello disponibile contiene numerose clausole e non è una semplice lettera di incarico. Prima della sottoscrizione devono essere completati e controllati almeno i seguenti elementi:
- dati del cliente: nome, cognome, codice fiscale, residenza e documento di identità oppure, per società ed enti, denominazione, sede, codice fiscale e dati del rappresentante;
- dati dell’avvocato: nominativo, Foro di appartenenza, studio, codice fiscale, partita IVA, email, PEC ed estremi della copertura assicurativa indicati nel modello;
- oggetto dell’incarico: descrizione sufficientemente precisa della controversia, consulenza, pratica o attività affidata;
- valore dell’affare: quando determinabile e rilevante ai fini del compenso;
- costi prevedibili: distinzione tra spese e oneri da una parte e compenso professionale dall’altra;
- modalità di pagamento: eventuale importo iniziale, acconti durante lo svolgimento dell’attività e saldo finale;
- collaboratori e consulenti: verifica delle clausole che consentono all’avvocato di avvalersi di sostituti o collaboratori e di proporre consulenti tecnici o investigatori;
- dichiarazioni informative: controllo delle dichiarazioni relative a privacy, mediazione, negoziazione assistita e costi della causa;
- allegati: documento di identità, eventuale visura societaria e altri documenti espressamente richiamati;
- data e firme: sottoscrizione del cliente e dell’avvocato.
L’oggetto dell’incarico merita particolare attenzione. Formule troppo generiche possono creare dubbi su quali attività siano comprese nel compenso e quali, invece, richiedano un nuovo accordo o un’integrazione economica.
Compenso, preventivo e spese
L’articolo 13 della Legge 247/2012 prevede che il compenso dell’avvocato sia di regola pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico. Il professionista deve inoltre informare il cliente sul livello di complessità dell’attività e comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
Il modello disponibile svolge anche questa funzione, perché contiene una sezione nella quale devono essere indicati separatamente le spese e il compenso. Se durante lo svolgimento dell’incarico diventano necessarie attività ulteriori o più complesse, il testo prevede che il cliente sia tempestivamente informato della possibile variazione dei costi.
Quando il compenso non è stato determinato in forma scritta oppure manca una determinazione consensuale, possono trovare applicazione, nei casi previsti dalla legge, i parametri ministeriali per la professione forense. Nel 2026 il riferimento continua a essere il D.M. 55/2014, con le successive modifiche, tra cui quelle introdotte dal D.M. 147/2022.
La somma concordata tra cliente e avvocato non coincide necessariamente con le spese legali che il giudice eventualmente pone a carico della controparte. Sono due rapporti distinti: da una parte vi è il compenso pattuito con il proprio avvocato, dall’altra la liquidazione giudiziale delle spese.
Clausole economiche del modello da controllare con attenzione
Il PDF disponibile contiene alcune pattuizioni che incidono direttamente sul costo finale dell’incarico e che devono essere comprese prima della firma.
Una clausola stabilisce che il cliente debba corrispondere l’intero compenso pattuito anche quando il giudice liquidi a carico della controparte un importo inferiore. Un’altra consente all’avvocato di trattenere le spese liquidate e pagate dalla controparte come acconto sul compenso concordato.
Il modello prevede inoltre che, quando la somma liquidata dal giudice a carico della controparte sia superiore al compenso pattuito, la differenza spetti all’avvocato. Questa non è una conseguenza da dare per scontata in ogni incarico, ma una specifica clausola economica del fac simile. Prima della sottoscrizione deve essere verificato che corrisponda effettivamente all’accordo tra cliente e professionista e che sia coordinata con gli acconti o compensi già corrisposti e con le regole deontologiche sulla gestione delle somme ricevute per conto dell’assistito.
Se le parti intendono adottare un criterio diverso, il formato Word consente di modificare la disciplina economica prima della firma. Non è opportuno sottoscrivere clausole relative a compensi o somme liquidate dalla controparte senza averne compreso l’effetto concreto.
Informazioni su mediazione e negoziazione assistita
Nel modello il cliente dichiara di essere stato informato sulla possibilità di ricorrere alla mediazione, sulle relative agevolazioni e sui casi nei quali il procedimento costituisce condizione di procedibilità. È presente anche una dichiarazione relativa alla negoziazione assistita.
Queste dichiarazioni non devono essere trattate come semplici formule prestampate. L’avvocato è soggetto a specifici obblighi informativi e il cliente dovrebbe firmare la dichiarazione soltanto dopo avere effettivamente ricevuto le informazioni pertinenti al proprio caso.
Anche la parte relativa alla privacy deve corrispondere alla documentazione realmente fornita. Se il contratto dichiara che il cliente ha ricevuto una determinata informativa, questa dovrebbe essere effettivamente disponibile; base giuridica del trattamento ed eventuale consenso devono essere coerenti con l’informativa utilizzata dallo studio.
Mandato e procura alle liti non sono la stessa cosa
Questa distinzione è essenziale quando l’avvocato deve iniziare o seguire una causa civile. L’articolo 83 del Codice di procedura civile stabilisce che, quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, quest’ultimo deve essere munito di procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale e deve rispettare le forme previste dalla norma. La procura speciale può, tra l’altro, essere apposta o collegata all’atto processuale nelle modalità consentite dalla disciplina vigente, con certificazione della sottoscrizione da parte dell’avvocato nei casi previsti.
Il contratto Word o PDF disponibile in questa pagina non deve quindi essere utilizzato al posto della procura alle liti. La mancanza o l’irregolarità della procura costituisce una questione processuale da gestire secondo le regole del procedimento interessato; non significa che il processo venga instaurato personalmente in capo all’avvocato.
Per processi penali, amministrativi, tributari o soggetti a discipline speciali occorre verificare le specifiche regole relative alla nomina e ai poteri del difensore.
Poteri di incasso e transazione
Il semplice conferimento dell’incarico professionale non deve essere interpretato come attribuzione automatica di qualsiasi potere dispositivo. Se l’avvocato deve riscuotere somme spettanti al cliente, rilasciare quietanza, rinunciare a diritti o concludere accordi che richiedono poteri espressi, è necessario verificare che tali facoltà siano state conferite nella forma appropriata.
Quando occorre attribuire specificamente il potere di riscuotere somme nell’ambito di un procedimento, può essere consultato il fac simile di delega all’incasso dell’avvocato, verificando con il professionista quali poteri debbano effettivamente essere inseriti.
Come firmare e conservare l’incarico
Dopo avere completato e verificato il testo, il documento viene sottoscritto dal cliente e dall’avvocato. Ciascuna parte dovrebbe conservarne una copia completa degli allegati e delle eventuali successive modifiche relative a oggetto, compenso o attività aggiuntive.
L’accordo di conferimento dell’incarico non è, in via ordinaria, un modulo da depositare presso il Consiglio dell’Ordine o nel fascicolo processuale. Se deve essere avviato un procedimento, sarà il professionista a predisporre separatamente gli atti e la procura richiesti dalle norme processuali.
Se il cliente è una società o un ente, occorre verificare che chi sottoscrive disponga dei poteri necessari per conferire l’incarico e assumere le relative obbligazioni economiche.
Revoca dell’incarico e restituzione dei documenti
Il cliente può decidere di interrompere il rapporto con il professionista. La cessazione dell’incarico non elimina quanto dovuto per l’attività già svolta e per le spese sostenute, da determinare tenendo conto dell’accordo sottoscritto e della disciplina applicabile.
Per comunicare formalmente la decisione può essere utilizzato il fac simile di revoca del mandato all’avvocato. Se è già in corso un processo civile, occorre però considerare anche gli effetti sulla procura alle liti: l’articolo 85 del Codice di procedura civile stabilisce che la revoca e la rinuncia non producono effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Quando il cliente chiede la restituzione del fascicolo, l’avvocato deve restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti e fornire, nei limiti previsti dalle regole professionali, le copie degli atti e dei documenti relativi all’incarico. La restituzione non può essere subordinata al preventivo pagamento del compenso, mentre resta separata la questione delle somme maturate per l’attività già prestata.