In questa pagina mettiamo a disposizione un modello di patto di prova Word e PDF da scaricare e compilare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio per scrivere un patto di prova.
Caratteristiche del Patto di Prova
Le prime settimane di un neoassunto, si sa, sono le più delicate, nuovi rapporti professionali da intavolare, sguardi vigili da sopportare mantenendo la necessaria concentrazione per un’ottimale svolgimento della prestazione, e il periodo di prova da superare. Solitamente stipulato a favore del datore, quest’ultimo può comunque agevolare il dipendente aiutandolo a valutare la situazione del posto di lavoro in cui deve prestare la sua attività. Stipulando il patto di prova, infatti, le parti cercano di comprendere se hanno fatto la scelta giusta.
Con esso il datore di lavoro e lavoratore stabiliscono che per un dato tempo ciascuno dei due contraenti possa recedere dal contratto senza necessità di motivazione e senza dover dare il preavviso. Il patto di prova può trovare applicazione, oltre al normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale) anche: nei rapporti di lavoro a tempo determinato; nei confronti di lavoratori assunti obbligatoriamente (a condizione che la prova si riferisca alle residue capacità lavorative del soggetto e a mansioni determinate nonché compatibili con le minorazioni del disabile); alle assunzioni per passaggio diretto; nei confronti di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (ma in tal caso la prova ricade sulla capacità del lavoratore di acquisire la professionalità richiesta). È invece illegittima l’apposizione del patto di prova al contratto di lavoro qualora il lavoratore venga assunto presso la stessa impresa ove abbia già prestato la propria attività con contratto di lavoro temporaneo quando le mansioni siano sostanzialmente le stesse.
Il patto di prova deve risultare sempre da un atto scritto recante il consenso di entrambi. È necessario quindi essere molto vigili: se il periodo di prova viene, infatti, convenuto soltanto a voce, il lavoratore si intende assunto definitivamente a partire dal primo giorno. L’apposizione del patto di prova deve inoltre essere anteriore o contestuale all’assunzione (la stipulazione successiva determina infatti la nullità della clausola). In questo contesto è invalido il patto di prova sottoscritto prima dell’inizio effettivo delle prestazioni lavorative ma dopo la conclusione tra le parti del contratto di lavoro non contenente tale clausola.
Da evidenziare che nel corso di questo periodo entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto, senza obbligo di preavviso. Ciò significa che durante “la prova” non trova applicazione la disciplina sui licenziamenti, il recesso è discrezionale e non deve essere motivato nonostante l’orientamento giurisprudenziale ritenga sempre necessaria una sintetica motivazione, senza che però la stessa vada ad integrare le più severe ipotesi della giusta causa o del giustificato motivo (Cass. n. 255/89). Va precisato che l’unica ragione per cui si può licenziare è il mancato superamento della prova. Di conseguenza, il licenziamento è illegittimo se il datore non ha consentito l’esecuzione della prova o se ha licenziato per una ragione discriminatoria.
Il patto di prova deve avere una durata congrua a permettere una sperimentazione reciproca. In tal senso la giurisprudenza ha stabilito in varie occasioni che una durata troppo breve può vanificare lo scopo del patto di prova, essendo difficile che in poche ore un soggetto possa valutare le attitudini del neo assunto. Di conseguenza, se è vero che il rapporto in questo lasso di tempo può teoricamente essere interrotto in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, è anche vero che la prova deve esserci effettivamente stata. La sperimentazione, in sostanza, può dare un esito negativo ma solo dopo che ha avuto un concreto, anche se breve, svolgimento. Per ciò che riguarda la durata massima, essa è generalmente prevista dai contratti collettivi ma in ogni caso, secondo la legge, non può superare sei mesi.
Per conoscere le modalità esatte del periodo di prova occorre fare riferimento alle precise indicazioni dei contratti collettivi. In ogni caso va rilevato che, di solito, i Ccnl si riferiscono all’“effettiva attività svolta”. Ciò significa che occorre contare i giorni nei quali il dipendente si è effettivamente recato al lavoro, escludendo scioperi, ferie, e così via sebbene in tal senso perplessità sono state espresse dalla giurisprudenza (Cass. n. 7087/99). Sono invece considerati ai fini del raggiungimento del periodo di prova i riposi settimanali. Tutti gli eventi precedentemente indicati (ad eccezione dei riposi settimanali, come abbiamo precisato) sospendono il periodo di prova, che poi riprende a decorrere regolarmente.
Per il lavoratore in prova vige il principio della parificazione economica e normativa rispetto al lavoratore assunto in via definitiva; di conseguenza anche al lavoratore in prova spettano il trattamento di fine rapporto, le ferie retribuite e le quote di mensilità differite (ad es. tredicesima ed eventuale quattordicesima). Il lavoratore viene assunto definitivamente dal momento in cui le parti non recedono dal contratto prima della scadenza.
Quando si redige un patto di prova, è importante che il documento contenga alcune informazioni essenziali per definire chiaramente i termini dell’accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Il patto di prova dovrebbe innanzitutto specificare le parti coinvolte, ossia il nome del datore di lavoro e del lavoratore, stabilendo un chiaro riferimento all’assunzione e alla data di inizio delle prestazioni lavorative. Il periodo di prova deve essere chiaramente definito, indicando sia la data di inizio che quella di fine. Durante questo periodo, entrambe le parti devono essere consapevoli che il rapporto di lavoro può essere interrotto in qualsiasi momento, senza preavviso, sia dal lavoratore che dal datore di lavoro. Il patto dovrebbe anche chiarire che, in caso di recesso, il lavoratore ha diritto al pagamento delle spettanze maturate fino a quel momento. Infine, il documento dovrebbe prevedere che, qualora il lavoratore superi positivamente il periodo di prova, il rapporto di lavoro sarà automaticamente confermato a tempo indeterminato. In tal caso, l’anzianità di servizio del lavoratore sarà riconosciuta integralmente, con tutti i diritti e benefici previsti dalla legge. La firma di entrambe le parti è necessaria per confermare l’accordo e renderlo valido, attestando che entrambi hanno compreso e accettato i termini del patto di prova.
Modello Patto di Prova Word
Il fac simile patto di prova presente in questa pagina può essere scaricato e compilato inserendo i dati indicati in precedenza.
Fac Simile Patto di Prova PDF Editabile
In questa sezione viene messo a disposizione un fac simile patto di prova PDF editabile da compilare con i dati mancanti.