In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un PDF editabile di contratto di locazione abitativa di natura transitoria, previsto dall’articolo 5, comma 1, della Legge 431/1998. Questa tipologia è destinata a esigenze abitative effettivamente temporanee del locatore o del conduttore e può avere una durata massima di 18 mesi.
I file scaricabili sono fac simile da compilare e non moduli ufficiali di uno specifico Comune. La disciplina vigente richiede di utilizzare il contratto tipo dell’Allegato B al Decreto 16 gennaio 2017 e di tenere conto dell’accordo territoriale applicabile nel Comune in cui si trova l’immobile. Il PDF disponibile è impostato, in particolare, sull’esigenza transitoria del conduttore e contiene una clausola relativa alla cedolare secca: queste parti devono essere adattate quando non corrispondono al caso concreto.
Modello Contratto di Locazione Transitorio Word
Il modello Word può essere modificato con i dati delle parti, dell’immobile, la durata, il canone e la specifica esigenza che giustifica la transitorietà. Prima della sottoscrizione è necessario verificare che le clausole siano coerenti con l’Allegato B al Decreto 16 gennaio 2017 e con l’accordo territoriale applicabile.
Fac Simile Contratto di Locazione Transitorio PDF Editabile
Il PDF può essere compilato con i dati mancanti. Il modello è predisposto per un’esigenza transitoria del conduttore e contiene una clausola con la quale il locatore dichiara di scegliere la cedolare secca. Tale clausola deve essere mantenuta solo quando il locatore ha effettivamente scelto questo regime e ne ricorrono i requisiti. Se l’esigenza transitoria riguarda il locatore o sono necessarie condizioni differenti, il testo deve essere adeguato prima della firma.

Quando si può utilizzare il contratto transitorio
Il contratto di locazione transitorio è disciplinato dalla Legge 431/1998 e, attualmente, dal Decreto interministeriale 16 gennaio 2017. Deve essere utilizzato per soddisfare una particolare esigenza temporanea del locatore o del conduttore individuata secondo l’accordo territoriale applicabile. Tra le esigenze che possono essere previste rientrano, per esempio, situazioni collegate alla mobilità lavorativa, allo studio, all’apprendistato, alla formazione professionale o alla ricerca di una soluzione occupazionale.
Non è quindi sufficiente che il proprietario desideri semplicemente concedere l’immobile per un periodo breve. L’esigenza di transitorietà deve essere reale e deve rientrare nelle fattispecie previste dall’accordo territoriale oppure essere gestita secondo le modalità da questo stabilite per le situazioni non espressamente contemplate o difficilmente documentabili.
Se non sussiste una reale esigenza temporanea, è necessario valutare una diversa tipologia di locazione, come il contratto di locazione abitativa ordinario.
Durata e cessazione del contratto
Il Decreto 16 gennaio 2017 stabilisce una durata massima di 18 mesi. La disciplina attuale non prevede invece il precedente limite minimo di un mese e contempla espressamente anche contratti di durata pari o inferiore a 30 giorni.
Alla data stabilita il contratto tipo cessa senza necessità di disdetta, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche clausole relative alla transitorietà. Non è previsto un rinnovo automatico analogo a quello delle locazioni abitative ordinarie. Se le parti intendono stipulare un nuovo contratto transitorio, devono verificare che continui a esistere un’esigenza temporanea conforme alla disciplina applicabile.
Il mancato rispetto delle modalità di stipula previste dal Decreto 16 gennaio 2017, comprese quelle relative a durata, canone nei casi in cui è regolato, esigenza transitoria e relativa documentazione, può comportare la riconduzione del rapporto alla durata prevista per la locazione abitativa ordinaria dall’articolo 2, comma 1, della Legge 431/1998.
Esigenza transitoria e documentazione da allegare
Il contratto deve contenere una dichiarazione specifica che individui l’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore tra quelle previste dall’accordo territoriale. Per i contratti di durata superiore a 30 giorni questa esigenza deve essere provata mediante documentazione da allegare al contratto.
Il documento da allegare dipende dalla causa indicata. Può trattarsi, per esempio, della documentazione relativa a un rapporto di lavoro temporaneo, a un trasferimento, a un percorso di formazione o ad altra circostanza prevista dall’accordo territoriale. Non è quindi corretto utilizzare un elenco generico di motivazioni senza verificare le fattispecie ammesse nel Comune interessato.
Se il contratto non viene stipulato con l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, l’accordo territoriale stabilisce anche le modalità per l’attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto. Questo controllo è particolarmente importante quando si intendono applicare le agevolazioni fiscali collegate alla locazione concordata.
Come determinare il canone
Il canone non è sempre liberamente determinabile. Per gli immobili situati nei Comuni con più di 10.000 abitanti, il Decreto 16 gennaio 2017 stabilisce che il canone dei contratti transitori sia determinato all’interno dei valori minimi e massimi previsti dalle fasce dell’accordo territoriale, tenendo conto delle regole e delle eventuali variazioni ammesse dall’accordo stesso.
Per i contratti di durata pari o inferiore a 30 giorni, invece, il Decreto rimette alla libera contrattazione delle parti sia il canone sia la ripartizione degli oneri accessori. In ogni caso è opportuno consultare l’accordo territoriale vigente per il Comune dell’immobile prima di compilare l’importo nel fac simile.
Come compilare il contratto
Nel modello devono essere indicati almeno i dati del locatore e del conduttore, l’indirizzo e i dati catastali dell’immobile, gli eventuali arredi, la data iniziale e finale della locazione, il canone, le modalità di pagamento, gli oneri accessori, l’eventuale deposito cauzionale e l’esigenza che giustifica la durata transitoria.
Se viene versato un deposito cauzionale, l’articolo 11 della Legge 392/1978 stabilisce che non possa superare tre mensilità di canone e che sia produttivo di interessi legali. Quando il versamento non risulta già sufficientemente documentato nel contratto può essere utile predisporre anche una ricevuta del deposito cauzionale.
Per i nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione deve inoltre essere presente la clausola con la quale il conduttore dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione relative alla prestazione energetica, compreso l’APE. Nella locazione di una singola unità immobiliare non è previsto l’obbligo generale di allegare materialmente una copia dell’APE al contratto, fermo restando l’obbligo di informazione e consegna previsto dalla normativa.
Firma, consegna dell’immobile e registrazione
Dopo la compilazione, il contratto deve essere sottoscritto dalle parti insieme agli allegati necessari. Locatore e conduttore dovrebbero conservarne una copia completa. Al momento della consegna delle chiavi può essere utile redigere anche un verbale di consegna dell’immobile, nel quale annotare lo stato dei locali, gli arredi, le letture dei contatori e le chiavi consegnate.
Quando la locazione supera complessivamente 30 giorni nell’anno con lo stesso conduttore, il contratto deve essere registrato entro 30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza, se anteriore. Per i contratti che non superano complessivamente 30 giorni nell’anno non sussiste invece l’obbligo ordinario di registrazione, salvo registrazione volontaria o altri casi previsti dalla normativa.
La registrazione può essere effettuata utilizzando il modello RLI e i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Il servizio ufficiale RLI Web dell’Agenzia delle Entrate consente di presentare telematicamente la richiesta di registrazione e gli adempimenti successivi.
Recesso anticipato del conduttore
L’Allegato B del Decreto 16 gennaio 2017 prevede che il conduttore possa recedere per gravi motivi, con comunicazione mediante lettera raccomandata e con il preavviso indicato nel contratto. Il relativo spazio deve quindi essere compilato stabilendo il periodo di preavviso applicabile, tenendo conto anche di quanto previsto dall’accordo territoriale.