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Fac Simile Transazione non Novativa Word e PDF

Aggiornato il 24/09/2026

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  4. Fac Simile Transazione non Novativa Word e PDF

In questa pagina sono disponibili un fac simile di transazione non novativa in formato Word e un modello PDF da compilare e sottoscrivere. L’accordo può essere utilizzato quando le parti vogliono definire una controversia mediante reciproche concessioni senza estinguere definitivamente il rapporto giuridico originario e sostituirlo con uno nuovo.

Il modello disponibile è impostato in modo specifico sul caso di un debito già oggetto di decreto ingiuntivo, con pagamento concordato a saldo e stralcio, eventuale rateizzazione e possibilità per il creditore di tornare ad azionare il titolo in caso di mancato rispetto dell’accordo. Per controversie diverse il testo deve essere adattato.

Modello Transazione non Novativa Word

Il formato Word può essere modificato per inserire i dati delle parti, gli estremi del decreto ingiuntivo, l’importo concordato, le modalità di pagamento, le scadenze e le conseguenze dell’eventuale inadempimento.

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Modello Transazione non Novativa
1 file(s)

Fac Simile Transazione non Novativa PDF

Di seguito è disponibile anche il fac simile in formato PDF. Il documento riproduce un accordo relativo a un credito già azionato con decreto ingiuntivo e deve essere completato con i dati e gli importi relativi al caso concreto.

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Transazione non Novativa PDF
1 file(s)
Fac Simile Transazione non Novativa
Fac Simile Transazione non Novativa

Quando utilizzare una transazione non novativa

La transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia già sorta oppure ne prevengono una possibile. La definizione è contenuta nell’articolo 1965 del Codice Civile.

Non basta quindi che un debitore riconosca quanto dovuto o che il creditore conceda semplicemente una nuova scadenza. Perché vi sia una vera transazione devono esistere una situazione controversa o incerta e concessioni reciproche. Il creditore può, per esempio, accettare un importo inferiore, rinunciare a determinate pretese o concedere condizioni di pagamento diverse, mentre il debitore assume gli obblighi stabiliti nell’accordo.

Un caso frequente è il saldo e stralcio, ma non ogni accordo di saldo e stralcio è necessariamente identico al modello disponibile in questa pagina. In particolare, il fac simile scaricabile presuppone l’esistenza di un decreto ingiuntivo già emesso.

Differenza tra transazione non novativa e novativa

Nella transazione non novativa il rapporto originario non viene definitivamente sostituito da un nuovo rapporto. L’accordo transattivo modifica il modo in cui la controversia viene regolata, ma conserva un collegamento con il rapporto precedente.

Questo non significa che, durante l’efficacia della transazione, il rapporto originario e quello transattivo operino contemporaneamente come due discipline alternative. La Corte di Cassazione ha chiarito che è l’accordo transattivo a regolare il rapporto finché resta efficace; se una transazione non novativa viene successivamente meno, possono rivivere le pattuizioni originarie.

Nella transazione novativa, invece, le parti intendono estinguere il rapporto precedente e sostituirlo con un nuovo rapporto incompatibile con quello originario. La distinzione è importante soprattutto per stabilire cosa accade in caso di successivo inadempimento.

Cosa prevede il fac simile disponibile

Il documento scaricabile è predisposto per una controversia relativa al mancato pagamento di somme già oggetto di un decreto ingiuntivo. Nelle premesse devono essere indicati il numero del decreto, il relativo ruolo, la data di emissione e notifica, il tribunale competente, le parti e l’importo ingiunto.

L’accordo prevede quindi l’indicazione della somma che il debitore si impegna a corrispondere, delle eventuali spese legali, della modalità di pagamento e, in caso di rateizzazione, dell’importo e della scadenza delle singole rate.

Una clausola stabilisce che, dopo l’integrale versamento della somma concordata, il creditore non avrà più nulla a pretendere per i titoli indicati e il decreto ingiuntivo non verrà azionato. Un’altra clausola disciplina il caso opposto: se il debitore non rispetta i pagamenti concordati, l’accordo viene meno e il creditore può tornare ad azionare il decreto per il recupero dell’intero credito, comprese le voci indicate nel documento.

Questa conseguenza deve essere valutata attentamente prima della firma. Se le parti vogliono prevedere un periodo di tolleranza, attribuire conseguenze diverse al ritardo di pochi giorni, distinguere il mancato pagamento di una sola rata da un inadempimento più rilevante oppure consentire al creditore di chiedere soltanto il residuo concordato, la clausola deve essere modificata.

Come compilare l’accordo

Devono essere inseriti i dati completi delle parti, compresi nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Nelle premesse occorre descrivere con precisione la controversia e identificare il decreto ingiuntivo al quale si riferisce il modello.

La parte economica deve distinguere chiaramente il credito originario dalla somma che viene effettivamente concordata con la transazione. Se il pagamento avviene a rate devono essere indicate tutte le scadenze, gli importi e il metodo di versamento, evitando formulazioni che lascino incerto quando una rata possa considerarsi regolarmente pagata.

È inoltre necessario verificare che dal testo risultino effettive concessioni da entrambe le parti. Se non esiste una controversia e il creditore non effettua alcuna concessione, potrebbe trattarsi di un semplice piano di rientro o riconoscimento di debito anziché di una transazione.

Cosa succede in caso di mancato pagamento

La conseguenza dell’inadempimento rappresenta una delle differenze più importanti rispetto alla transazione novativa. Per la transazione non novativa è possibile ricorrere alla risoluzione per inadempimento secondo le regole applicabili al contratto e, quando l’accordo viene meno, il rapporto originario può tornare a spiegare i propri effetti.

L’articolo 1976 del Codice Civile prevede invece una regola specifica per la transazione novativa: quando il rapporto precedente è stato estinto per novazione, la risoluzione per inadempimento non può essere richiesta salvo che tale diritto sia stato espressamente previsto.

Nel modello disponibile in questa pagina la volontà di mantenere carattere non novativo è dichiarata espressamente e l’accordo stabilisce anche le conseguenze del mancato pagamento. Prima della sottoscrizione è quindi importante verificare che queste conseguenze corrispondano realmente a ciò che le parti hanno concordato.

Forma scritta, firma e diritti disponibili

L’articolo 1967 del Codice Civile stabilisce che la transazione deve essere provata per iscritto, fermo quanto previsto dall’articolo 1350, n. 12, per le transazioni che riguardano rapporti soggetti a particolari requisiti di forma. Nel caso del modello disponibile è quindi opportuno predisporre il testo definitivo in forma scritta, datarlo e farlo sottoscrivere da entrambe le parti.

La transazione può inoltre riguardare soltanto diritti dei quali le parti possono disporre. L’articolo 1966 del Codice Civile stabilisce infatti che la transazione è nulla quando riguarda diritti sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge.

Quando la controversia è diversa da quella contemplata dal fac simile, per esempio non esiste alcun decreto ingiuntivo o le concessioni riguardano obblighi diversi dal pagamento di un credito, può essere più appropriato partire da un accordo transattivo tra le parti con una struttura più generale.

Se esiste già una causa o un decreto ingiuntivo

La firma dell’accordo deve essere coordinata con l’eventuale procedimento giudiziario già in corso. Se esiste un decreto ingiuntivo, occorre indicare con precisione quando il creditore rinuncia ad azionarlo e cosa accade se l’accordo non viene rispettato. Il fac simile collega la rinuncia definitiva all’integrale pagamento della somma concordata, evitando che il creditore perda immediatamente il titolo prima dell’adempimento.

Se è pendente un’opposizione al decreto ingiuntivo o un altro giudizio, la scrittura privata non sostituisce automaticamente gli eventuali atti processuali necessari per chiudere o modificare il procedimento. In questi casi l’accordo deve essere coordinato anche con lo stato della causa, le spese processuali e gli atti che le parti intendono compiere davanti al giudice.

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