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Modello Delega Assemblea di Condominio Word e PDF

Aggiornato il 26/08/2026

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In questa pagina sono disponibili un modello Word e un fac simile PDF per delegare un’altra persona a partecipare e votare al proprio posto nell’assemblea condominiale. La delega deve essere redatta in forma scritta e deve permettere di identificare con chiarezza delegante, delegato e assemblea alla quale si riferisce.

Si tratta di fac simile liberi, non di moduli ufficiali. Prima della firma è opportuno verificare il regolamento di condominio, soprattutto per eventuali limiti più restrittivi sul numero di deleghe che uno stesso rappresentante può ricevere.

Modello Delega Assemblea Condominiale Word

La versione Word è indicata quando occorre modificare liberamente il testo, indicare prima e seconda convocazione oppure aggiungere limiti e istruzioni di voto su specifici punti dell’ordine del giorno.

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MODELLO DELEGA ASSEMBLEA DI CONDOMINIO
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Fac Simile Delega Assemblea Condominiale PDF

Il PDF consente di indicare proprietario, unità immobiliare, delegato, data, ora e luogo della riunione. Il modello è espressamente riferito alla prima convocazione: se la delega deve valere anche per la seconda convocazione, il documento va adattato indicando chiaramente anche quest’ultima.

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Modello Delega Assemblea di Condominio PDF
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Come Funziona la Delega per l’Assemblea di Condominio

L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che ogni condomino può intervenire all’assemblea anche mediante un rappresentante munito di delega scritta. La disciplina è stata modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, consultabile sulla Gazzetta Ufficiale.

Il condomino non deve dimostrare di avere un particolare impedimento per farsi rappresentare. Il delegato partecipa in sua vece, interviene nella discussione e può esercitare il voto spettante al delegante secondo i poteri conferiti.

Il condomino rappresentato viene considerato presente ai fini della costituzione dell’assemblea e il suo valore millesimale viene computato insieme a quello degli altri partecipanti. Per verificare correttamente la data e i dati della riunione può essere utile confrontare la delega con il modello di convocazione dell’assemblea condominiale.

Modello Delega Assemblea di Condominio Word e PDF
Modello Delega Assemblea di Condominio Word e PDF

Chi Può Essere Delegato

La legge parla genericamente di rappresentante. Il delegato può quindi essere un altro condomino oppure un soggetto esterno al condominio, per esempio un familiare o un’altra persona di fiducia.

Il diritto del condomino di farsi rappresentare non può essere eliminato dal regolamento. Non è inoltre corretto imporre, come regola generale, che il rappresentante debba necessariamente essere proprietario di un’unità immobiliare nel condominio. La disciplina dell’articolo 67 è inderogabile ai sensi dell’articolo 72 delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Il regolamento può invece disciplinare l’esercizio della rappresentanza, per esempio introducendo limiti numerici alle deleghe ricevibili da una stessa persona più restrittivi rispetto al massimo consentito dalla legge, purché non venga sostanzialmente soppresso il diritto di partecipare tramite rappresentante.

Non è Possibile Delegare l’Amministratore

Esiste un divieto espresso: all’amministratore del condominio non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. Il divieto opera indipendentemente dal contenuto della deliberazione e mira a evitare che l’amministratore rappresenti contemporaneamente i condomini nell’assemblea che controlla e decide anche su aspetti della sua gestione.

Quando l’amministratore è anche proprietario di un’unità immobiliare può naturalmente partecipare all’assemblea per esercitare i propri diritti come condomino, ma non può ricevere deleghe dagli altri partecipanti.

Quante Deleghe Può Avere la Stessa Persona

L’articolo 67 prevede uno specifico limite quando i condomini sono più di venti: il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale dell’edificio.

Di conseguenza, prima dell’assemblea non bisogna controllare soltanto quante persone hanno conferito la delega, ma anche il valore millesimale complessivamente rappresentato.

Quando i condomini sono venti o meno, l’articolo 67 non stabilisce il limite legale di un quinto. Ciò non significa però che il regolamento non possa prevedere un numero massimo di deleghe per ciascun rappresentante. Prima di concentrare più deleghe nella stessa persona è quindi opportuno controllare anche la disciplina interna del condominio.

Come Compilare la Delega

Nel modello è opportuno inserire almeno:

  • nome e cognome del delegante;
  • indicazione dell’unità immobiliare alla quale si riferisce la partecipazione;
  • nome e cognome del delegato;
  • condominio interessato;
  • data, ora e luogo dell’assemblea;
  • indicazione della prima e, quando necessario, della seconda convocazione;
  • estensione dei poteri attribuiti al delegato;
  • eventuali istruzioni o limitazioni di voto;
  • luogo, data e firma del delegante.

Il PDF presente nella pagina contiene una formula molto ampia con cui il delegante dichiara di approvare preventivamente e senza riserve l’operato del rappresentante. Questa formula è adatta quando si vuole lasciare al delegato ampia libertà decisionale. Se invece il condomino desidera impartire istruzioni precise, è preferibile modificare il modello Word indicando su quali punti il rappresentante può votare e, se necessario, quale posizione deve sostenere.

Prima e Seconda Convocazione

È consigliabile indicare espressamente se la delega riguarda la prima convocazione, la seconda oppure entrambe. Questo evita dubbi soprattutto quando nell’avviso sono già riportate due date differenti.

Il PDF scaricabile dichiara espressamente che la delega vale per la prima convocazione. Non deve quindi essere utilizzato senza modifiche per rappresentare il condomino nella seconda convocazione se il testo continua a limitarne l’efficacia alla prima.

Nella versione Word può essere inserita, per esempio, l’indicazione completa di entrambe le riunioni e specificato che la delega vale per la prima convocazione e, qualora questa non possa deliberare, anche per la seconda.

Delega per un’Unità Immobiliare con Più Proprietari

Quando la stessa unità immobiliare appartiene in proprietà indivisa a più persone, l’articolo 67 stabilisce una regola diversa dalla normale delega individuale: i comproprietari hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che deve essere designato dagli interessati secondo quanto previsto dall’articolo 1106 del Codice civile.

Non è quindi corretto considerare automaticamente sufficiente la delega rilasciata da uno solo dei comproprietari come se fosse l’unico titolare dell’unità. La designazione deve provenire dai comproprietari secondo le regole applicabili alla comunione.

La stessa regola va considerata anche quando la comproprietà riguarda coniugi: non esiste nell’articolo 67 un’esenzione generale che permetta di ignorare la disciplina prevista per l’unità immobiliare in proprietà indivisa.

Delega per una Singola Assemblea o Delega Permanente

L’articolo 67 richiede la forma scritta, ma non stabilisce in termini generali che qualsiasi delega debba necessariamente cessare al termine di una sola assemblea. È quindi opportuno distinguere il normale modello riferito a una riunione già convocata da un eventuale incarico di rappresentanza formulato per una durata più ampia.

Una delega destinata a più assemblee deve indicare in modo particolarmente chiaro durata e poteri attribuiti e deve essere verificata rispetto al regolamento condominiale e alle regole inderogabili dell’articolo 67. Il fac simile PDF disponibile in questa pagina non è una delega permanente, perché è espressamente collegato a una determinata assemblea e alla sua prima convocazione.

Consegna della Delega e Controllo in Assemblea

La delega scritta deve essere resa disponibile in occasione dell’assemblea affinché possa essere verificata la legittimazione del rappresentante. È opportuno consegnarla secondo le indicazioni contenute nell’avviso di convocazione o fornite dall’amministratore e conservarne una copia.

All’inizio della riunione devono essere controllati i partecipanti personalmente presenti e quelli rappresentati per delega, insieme ai relativi millesimi. Le deleghe incidono infatti sul calcolo dei quorum e devono risultare correttamente dalla documentazione assembleare.

L’indicazione dei partecipanti e dei rappresentanti deve poi essere riportata nel verbale dell’assemblea condominiale, in modo da consentire di verificare come è stata costituita l’assemblea e come si sono formate le maggioranze.

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