In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un PDF compilabile della relazione tecnica integrata di conformità urbanistico-edilizia e catastale. Il documento consente di registrare i dati dell’immobile, le verifiche eseguite, lo stato legittimo ricostruito, la situazione catastale, l’agibilità, gli eventuali vincoli e le conclusioni del tecnico.
Si tratta di un fac simile generale e non di un modulo ufficiale nazionale. Quando viene utilizzato come attestazione tecnica deve essere adattato al caso concreto, compilato dopo il sopralluogo e l’accesso alla documentazione e sottoscritto da un tecnico abilitato. Non sostituisce una pratica di sanatoria, un certificato comunale, la segnalazione certificata di agibilità o un’eventuale modulistica regionale o locale.
Modello Relazione di Conformità Urbanistica e Catastale Word
La versione Word può essere modificata liberamente. È indicata quando il tecnico deve personalizzare il contenuto, aggiungere ulteriori verifiche, ampliare le riserve o adeguare la relazione alle disposizioni regionali, comunali e agli eventuali protocolli notarili applicabili.
Dichiarazione di Conformità Urbanistica e Catastale PDF Compilabile
Il PDF contiene campi compilabili, caselle di selezione e scelte alternative per gli esiti delle verifiche. Può essere completato al computer, salvato e successivamente firmato secondo le modalità richieste dal committente, dal notaio, dalla banca o dall’ente destinatario.

A cosa serve la relazione tecnica
La relazione consente di documentare il confronto tra lo stato materiale dell’immobile, rilevato mediante sopralluogo, i titoli edilizi reperiti presso il Comune e i dati e le planimetrie depositati in Catasto. Può essere richiesta o utilizzata nell’ambito di:
- compravendite e altri trasferimenti di diritti reali;
- contratti preliminari, proposte di acquisto e verifiche tecniche preventive;
- istruttorie bancarie e richieste di mutuo;
- divisioni, successioni, donazioni e sistemazioni patrimoniali;
- lavori edilizi e aggiornamenti della documentazione dell’immobile.
Non esiste un unico certificato nazionale di conformità urbanistica obbligatorio per tutte le compravendite. La necessità di una relazione tecnica integrata o di un documento denominato RIUC, RTI o in modo analogo può dipendere dalla normativa locale, da protocolli professionali o notarili, dagli accordi tra le parti o dalle richieste della banca. L’assenza di questo specifico fac simile non determina, da sola, la nullità della compravendita: il notaio deve verificare le dichiarazioni e le menzioni richieste dalla legge per il singolo atto.
Quando la verifica precede la sottoscrizione di un compromesso tra privati, la relazione può aiutare le parti a individuare eventuali difformità prima di assumere obblighi contrattuali definitivi.
Cosa contiene il modello
Il fac simile è strutturato come relazione destinata a un professionista abilitato e comprende:
- dati del tecnico, qualifica professionale, iscrizione all’Ordine o Collegio e informazioni sul committente;
- ubicazione, destinazione d’uso, dati catastali, titolo di provenienza, pertinenze e confini dell’immobile;
- date del sopralluogo, accessibilità dei locali, rilievi eseguiti e accesso agli atti comunali;
- elenco dei documenti acquisiti o consultati;
- ricostruzione dello stato legittimo e cronologia dei titoli edilizi;
- esito della verifica urbanistico-edilizia, con possibilità di indicare conformità, tolleranze, difformità o impossibilità di completare l’istruttoria;
- verifica dei dati identificativi e della planimetria catastale;
- informazioni sull’agibilità e sugli eventuali vincoli culturali, paesaggistici, idrogeologici o urbanistici;
- conclusione motivata, limiti dell’attestazione, allegati, data, timbro e firma.
Differenza tra conformità urbanistica e catastale
La conformità urbanistico-edilizia riguarda la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e lo stato legittimo dell’immobile, ricostruito attraverso i titoli che ne hanno autorizzato o legittimato la costruzione e le successive trasformazioni. L’articolo 9-bis del D.P.R. 380/2001 disciplina la ricostruzione dello stato legittimo; le modifiche introdotte dal D.L. 69/2024, convertito dalla Legge 105/2024, sono illustrate anche nelle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul D.L. Salva Casa.
La conformità catastale riguarda invece la corrispondenza tra lo stato di fatto, i dati identificativi e le planimetrie depositate in Catasto. Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate relativi a fabbricati, l’articolo 29, comma 1-bis, della Legge 52/1985 richiede i dati catastali, il riferimento alle planimetrie e la dichiarazione di conformità catastale, che può essere sostituita da un’attestazione resa da un tecnico abilitato. La disposizione è consultabile nella Gazzetta Ufficiale.
Le due verifiche non coincidono. Un immobile può risultare coerente con la planimetria catastale ma presentare difformità rispetto ai titoli edilizi comunali. Allo stesso modo, una situazione urbanisticamente legittima può richiedere un aggiornamento catastale. Neppure la presenza o l’assenza della documentazione relativa all’agibilità determina automaticamente l’esito della conformità urbanistica: questo profilo deve essere esaminato separatamente.
Come compilare la dichiarazione
- Identificare il tecnico e il committente. Devono essere riportati qualifica, iscrizione professionale, codice fiscale o partita IVA, recapiti e oggetto dell’incarico.
- Descrivere l’immobile. Occorre inserire indirizzo, piano, interno, destinazione d’uso, dati catastali, titolo di provenienza, pertinenze e confini.
- Registrare il sopralluogo. Vanno indicate le date, le parti visitate, gli eventuali locali non accessibili, i soggetti presenti e i rilievi effettuati.
- Elencare i documenti esaminati. È necessario distinguere i documenti effettivamente acquisiti da quelli non reperiti o non consultabili.
- Ricostruire lo stato legittimo. Il tecnico deve indicare i titoli edilizi, le varianti, le sanatorie, i condoni e gli altri elementi utilizzati per la verifica.
- Confrontare lo stato rilevato con quello legittimo. Deve essere selezionato un solo esito e ogni scostamento deve essere descritto e qualificato.
- Verificare la situazione catastale. Vanno identificati la visura e la planimetria esaminate, indicando eventuali aggiornamenti necessari.
- Compilare le conclusioni. L’esito deve essere coerente con le verifiche precedenti e accompagnato dalle riserve, dai limiti e dalle attività ancora da eseguire.
- Allegare i documenti richiamati. La relazione deve essere datata e sottoscritta dal tecnico, con timbro professionale quando previsto.
Nella versione Word le alternative non applicabili possono essere eliminate e le sezioni possono essere ampliate. Nel PDF è necessario compilare i campi predisposti e selezionare una sola opzione nelle sezioni che prevedono esiti alternativi.
Difformità, tolleranze e sanatoria
La presenza di uno scostamento non consente di dichiarare automaticamente l’immobile conforme o non conforme. Il tecnico deve stabilire se si tratta di una tolleranza costruttiva o esecutiva ai sensi dell’articolo 34-bis del D.P.R. 380/2001, di una difformità che richiede aggiornamento o ripristino oppure di una situazione potenzialmente regolarizzabile attraverso le procedure applicabili al caso concreto.
Il modello non deve essere utilizzato per attestare un esito positivo quando la documentazione è incompleta, parti dell’immobile non sono state ispezionate o sono emerse difformità non definite. Le procedure previste dagli articoli 36 e 36-bis del D.P.R. 380/2001 richiedono una valutazione tecnica specifica e non possono essere sostituite dalla semplice compilazione della relazione. Non è inoltre corretto presumere che ogni irregolarità possa essere sanata o che sia necessario attendere un futuro condono.
Documenti da allegare e modalità di consegna
In base all’incarico e alla situazione dell’immobile, alla relazione possono essere allegati:
- visura e planimetria catastale aggiornate;
- elaborato grafico dello stato rilevato;
- documentazione fotografica del sopralluogo;
- titoli edilizi ed elaborati grafici comunali;
- atti di sanatoria, condono o provvedimenti sanzionatori;
- documentazione relativa all’agibilità;
- atti e provvedimenti riguardanti eventuali vincoli.
La relazione può essere consegnata al committente, al notaio, alla banca o all’altro destinatario indicato nell’incarico. Non è previsto un obbligo generale di registrazione o invio tramite PEC del fac simile. Le modalità dipendono dalla finalità del documento e dalle richieste del destinatario. Prima della consegna è opportuno verificare che tutti gli allegati richiamati siano effettivamente uniti e che il documento sia firmato.
Se la verifica è funzionale a lavori affidati a un’impresa, la documentazione tecnica può essere coordinata con il contratto di appalto per lavori edili privati, il progetto, il capitolato e gli eventuali titoli abilitativi.
Quando utilizzare un modello diverso
Il fac simile non è sufficiente quando il Comune, la Regione, il Consiglio notarile o altro soggetto competente richiedono uno schema specifico. Non deve inoltre essere usato al posto di un’istanza di sanatoria, di una dichiarazione catastale DOCFA, di una segnalazione certificata di agibilità o di altri procedimenti amministrativi. In questi casi occorre utilizzare la modulistica prevista e affidare la pratica al professionista competente.