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Fac Simile Patto di Prova Word e PDF

Aggiornato il 31/08/2026

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In questa pagina sono disponibili un modello di patto di prova in formato Word e un fac simile PDF da compilare. Il documento permette al datore di lavoro e al lavoratore di concordare per iscritto un periodo destinato alla valutazione reciproca prima della conferma del rapporto.

Si tratta di un fac simile libero e non di un modulo ufficiale. Il testo scaricabile è formulato per un rapporto a tempo indeterminato e deve essere integrato indicando con precisione le mansioni oggetto della prova, la durata consentita dal CCNL applicato e le altre condizioni dell’assunzione. Non deve essere utilizzato senza adattamenti per un contratto a tempo determinato.

Modello Patto di Prova Word

Il formato Word può essere modificato direttamente inserendo i dati delle parti e le condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

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FAC SIMILE PATTO DI PROVA
1 file(s)

Fac Simile Patto di Prova PDF

Il PDF contiene lo stesso schema essenziale e può essere utilizzato come traccia per predisporre il documento da sottoscrivere.

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Fac Simile Patto di Prova
1 file(s)
Fac Simile Patto di Prova Word e PDF
Fac Simile Patto di Prova Word e PDF

Quando utilizzare il patto di prova

Il patto di prova è una clausola accessoria del contratto di lavoro subordinato con la quale datore di lavoro e lavoratore concordano un periodo di sperimentazione reciproca. Durante la prova il datore può valutare l’idoneità professionale del lavoratore rispetto alle mansioni pattuite, mentre il lavoratore può verificare concretamente le condizioni del posto di lavoro.

Il patto può essere inserito direttamente nella lettera o nel contratto di assunzione oppure essere redatto come documento separato collegato al contratto. In entrambi i casi deve risultare da un atto scritto accettato dalle parti. La disciplina generale è contenuta nell’articolo 2096 del Codice civile.

Il documento deve essere sottoscritto prima o contestualmente alla costituzione del rapporto e, in ogni caso, prima che il lavoratore inizi a svolgere la prestazione. Un accordo soltanto verbale o sottoscritto quando il rapporto è già iniziato non consente di considerare il lavoratore validamente assunto in prova.

Come compilare il fac simile

Nel documento devono essere indicati almeno:

  • la denominazione, la sede e i dati identificativi del datore di lavoro;
  • il nome e i dati identificativi del lavoratore;
  • la tipologia del rapporto e la data di assunzione;
  • il CCNL applicato, la categoria e il livello di inquadramento;
  • le mansioni specifiche sulle quali deve svolgersi la prova;
  • la durata del periodo e il criterio utilizzato per calcolarlo;
  • l’eventuale termine minimo prima del quale non è ammesso il recesso;
  • il luogo, la data e le firme di entrambe le parti.

L’indicazione delle mansioni è particolarmente importante perché permette di individuare le capacità professionali che il datore deve valutare. Un semplice riferimento generico al “periodo di prova”, senza una descrizione delle attività o un rinvio inequivoco a una declaratoria del CCNL, può rendere contestabile la validità della clausola.

Il modello scaricabile prevede che, in caso di superamento della prova, il rapporto sia confermato a tempo indeterminato. Questa formula è coerente soltanto quando l’assunzione sottostante è già a tempo indeterminato. Se il rapporto è a termine, il superamento della prova determina la prosecuzione del contratto fino alla scadenza concordata e non la sua automatica trasformazione a tempo indeterminato.

Durata del periodo di prova

La durata deve essere verificata nel CCNL applicato e non può essere stabilita liberamente senza limiti. L’articolo 7 del D.Lgs. 104/2022 prevede, in via generale, una durata massima di sei mesi, salva la durata inferiore stabilita dalla contrattazione collettiva.

Per i contratti a tempo determinato valgono regole specifiche. Fatte salve le disposizioni collettive più favorevoli, la durata è calcolata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario decorrenti dall’inizio del rapporto. Non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i rapporti di durata non superiore a sei mesi; per quelli di durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi il limite massimo è di trenta giorni. Le regole aggiornate sono riepilogate dal Ministero del Lavoro.

In caso di rinnovo di un contratto a termine per lo svolgimento delle stesse mansioni non può essere previsto un nuovo periodo di prova. In presenza di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo è prolungato per una durata corrispondente all’assenza. Per gli altri eventi sospensivi occorre verificare la disciplina applicabile e il CCNL.

Recesso durante il periodo di prova

Durante un periodo di prova validamente concordato ciascuna parte può normalmente recedere senza preavviso e senza indennità sostitutiva. Se però nel patto è stabilito un tempo minimo necessario per effettuare la prova, il recesso non può essere esercitato prima della sua scadenza.

La libertà di recesso non è assoluta. Il datore deve consentire al lavoratore di svolgere concretamente le mansioni oggetto della prova e di disporre di un tempo ragionevole per dimostrare le proprie capacità. Restano inoltre illegittimi i recessi determinati da ragioni discriminatorie, ritorsive o estranee alla funzione del patto.

In caso di recesso spettano al lavoratore la retribuzione e le altre competenze maturate, comprese le quote proporzionali di ferie, mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto. Per comunicare la decisione del datore può essere utilizzato lo specifico fac simile di recesso per mancato superamento del periodo di prova. Se è il lavoratore a recedere, devono essere verificate anche le modalità applicabili alle dimissioni dal rapporto di lavoro.

Se nessuna delle parti recede entro la scadenza, il rapporto prosegue secondo la tipologia e le condizioni previste nel contratto di assunzione. Il servizio prestato durante la prova è computato nell’anzianità del lavoratore.

Firma e consegna del documento

Il patto può essere stampato in due copie, firmate dal datore di lavoro e dal lavoratore, in modo che ciascuna parte ne conservi un esemplare. Se viene sottoscritto a distanza, è opportuno utilizzare una modalità che consenta di dimostrare l’integrità del documento, l’accettazione di entrambe le parti e la data anteriore all’inizio della prestazione.

Per la validità del patto non sono normalmente richieste registrazione, autenticazione notarile o applicazione di marche da bollo. La sua sottoscrizione non sostituisce il contratto o la lettera di assunzione, né gli adempimenti e le comunicazioni obbligatorie che spettano al datore di lavoro.

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