In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF di verbale di collaudo e verifica di un impianto elettrico. Il documento può servire per registrare l’impianto esaminato, la documentazione disponibile, i controlli eseguiti, i risultati delle prove e l’esito conclusivo dell’attività tecnica.
Fac Simile Verbale di Collaudo Impianto Elettrico Word
Il formato Word è preferibile quando occorre personalizzare il verbale, eliminare le parti non pertinenti e inserire le prove realmente eseguite con i relativi risultati. Il documento non dovrebbe essere firmato utilizzando automaticamente tutte le dichiarazioni già presenti nel fac simile.
Modello Verbale di Collaudo Impianto Elettrico PDF
Di seguito è disponibile anche il modello in PDF. Prima dell’utilizzo occorre verificare e aggiornare il contenuto in relazione all’impianto esaminato.

Quando utilizzare il verbale di collaudo dell’impianto elettrico
Il verbale può essere utilizzato per documentare una verifica tecnica effettuata al termine di lavori, in occasione della consegna di un impianto, nell’ambito di un incarico di collaudo o per registrare controlli richiesti da un contratto, da una direzione lavori o da una specifica procedura.
Non esiste però un obbligo generale di predisporre questo specifico fac simile per ogni nuovo impianto elettrico. Per gli interventi che rientrano nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, il documento centrale al termine dei lavori è normalmente la Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’impresa installatrice abilitata, dopo le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità.
Il verbale di collaudo può quindi affiancare la documentazione obbligatoria o avere una propria funzione nell’ambito dell’incarico ricevuto, ma non deve essere utilizzato per sostituire documenti che la legge attribuisce a soggetti specifici.
Verbale di collaudo, DiCo e DiRi: quale documento serve
| Situazione | Documento da considerare |
|---|---|
| Nuovo impianto, trasformazione, ampliamento o altro intervento soggetto al D.M. 37/2008 | Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’impresa installatrice, con gli allegati previsti |
| Verifiche o collaudo tecnico richiesti dall’incarico, dal contratto o da una specifica procedura | Verbale o relazione di verifica e collaudo, con indicazione delle prove effettivamente svolte |
| Impianto anteriore al 27 marzo 2008 privo della DiCo, quando ricorrono i requisiti dell’articolo 7, comma 6, del D.M. 37/2008 | Dichiarazione di Rispondenza rilasciata dal soggetto qualificato previsto dalla norma |
| Verifiche regolamentate da discipline specifiche, come quelle previste per determinati impianti nei luoghi di lavoro | Documentazione e verbali previsti dalla procedura specifica, che non possono essere sostituiti da un fac simile generico |
Per gli interventi attuali soggetti al D.M. 37/2008 è disponibile il modulo di Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico. Se invece manca la documentazione di un impianto realizzato prima dell’entrata in vigore del decreto, può essere necessario verificare i presupposti per una Dichiarazione di Rispondenza.
Come compilare il verbale
La compilazione deve descrivere ciò che è stato realmente controllato. Non è sufficiente utilizzare formule generiche come “impianto a norma” se il documento deve dimostrare quali verifiche siano state effettuate e su quale parte dell’impianto.
Nel verbale è opportuno indicare:
- committente e ubicazione dell’impianto, con indicazione precisa dell’edificio, unità, reparto o area interessata;
- tecnico che esegue la verifica, riportando i dati professionali pertinenti all’incarico;
- oggetto e perimetro del collaudo, chiarendo se riguarda l’intero impianto oppure soltanto un ampliamento, un quadro, alcuni circuiti o una specifica parte;
- caratteristiche essenziali dell’impianto, quando utili per interpretare correttamente le prove eseguite;
- documentazione esaminata, come progetto, schemi, precedenti dichiarazioni, documentazione dei quadri e Dichiarazione di Conformità dell’installatore;
- norme tecniche effettivamente applicate, evitando di riportare automaticamente l’intero elenco presente nel fac simile;
- esami e prove svolti, con strumenti utilizzati e risultati rilevati quando necessari;
- eventuali anomalie o non conformità, indicando chiaramente le parti sulle quali occorre intervenire;
- esito della verifica ed eventuali prescrizioni o limitazioni;
- data e firma del soggetto che assume la responsabilità delle verifiche descritte.
Quali verifiche riportare
Le verifiche da eseguire non devono essere ricavate meccanicamente dal fac simile. Devono essere individuate dal tecnico in funzione del tipo di impianto, della sua configurazione, della finalità dell’incarico e delle norme tecniche applicabili.
Per gli impianti in bassa tensione la CEI 64-8 Parte 6 disciplina le verifiche iniziali e periodiche, comprendenti esami a vista e prove. In base al caso concreto possono assumere rilievo, tra gli altri controlli, la continuità dei conduttori di protezione e dei collegamenti equipotenziali, la resistenza di isolamento, la verifica delle misure di protezione contro i contatti indiretti, le prove dei dispositivi differenziali, la polarità, le prove funzionali e le misure relative all’impianto di terra.
Nel verbale devono essere riportate soltanto prove effettivamente eseguite e pertinenti. Valori limite, tensioni di prova, correnti di prova, tempi di intervento e periodicità non dovrebbero essere copiati da un vecchio modello, ma verificati rispetto alla norma tecnica applicabile e alle caratteristiche dei dispositivi installati.
Il verbale non sostituisce la Dichiarazione di Conformità
Questa distinzione è particolarmente importante. L’articolo 7 del D.M. 37/2008 stabilisce che, al termine dei lavori, l’impresa installatrice rilasci al committente la Dichiarazione di Conformità dopo avere effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto.
La DiCo segue il modello previsto dalla disciplina ministeriale e comprende gli allegati obbligatori applicabili, tra cui il progetto o lo schema dell’impianto e la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati. Un verbale predisposto autonomamente da un professionista non può prendere il posto di tale dichiarazione quando questa è richiesta.
L’articolo 11 del D.M. 37/2008 disciplina inoltre il deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia della documentazione relativa agli impianti nei casi previsti. Il riferimento contenuto nella norma al certificato di collaudo riguarda il certificato eventualmente previsto dalla disciplina applicabile e non significa che qualsiasi verbale generico debba essere depositato o possa sostituire la DiCo.
Impianti nei luoghi di lavoro e verifiche previste dal D.P.R. 462/2001
Se il verbale riguarda un impianto di messa a terra, un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o un impianto elettrico in un luogo con pericolo di esplosione nell’ambito di un luogo di lavoro, deve essere verificata anche la disciplina del D.P.R. 462/2001.
Le relative procedure di denuncia, messa in esercizio e verifica non devono essere confuse con un normale collaudo contrattuale. L’INAIL gestisce attraverso il servizio dedicato agli impianti di messa a terra e l’applicativo CIVA gli adempimenti di propria competenza. Per le verifiche periodiche devono essere utilizzati i soggetti e le procedure previsti dal D.P.R. 462/2001.
Firma, consegna e conservazione
Il verbale deve essere firmato dal soggetto che ha effettivamente svolto le verifiche e assume la responsabilità delle conclusioni riportate, nel rispetto delle qualifiche eventualmente richieste dalla specifica procedura. La semplice disponibilità del fac simile non attribuisce al proprietario, al committente o a un soggetto privo delle necessarie competenze il potere di attestare la sicurezza o la conformità tecnica dell’impianto.
Non esiste una modalità unica di consegna valida per qualsiasi verbale di collaudo elettrico. In un rapporto privato il documento può essere consegnato al committente e conservato insieme al progetto, agli schemi, alla Dichiarazione di Conformità e agli altri documenti tecnici. Se il collaudo è richiesto nell’ambito di una pratica amministrativa, di prevenzione incendi, di pubblico spettacolo, di un appalto o di un’altra procedura regolamentata, devono invece essere rispettati il modello, il soggetto firmatario, gli allegati e il canale di presentazione richiesti dall’autorità o dalla disciplina applicabile. Per un collaudo di natura diversa, per esempio collegato a una pratica edilizia, è opportuno utilizzare il fac simile di verbale di collaudo specifico e verificare quale documento sia effettivamente richiesto dalla relativa procedura.