In questa pagina mettiamo a disposizione un modello Word di ricorso in opposizione a sanzione amministrativa da compilare e adattare al provvedimento ricevuto.
Si tratta di un fac simile libero e non di un modulo ufficiale. Prima di utilizzarlo è importante individuare l’atto da impugnare: per un verbale relativo al Codice della Strada, per un’ordinanza ingiunzione e per altri provvedimenti amministrativi possono cambiare giudice competente, termine e modalità del ricorso. Alcuni uffici giudiziari mettono inoltre a disposizione propri modelli e istruzioni operative.
Fac Simile di Ricorso in Opposizione a Sanzione Amministrativa Word
Il modello deve essere completato con i dati del ricorrente, gli estremi del provvedimento impugnato, l’autorità che lo ha emesso, il valore della controversia, i motivi dell’opposizione e le eventuali prove documentali.

Quale Sanzione si Può Contestare con il Ricorso
La procedura da seguire dipende innanzitutto dal tipo di atto ricevuto. Per le violazioni del Codice della Strada, l’opposizione al verbale di accertamento è disciplinata dall’articolo 7 del D.Lgs. 150/2011 e si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il ricorso al Giudice di Pace contro un verbale stradale è alternativo al ricorso al Prefetto. Il primo deve essere proposto, in via generale, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, oppure entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero. Il ricorso al Prefetto segue invece il diverso termine di 60 giorni previsto dall’articolo 203 del Codice della Strada. Chi ha già effettuato il pagamento in misura ridotta, nei casi in cui è consentito, non può utilizzare successivamente questa forma di opposizione per contestare lo stesso verbale.
Le informazioni istituzionali sulla procedura per le violazioni stradali sono disponibili nella pagina del Ministero della Giustizia dedicata al ricorso contro le sanzioni del Codice della Strada.
Per le sanzioni amministrative regolate dalla Legge 689/1981, invece, il ricorso giudiziario riguarda normalmente l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’autorità amministrativa. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 6 del D.Lgs. 150/2011 e deve essere proposta, salvo discipline speciali, entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, oppure entro 60 giorni se l’interessato risiede all’estero.
Non bisogna quindi trattare allo stesso modo un verbale stradale, un’ordinanza-ingiunzione e una cartella o altro atto della riscossione. In particolare, quando il primo documento ricevuto è un atto della riscossione, il rimedio applicabile dipende dal vizio che si intende contestare e dagli atti precedenti: il fac simile disponibile in questa pagina non deve essere utilizzato automaticamente senza avere prima individuato la corretta forma di opposizione.
Giudice di Pace o Tribunale
Il Giudice di Pace non è competente per qualsiasi sanzione amministrativa. Per le opposizioni ai verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada la competenza spetta al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, indipendentemente dal valore della sanzione.
Per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzione la regola è più articolata. L’articolo 6 del D.Lgs. 150/2011 attribuisce in via generale la competenza al Giudice di Pace, ma riserva al Tribunale determinate controversie in ragione della materia, della natura della sanzione o degli altri criteri previsti dalla norma. Tra i settori per i quali può essere competente il Tribunale rientrano, per esempio, lavoro e previdenza, tutela dell’ambiente, igiene degli alimenti, materia valutaria e antiriciclaggio.
Prima di compilare il modello è quindi necessario verificare sia la competenza territoriale sia quella per materia. Rivolgersi all’ufficio giudiziario sbagliato può compromettere la tempestività e la corretta gestione del ricorso.
Come Compilare il Ricorso
Nel ricorso devono essere indicati in modo preciso:
- nome, cognome, codice fiscale e recapiti del ricorrente;
- l’ufficio giudiziario competente;
- gli estremi del verbale, dell’ordinanza-ingiunzione o del diverso provvedimento effettivamente impugnabile;
- l’autorità che ha emesso l’atto;
- l’importo della sanzione e il valore della causa;
- i motivi di fatto e di diritto sui quali si basa l’opposizione;
- le conclusioni, specificando che cosa si chiede al giudice;
- gli eventuali documenti e altri mezzi di prova;
- data e sottoscrizione.
È opportuno allegare l’originale o la copia del provvedimento impugnato secondo quanto richiesto dall’ufficio, oltre alla documentazione che dimostra i motivi del ricorso. Il numero di copie, la nota di iscrizione a ruolo e gli altri adempimenti pratici non sono identici presso tutti gli uffici: le istruzioni della cancelleria competente devono quindi essere controllate prima del deposito.
Se la contestazione riguarda specificamente un accesso non autorizzato in una zona a traffico limitato, è disponibile anche il fac simile di ricorso per multa ZTL. Se invece il verbale riguarda un veicolo già ceduto al momento dell’infrazione, può essere più adatto il modello di ricorso per multa relativa a un’auto venduta.
Come Presentare il Ricorso
Quando il ricorrente agisce personalmente davanti al Giudice di Pace, il ricorso può normalmente essere depositato presso la cancelleria competente oppure spedito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le indicazioni dell’ufficio. Non bisogna invece presumere che l’invio del ricorso tramite semplice posta elettronica o PEC sia ammesso per l’iscrizione a ruolo: diversi uffici precisano espressamente che per il ricorrente che agisce personalmente tali modalità non sono utilizzabili.
Se la parte è assistita da un avvocato, il deposito viene effettuato secondo le regole del Processo Civile Telematico applicabili al professionista. È quindi consigliabile consultare il sito dell’ufficio giudiziario competente prima dell’invio, soprattutto per controllare modalità di deposito, numero di copie e documentazione richiesta.
Contributo Unificato e Costi
Il ricorso è soggetto al contributo unificato, determinato in base al valore della controversia. Non è più corretto indicare come modalità ordinarie di pagamento il modello F23, il bollettino postale o l’acquisto della tradizionale marca presso una tabaccheria: per questi procedimenti il contributo unificato e gli eventuali diritti devono essere assolti attraverso il sistema di pagamento telematico.
Per i procedimenti fino a 1.033 euro il contributo unificato è attualmente pari a 43 euro e non è dovuta l’anticipazione forfettaria di 27 euro. Oltre 1.033 euro gli importi variano in funzione dello scaglione di valore e può aggiungersi l’anticipazione forfettaria di 27 euro. Gli importi devono essere verificati prima del deposito, perché una causa di valore superiore o indeterminabile può richiedere un contributo diverso.
Il pagamento può essere effettuato tramite il servizio PagoPA del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, selezionando l’ufficio giudiziario interessato e la corretta tipologia di pagamento. La ricevuta deve essere conservata e prodotta secondo le indicazioni della cancelleria.
Quando Chiedere la Sospensione della Sanzione
La presentazione dell’opposizione non sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Questo non significa, però, che la richiesta di sospensione debba essere inserita in ogni ricorso.
La sospensione può essere chiesta al giudice quando esistono gravi e circostanziate ragioni che la giustificano. In presenza di un pericolo imminente di danno grave e irreparabile può essere richiesta anche una decisione urgente, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 150/2011.
La richiesta deve quindi essere motivata sulla base della situazione concreta e, quando possibile, accompagnata dalla documentazione che dimostra il pregiudizio prospettato. Non è sufficiente inserirla automaticamente nel modello senza spiegare le ragioni per le quali l’esecuzione del provvedimento dovrebbe essere sospesa.