In questa pagina sono disponibili un fac simile di quietanza liberatoria in formato Word e un modello PDF editabile da compilare e stampare. La quietanza viene rilasciata dal creditore per attestare di avere ricevuto un pagamento dal debitore e costituisce una prova utile dell’adempimento.
Il modello disponibile è particolarmente adatto alla quietanza a saldo, perché contiene la dichiarazione di avere ricevuto il completo pagamento e di non avere altro a pretendere. Se il versamento è soltanto parziale, questa formula deve essere modificata indicando con precisione l’importo ricevuto e il debito che rimane da pagare.

Fac Simile Quietanza Liberatoria Word
Il modello Word può essere modificato per inserire i dati delle parti, l’importo, la causale e le modalità di pagamento e per adattare la dichiarazione a un pagamento totale o, modificandone opportunamente il testo, parziale.
Modello Quietanza Liberatoria PDF Editabile
Il PDF editabile permette di compilare direttamente i campi predisposti. Il modello contiene una dichiarazione di completo pagamento con formula di nulla a pretendere ed è quindi indicato quando il creditore intende attestare la definizione integrale dello specifico debito indicato nel documento.
A cosa serve la quietanza liberatoria
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 1199 del Codice civile. Il creditore che riceve il pagamento deve, su richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza. Se il titolo che documenta il credito non viene restituito, il debitore può inoltre chiedere che il pagamento vi sia annotato.
La quietanza non crea il pagamento, ma documenta che il creditore lo ha ricevuto. Non è quindi corretto considerarla automaticamente equivalente a qualsiasi dichiarazione di rinuncia a ulteriori diritti. Una formula come “non ho altro a pretendere” può assumere un significato più ampio della semplice attestazione del versamento e deve essere utilizzata soltanto quando il creditore intende effettivamente dichiarare definito il rapporto al quale si riferisce.
Se serve soltanto attestare la ricezione di una determinata somma senza una dichiarazione liberatoria più ampia, può essere utilizzato anche il fac simile di quietanza di pagamento.
Come compilare la quietanza
Per rendere chiaro quale pagamento viene attestato, è opportuno indicare almeno:
- dati del creditore, cioè della persona che riceve il pagamento e rilascia la quietanza;
- dati del debitore, cioè della persona che effettua il pagamento;
- importo ricevuto, preferibilmente espresso in modo non ambiguo;
- data del pagamento;
- causale e riferimento al contratto, fattura, prestito, rata o altra obbligazione cui il versamento si riferisce;
- modalità di pagamento, per esempio bonifico, contanti o assegno;
- indicazione del saldo, specificando se il versamento estingue interamente il debito o costituisce soltanto un acconto;
- firma del creditore o del soggetto autorizzato a rilasciare la quietanza per suo conto.
La quietanza è una dichiarazione proveniente dal creditore, per cui non è necessaria in via generale la firma di entrambe le parti per il solo fatto di attestare il pagamento. La firma del debitore può essere prevista se il documento contiene anche accordi, riconoscimenti o altre dichiarazioni che devono essere condivise dalle parti.
La causale è particolarmente importante quando il debitore ha più debiti verso lo stesso creditore. Non è corretto presumere che, in assenza di indicazioni, il pagamento venga sempre attribuito semplicemente al debito più vecchio: il Codice civile stabilisce specifici criteri di imputazione. Indicare espressamente nella quietanza quale obbligazione viene pagata riduce quindi il rischio di contestazioni.
Va inoltre ricordato che l’articolo 1199 stabilisce che il rilascio della quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi. La formulazione del documento merita quindi particolare attenzione quando rimangono interessi o altre somme ancora dovute.
Quietanza totale, pagamento parziale e saldo e stralcio
In caso di pagamento integrale, il creditore può dichiarare di avere ricevuto l’intera somma dovuta e rilasciare quietanza a saldo per lo specifico rapporto indicato.
Se viene pagata soltanto una parte del debito, la quietanza deve invece indicare chiaramente che il versamento è parziale e, quando utile, specificare il residuo ancora dovuto. In questa situazione non va utilizzata senza modifiche una formula che dichiari il completo pagamento o l’assenza di ulteriori pretese.
Diverso è il caso del saldo e stralcio, nel quale il creditore accetta, nell’ambito di un accordo, un importo inferiore rispetto al credito originario per definire la posizione. In questo caso è importante che la rinuncia alla somma residua risulti in modo inequivocabile dall’accordo. Può quindi essere più appropriato utilizzare un modello di accordo a saldo e stralcio e rilasciare la quietanza dopo il pagamento concordato.
Quando invece il creditore intende rinunciare a un credito senza che tale estinzione derivi dal pagamento integrale, si entra nella diversa disciplina della remissione del debito. Per questa esigenza è disponibile il fac simile di remissione del debito.
Come consegnare e conservare la quietanza
La quietanza può essere rilasciata su carta oppure mediante documento informatico. Non esiste una regola generale che imponga l’utilizzo della PEC perché una quietanza trasmessa in formato digitale sia valida. La modalità scelta incide però sulla facilità con cui, in caso di contestazione, possono essere dimostrate provenienza, integrità e data del documento.
Per un documento cartaceo è opportuno consegnare al debitore l’originale sottoscritto dal creditore e conservarne una copia. Per una trasmissione digitale può essere utile utilizzare un documento sottoscritto con firma elettronica idonea e un canale che permetta di conservare prova dell’invio e della ricezione.
Imposta di bollo sulla quietanza
Occorre infine considerare l’imposta di bollo. In linea generale, l’articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 assoggetta a bollo nella misura di 2 euro le ricevute e quietanze rilasciate a liberazione totale o parziale di un’obbligazione pecuniaria quando la somma supera 77,47 euro, salvo le esenzioni previste dalla normativa. La disciplina e le relative eccezioni sono richiamate anche nella documentazione dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di bollo applicata alle quietanze disponibile in rete.