In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un PDF di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da utilizzare per attestare, sotto la responsabilità del dichiarante, che un immobile è stato realizzato in epoca antecedente al 1967 e per indicare eventuali titoli edilizi o lavori successivi. I file sono modelli liberi e non costituiscono modulistica ufficiale di un Comune.
La dichiarazione non certifica l’agibilità dell’immobile e non sostituisce la Segnalazione certificata di agibilità (SCA). Può essere utilizzata quando il destinatario ammette una dichiarazione dell’interessato relativa all’epoca di costruzione. Se la pratica riguarda invece l’agibilità, occorre verificare la procedura prevista dallo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune competente.
Fac Simile Dichiarazione Immobile Ante 1967 Word
Il modello Word può essere modificato per inserire i dati del dichiarante, identificare l’immobile e riportare le informazioni effettivamente disponibili sulla sua realizzazione e sugli eventuali interventi successivi. Prima della firma è necessario verificare che ogni affermazione contenuta nel documento corrisponda alla situazione reale e possa essere sostenuta dalla documentazione disponibile.
Dichiarazione Immobile Ante 1967 PDF
Il PDF contiene un fac simile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a un immobile indicato come realizzato antecedentemente al 1967.

Cosa Attesta il Modello e Cosa Non Attesta
Il documento disponibile è una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Il dichiarante indica il proprio rapporto con l’immobile, dichiara che la costruzione risale a un’epoca antecedente al 1967 e può riportare gli estremi di una licenza edilizia e la natura di eventuali lavori successivamente autorizzati.
L’espressione “immobile ante 1967” non equivale però a “immobile automaticamente regolare” e non costituisce una certificazione di agibilità. La data del 1967 è rilevante soprattutto perché la Legge 765/1967 estese l’obbligo della licenza edilizia all’intero territorio comunale a partire da settembre 1967. Anche prima di tale data potevano tuttavia essere necessari titoli edilizi in base alla disciplina allora vigente e ai regolamenti locali.
Di conseguenza, la sola dichiarazione del proprietario sull’epoca di costruzione non sana eventuali abusi, non dimostra in ogni caso lo stato legittimo dell’immobile e non sostituisce i documenti tecnici o amministrativi richiesti per una specifica pratica.
Ante 1967 e Agibilità: Quando Serve la SCA
La disciplina attuale dell’agibilità è contenuta nell’articolo 24 del D.P.R. 380/2001. L’agibilità riguarda le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, nonché, nei casi previsti, gli obblighi relativi all’infrastrutturazione digitale.
Per le nuove costruzioni, le ricostruzioni o sopraelevazioni e gli interventi sugli edifici esistenti che possono incidere sulle condizioni considerate dall’art. 24, la Segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura. La SCA comprende l’attestazione del direttore dei lavori oppure, se non nominato, di un professionista abilitato e la documentazione prevista dalla normativa.
La SCA è quindi un adempimento diverso dalla dichiarazione sostitutiva scaricabile in questa pagina. Per una pratica di agibilità deve essere utilizzata la modulistica prevista dall’amministrazione competente. La modulistica standard per la Segnalazione certificata di agibilità è pubblicata sul portale Italia Semplice, ma Regioni e Comuni possono adottare le versioni conformi alla disciplina applicabile sul proprio territorio.
Se un edificio molto risalente non dispone di un precedente certificato di abitabilità o agibilità, non è quindi corretto presumere che questa dichiarazione possa sostituirlo. Occorre verificare la situazione concreta presso lo Sportello Unico per l’Edilizia e, quando necessario, con un tecnico abilitato.
Come Verificare che l’Immobile sia Ante 1967
Prima di sottoscrivere la dichiarazione è opportuno individuare documenti che consentano di ricostruire in modo attendibile l’epoca di realizzazione dell’edificio. Se esiste un titolo edilizio originario, i relativi estremi rappresentano un riferimento importante e devono essere riportati correttamente.
Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale, nel caso concreto, non era obbligatorio acquisire un titolo edilizio, l’articolo 9-bis del D.P.R. 380/2001 consente di utilizzare, ai fini della ricostruzione dello stato legittimo, le informazioni catastali di primo impianto oppure altri documenti probanti.
Tra gli elementi che possono risultare utili rientrano fotografie storiche, estratti cartografici, documenti d’archivio e atti pubblici o privati di provenienza dimostrata. Il loro valore deve essere valutato in relazione alla specifica pratica. Una semplice dichiarazione dell’interessato non rende automaticamente superflue le verifiche urbanistiche.
Come Compilare la Dichiarazione
Nel modello devono essere riportati soltanto dati conosciuti e verificabili. In particolare è opportuno controllare:
- dati del dichiarante, compresi nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza;
- rapporto con l’immobile, indicando correttamente se si agisce come proprietario, comproprietario o ad altro titolo;
- ubicazione dell’immobile, con Comune, indirizzo e numero civico e, quando richiesti dal destinatario, gli identificativi catastali;
- epoca di realizzazione, evitando di dichiarare una data o una circostanza che non possa essere ragionevolmente documentata;
- eventuali titoli edilizi, riportando numero e data soltanto quando tali dati risultano effettivamente dagli atti;
- lavori successivi, specificando gli interventi eseguiti e gli eventuali relativi titoli quando pertinenti;
- data e firma del dichiarante.
Il fac simile disponibile contiene riferimenti alla comproprietà e alla presenza di una licenza edilizia. Se queste circostanze non corrispondono al caso concreto, il testo deve essere adattato utilizzando il formato Word oppure sostituito con il modello richiesto dal destinatario. Non devono essere inseriti numeri di licenza, date o altri dati soltanto per completare i campi.
Per dichiarazioni riguardanti fatti diversi è disponibile anche il modello di autocertificazione generica e dichiarazione sostitutiva.
In caso di dichiarazioni non veritiere, l’art. 75 del D.P.R. 445/2000 disciplina la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione, mentre l’art. 76 riguarda le conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e gli atti falsi.
Firma, Documento di Identità e Presentazione
Quando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è presentata a una pubblica amministrazione o a un gestore di pubblico servizio, si applicano le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione può avvenire davanti al dipendente addetto oppure, nei casi di dichiarazione firmata e trasmessa con modalità tradizionali, mediante sottoscrizione accompagnata da copia non autenticata di un documento di identità, fatti salvi i sistemi telematici di identificazione e presentazione previsti dalla normativa vigente.
Prima dell’invio è comunque necessario controllare le istruzioni dell’ente destinatario. Un Comune può prevedere un proprio modulo, una procedura telematica o documenti aggiuntivi. Non esistono un termine di presentazione o un costo universali riferibili a questa dichiarazione generica: eventuali scadenze e diritti dipendono dalla pratica nella quale viene utilizzata.
Utilizzo in una Compravendita Immobiliare
In una compravendita la dichiarazione può essere utile per documentare l’epoca dichiarata di costruzione, ma non sostituisce i titoli edilizi, le verifiche sulla conformità urbanistica e catastale o la documentazione relativa all’agibilità eventualmente necessaria. Prima di utilizzare il modello nell’ambito di un contratto preliminare di compravendita, è quindi opportuno verificare con il tecnico incaricato o con il notaio quali documenti siano effettivamente necessari per l’immobile interessato.