In questa pagina sono disponibili un modello Word e un PDF editabile per formalizzare l’accordo con cui venditore e acquirente posticipano la data del rogito prevista nel contratto preliminare. Il Word è indicato quando occorre personalizzare le clausole; il PDF è adatto a una proroga semplice che lasci invariati gli altri accordi.
Entrambi i documenti sono predisposti come accordi bilaterali, non come richieste unilaterali: fino all’accettazione di tutte le parti, il termine originario rimane invariato. Se il preliminare è stato trascritto, il termine è essenziale oppure devono cambiare anche condizioni relative a mutuo, pagamenti o consegna, è opportuno far verificare il testo al notaio o a un professionista.
Modello Posticipo Data Rogito Word
Il modello Word contiene un accordo essenziale e liberamente modificabile. Prima della firma è consigliabile integrarlo con l’identificazione completa delle parti, gli estremi del preliminare, la data originaria, la nuova scadenza e gli eventuali termini collegati.
Fac Simile Posticipo Data Rogito PDF Editabile
Il PDF editabile contiene campi per indicare le parti, l’immobile, il motivo del rinvio, la data precedente, quella nuova, il notaio e le firme. Può essere utilizzato quando si modifica soltanto la data del rogito e tutti gli altri patti rimangono invariati.

Quando utilizzare l’accordo di proroga
Il fac simile serve a integrare un contratto preliminare di compravendita quando tutte le parti intendono rinviare il termine previsto per il definitivo. Può essere utile, per esempio, quando occorre completare la pratica di mutuo, regolarizzare documenti dell’immobile, cancellare un’ipoteca o coordinare il rilascio dell’abitazione.
L’accordo modifica soltanto quanto vi viene espressamente indicato. Non trasferisce la proprietà, non sostituisce il rogito e non cambia automaticamente prezzo, caparra, acconti, consegna dell’immobile o altre scadenze. Se devono essere modificati anche questi elementi, occorre inserirli chiaramente nell’accordo.
Come compilare il fac simile
Per rendere la proroga chiara e collegarla senza ambiguità al preliminare, è opportuno indicare:
- nome, cognome, codice fiscale, residenza e ruolo di ciascun venditore e acquirente;
- data del preliminare ed eventuali estremi di registrazione, autenticazione o trascrizione;
- indirizzo dell’immobile e, quando utili, dati catastali;
- termine originariamente previsto per il rogito e clausola del preliminare che lo stabilisce;
- nuova data oppure un nuovo termine determinabile con precisione;
- notaio e luogo della stipula, se già individuati;
- motivo del rinvio, se le parti intendono documentarlo;
- eventuale carattere essenziale della nuova scadenza;
- modifiche alle scadenze collegate, come delibera del mutuo, versamento del saldo, consegna dell’immobile, liberazione dei locali o produzione di documenti;
- ripartizione degli eventuali costi causati dal rinvio;
- conferma che caparra, acconti e tutte le clausole non espressamente modificate restano invariati;
- luogo, data e firma di tutte le parti del preliminare.
Non esiste una regola generale che limiti la proroga a pochi giorni o settimane. Le parti possono concordare un termine diverso, purché sia sufficientemente preciso e siano verificati gli effetti su finanziamento, documenti, trascrizione e impegni collegati.
Il termine del rogito è sempre essenziale?
La data prevista nel preliminare non è automaticamente un termine essenziale. La sua natura dipende dal contenuto del contratto, dall’interesse delle parti e dalle circostanze dell’operazione. Anche espressioni come “entro e non oltre”, considerate isolatamente, non sono sempre sufficienti a dimostrarne l’essenzialità.
Se il termine è effettivamente essenziale e scade senza adempimento, l’articolo 1457 del Codice civile prevede la risoluzione di diritto, salvo che la parte nel cui interesse era stato fissato comunichi all’altra, entro tre giorni, di volere comunque l’esecuzione. Anche il superamento di un termine non essenziale può costituire inadempimento, ma non determina automaticamente la risoluzione del contratto.
Per evitare contestazioni, è quindi preferibile sottoscrivere la proroga prima della scadenza originaria. La sola richiesta di rinvio non sospende il termine e non esclude le conseguenze di un eventuale inadempimento.
Posticipo dovuto al mutuo o all’assenza di una parte
Il ritardo della banca, della perizia o della delibera del finanziamento non attribuisce automaticamente all’acquirente il diritto di rinviare il rogito. Occorre controllare se il contratto contiene una condizione sospensiva o una clausola specifica, come quelle normalmente inserite in una proposta di acquisto vincolata al mutuo, e concordare per iscritto l’eventuale proroga delle relative scadenze.
La nuova data deve essere comunicata anche al notaio e, quando coinvolte, alla banca e all’agenzia immobiliare. Se il problema riguarda soltanto l’impossibilità di una parte a presentarsi, il notaio può valutare se sia utilizzabile una procura speciale per la vendita dell’immobile con forma e poteri adeguati.
Registrazione e trascrizione del preliminare
La registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e la trascrizione nei registri immobiliari sono adempimenti differenti. Le informazioni ufficiali sulla registrazione del contratto preliminare sono disponibili sul sito dell’Agenzia. Se il preliminare è già stato registrato, occorre verificare con il notaio o con il professionista che segue l’operazione se anche l’accordo integrativo debba essere registrato e con quale trattamento.
Se il preliminare è stato trascritto, una normale scrittura privata non autenticata può regolare i rapporti tra le parti, ma non conserva automaticamente la tutela verso i terzi. In base all’articolo 2645-bis del Codice civile e alla sentenza della Cassazione n. 7634 del 2025, la proroga destinata a essere opponibile ai terzi deve essere formalizzata e trascritta prima che scada il periodo di un anno dalla data originariamente prevista per il definitivo. Resta inoltre il limite massimo di tre anni dalla trascrizione del preliminare. È quindi necessario coinvolgere tempestivamente il notaio, come spiegato anche nell’approfondimento sulla proroga del preliminare trascritto.
Firma, consegna e possibili costi
L’accordo deve essere sottoscritto da tutti i venditori e gli acquirenti che hanno assunto gli obblighi nel preliminare, oppure dai rispettivi rappresentanti muniti dei poteri necessari. Ciascuna parte dovrebbe conservare una copia completa e firmata e trasmetterne una al notaio. Una PEC, una raccomandata o una semplice email possono documentare l’invio di una proposta, ma non sostituiscono l’accettazione dell’altra parte né la forma richiesta per un’eventuale trascrizione.
Non esiste un costo fisso per il posticipo. Una semplice scrittura tra le parti può non richiedere un compenso notarile, ma possono sorgere spese per redazione professionale, registrazione, autenticazione o trascrizione, aggiornamento delle visure, proroga della pratica bancaria o conferimento di una procura. Prima della firma è opportuno chiedere conferma dei costi ai soggetti coinvolti.
Se l’altra parte non accetta il rinvio
In assenza di accordo, il fac simile non modifica la scadenza originaria. Le conseguenze dipendono dal preliminare, dalla natura del termine, dalla causa e dalla gravità del ritardo, nonché dalla presenza di caparra confirmatoria o penali. Diffida ad adempiere, esecuzione in forma specifica, risoluzione, rimedi sulla caparra e risarcimento richiedono presupposti differenti e non operano automaticamente. Se l’accordo non viene raggiunto, è prudente chiedere assistenza legale o notarile prima della scadenza o prima di assumere iniziative che possano incidere sui propri diritti.