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Fac Simile Rinuncia al Diritto di Abitazione Word e PDF

Aggiornato il 23/06/2025

In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile rinuncia al diritto di abitazione Word e PDF editabile da compilare e stampare.

Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di rinuncia al diritto di abitazione.

Rinuncia al Diritto di Abitazione

Il diritto di abitazione rientra tra i diritti reali di godimento ed è disciplinato dall’articolo 1022 del Codice civile: conferisce al titolare la facoltà di abitare, insieme alla propria famiglia, in una casa altrui nei limiti dei relativi bisogni. Il contenuto del diritto è, perciò, strettamente residenziale: è ammesso l’uso domestico dell’immobile, sono consentiti gli atti necessari alla quotidianità familiare, ma resta esclusa qualunque finalità lucrativa, poiché l’habitator non può né concedere la casa in locazione e ricavarne frutti economici; su questo punto la giurisprudenza di legittimità è costante nel distinguere l’abitazione dall’usufrutto, che comprende invece anche lo sfruttamento dei frutti civili e naturali. In un’ipotetica scala di ampiezza dei poteri, il diritto di abitazione si colloca dunque al di sotto dell’usufrutto ma al di sopra della mera detenzione contrattuale, perché, essendo un diritto reale, è opponibile erga omnes.

La costituzione richiede la forma scritta ad substantiam: o atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata, cui deve seguire la trascrizione nei registri immobiliari per l’opponibilità ai terzi, come prescrivono gli articoli 1350, n. 4 e 2643 c.c.. Il diritto può sorgere anche per usucapione ventennale, poiché l’articolo 1158 c.c. ammette all’usucapione i diritti reali di godimento esercitati in maniera continuativa, pacifica e ininterrotta per vent’anni. Vi è poi l’ipotesi, di grande rilievo pratico, della successione ereditaria: l’articolo 540, secondo comma, attribuisce al coniuge superstite il diritto di abitare la casa coniugale e di usare i mobili che la arredano, quale posizione assoluta che grava, se necessario, sulla quota disponibile prima di intaccare la legittima degli altri eredi .

Un ulteriore canale di acquisto si realizza nelle crisi familiari. L’articolo 337-sexies c.c., introdotto con la riforma della filiazione, consente al giudice di assegnare la casa familiare al genitore presso il quale vengono collocati i figli minori o economicamente non autosufficienti. Tale assegnazione, una volta trascritta, costituisce in capo al genitore beneficiario un diritto di abitazione funzionalmente collegato all’interesse pro­tet­tivo dei figli. La legge prevede la revoca automatica quando il beneficiario cessa di abitare stabilmente l’immobile, contrae nuovo matrimonio o instaura una convivenza more uxorio: in questi casi le esigenze di tutela vengono meno e la casa torna nella disponibilità del proprietario .

La durata del diritto, se non è stata fissata convenzionalmente, è in linea di principio a tempo indeterminato ma non eterna: si estingue per perimento dell’immobile, per confusione quando l’habitator diventa proprietario, per prescrizione estintiva in caso di mancato esercizio ultraventennale o, in generale, per rinuncia. Sulle ipotesi di rinuncia occorre distinguere con precisione fra rinuncia espressa e rinuncia tacita, perché la disciplina e le conseguenze fiscali divergono sensibilmente.

La rinuncia espressa è un atto solenne: il titolare compare davanti al notaio e dichiara di abbandonare il diritto. L’atto, che dev’essere successivamente trascritto, viene assimilato, ai fini tributari, a una liberalità indiretta; l’Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 525 del 26 ottobre 2022, ha ribadito che si applicano l’imposta sulle donazioni e le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale dell’1% e del 2% sul valore del diritto rinunciato, valori cui si aggiunge l’imposta di registro in misura fissa. Sotto questo profilo, la Cassazione ha da tempo considerato legittimo calcolare l’imposta assumendo come base imponibile la stima del diritto alla data dell’atto. Va ricordato, però, che le franchigie familiari possono neutralizzare la donazione: fra coniugi e fra genitori e figli l’esenzione copre un milione di euro di valore, sicché in moltissimi casi la rinuncia sarà fiscalmente gravata soltanto dalle imposte ipotecaria e catastale .

La rinuncia tacita, invece, non si presume con facilità. Nel diritto di abitazione ordinario, vale a dire quando non deriva da un provvedimento ex 337-sexies, il mero trasferimento di residenza, di per sé, non comporta l’automatica estinzione. La giurisprudenza e la dottrina più attenta richiamano l’articolo 1014 c.c., che, per il diritto di abitazione richiamato dall’articolo 1026, individua nella non utilizzazione ventennale la causa tipica di estinzione; qualunque rinuncia tacita, quindi, presuppone un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di continuare a godere del bene protratto per l’intero periodo ventennale. È tutt’altro che sufficiente, in assenza di un atto formale, la mera cancellazione anagrafica o un’assenza temporanea: occorre dimostrare un abbandono definitivo e prolungato, e ciò può esigere un giudizio civile se il proprietario vuole ottenere la cancellazione del diritto dai registri immobiliari.

Diverso è, come si accennava, il regime della casa familiare assegnata: qui la decadenza ha una base normativa espressa. L’articolo 337-sexies afferma che il diritto viene meno quando cessano le esigenze dei figli oppure quando l’assegnatario non abiti più stabilmente l’immobile o inizi una nuova convivenza; di conseguenza, il proprietario può attivare il procedimento di revoca senza dover attendere alcun termine prescrizionale. La giurisprudenza di merito talvolta attenua l’automatismo, valutando in concreto l’interesse dei minori, ma la cornice normativa resta netta.

Sul piano operativo, chi decide di rinunciare in via espressa deve presentarsi dal notaio con documento d’identità, codice fiscale, titoli di provenienza e planimetrie catastali dell’immobile. Il notaio redige l’atto, lo registra telematicamente entro trenta giorni e ne cura la trascrizione; contestualmente liquida le imposte dovute, che vengono anticipate dal cliente insieme all’onorario. Per la stima della base imponibile è usuale impiegare il valore catastale moltiplicato per un coefficiente che tiene conto dell’età del beneficiario, in analogia con i criteri utilizzati per l’usufrutto, ma l’Agenzia delle Entrate ammette anche metodi diversi se sorretti da perizia.

Se invece si ritiene che la rinuncia tacita si sia già perfezionata, il proprietario dell’immobile dovrà raccogliere prove di abbandono (ad esempio certificazioni anagrafiche, bollette intestate altrove, testimonianze) e presentare un’istanza al Conservatore dei Registri Immobiliari per la cancellazione della trascrizione, allegando gli elementi probatori; qualora vi sia contestazione, sarà necessario un giudizio dichiarativo in cui il tribunale accerti l’estinzione del diritto. È opportuno sottolineare che fino a quando la cancellazione non viene eseguita, la presenza del diritto negli atti immobiliari può ostacolare una vendita o un mutuo.

Rinuncia al Diritto di Abitazione
Rinuncia al Diritto di Abitazione

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