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Modello di Fattura Differita Word e PDF

Aggiornato il 26/08/2026

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  4. Modello di Fattura Differita Word e PDF

In questa pagina sono disponibili un modello di fattura differita in formato Word e un fac simile PDF editabile. I documenti sono pensati soprattutto per riepilogare cessioni di beni documentate da DDT e possono essere utilizzati come traccia per predisporre i dati della fattura.

Si tratta di fac simile liberi e non di moduli ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Quando per l’operatore è obbligatoria la fatturazione elettronica, Word e PDF non sostituiscono la fattura elettronica trasmessa tramite Sistema di Interscambio. Il PDF disponibile è inoltre uno schema semplificato riferito a merci e DDT e deve essere integrato con tutti i dati fiscalmente necessari.

Fac Simile Fattura Differita Word

La versione Word può essere modificata inserendo i dati delle parti, le operazioni da fatturare, gli estremi dei documenti che le comprovano, imponibile, aliquota IVA e importi. È particolarmente utile come prospetto preparatorio quando le cessioni sono documentate mediante uno o più DDT.

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MODELLO DI FATTURA DIFFERITA
1 file(s)

Modello Fattura Differita PDF Editabile

Il PDF contiene il riferimento al DDT, una tabella per descrizione e codice della merce, quantità, prezzo, aliquota IVA e importo, oltre ai totali. Il modello è quindi impostato per una cessione di beni documentata da DDT.

Il PDF, utilizzato da solo, non contiene tutti gli elementi identificativi normalmente richiesti dall’articolo 21 del D.P.R. 633/1972. Deve quindi essere considerato un fac simile di supporto e non una fattura fiscalmente completa da utilizzare senza integrazioni.

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Modello Fattura Differita PDF Editabile
1 file(s)
Modello di Fattura Differita Word e PDF
Modello di Fattura Differita Word e PDF

Quando si Può Emettere una Fattura Differita

La disciplina principale è contenuta nell’articolo 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. 633/1972. La fattura differita consente di emettere, entro il giorno 15 del mese successivo, una sola fattura relativa alle operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo cliente, purché siano rispettati i requisiti documentali previsti.

Non si tratta quindi di una fattura che riepiloga semplicemente i pagamenti ricevuti. Ciò che viene riepilogato sono le operazioni effettuate e adeguatamente documentate.

Per le cessioni di beni, la consegna o la spedizione deve risultare da un documento di trasporto o da altro documento idoneo avente le caratteristiche richieste dal D.P.R. 472/1996. Nella fattura devono essere riportati gli estremi dei documenti ai quali le operazioni si riferiscono.

La disciplina consente la fatturazione differita anche per le prestazioni di servizi, purché le prestazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione. Non è necessario che esista un DDT, che è tipico della movimentazione dei beni.

Fattura Differita per Prestazioni di Servizi

Per i servizi è necessario disporre di documentazione che consenta di identificare la prestazione, le parti e la relativa data di effettuazione. La documentazione concreta varia in funzione dell’attività e può essere costituita, quando contiene le informazioni necessarie, da rapporti di intervento, documenti di avanzamento, attestazioni di pagamento, documentazione commerciale o contabile e altri documenti prodotti nel corso del rapporto.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche una fattura proforma può essere idonea a documentare la prestazione ai fini della fatturazione differita quando riporta descrizione dell’operazione, data di effettuazione e identificativi delle parti.

Il PDF scaricabile da questa pagina è però predisposto specificamente per beni e DDT. Per una prestazione di servizi è quindi preferibile adattare il modello Word oppure utilizzare un sistema di fatturazione che permetta di riportare correttamente i riferimenti alla documentazione del servizio.

Entro Quando Deve Essere Emessa

La fattura differita prevista dall’articolo 21, comma 4, lettera a), può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Per esempio, se nel corso di settembre vengono effettuate più consegne allo stesso cliente e ciascuna è documentata correttamente mediante DDT, le operazioni possono essere riepilogate in un’unica fattura differita da emettere entro il 15 ottobre.

Questo termine riguarda l’emissione della fattura e non significa che il momento fiscalmente rilevante delle operazioni venga automaticamente spostato al mese successivo. Il differimento dell’emissione non consente infatti di rinviare liberamente l’IVA al periodo nel quale viene materialmente predisposta la fattura.

La disciplina vigente dell’articolo 21 può essere verificata nel testo del D.P.R. 633/1972 pubblicato dal Dipartimento della Giustizia Tributaria.

Differenza tra Fattura Immediata e Differita

La fattura immediata non deve più essere descritta come una fattura da emettere entro ventiquattro ore. In base all’attuale articolo 21 del D.P.R. 633/1972, la regola generale prevede l’emissione entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata secondo le disposizioni IVA applicabili.

La fattura differita rappresenta invece una deroga che permette, quando sono presenti i requisiti documentali, di arrivare fino al giorno 15 del mese successivo.

Per un’operazione che non presenta i presupposti della fatturazione differita deve essere applicata la disciplina ordinaria. Su DocumentiUtili.com è disponibile anche il fac simile di fattura immediata.

Fattura Differita Elettronica e TD24

L’introduzione della fatturazione elettronica non ha eliminato la possibilità di utilizzare la fattura differita. Quando il documento deve essere emesso elettronicamente, la fattura fiscalmente valida viene predisposta nel formato previsto e trasmessa al Sistema di Interscambio.

Nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate, la fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, lettera a), è associata al tipo documento TD24.

La trasmissione al Sistema di Interscambio può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo. Nel campo relativo alla data del documento deve essere indicata una data ricadente nel mese in cui sono state effettuate le operazioni documentate; l’Agenzia indica come soluzione consigliata la data dell’ultima operazione compresa nella fattura.

Il modello Word o PDF può quindi essere utilizzato per organizzare e verificare i dati, ma non deve essere confuso con il file XML da trasmettere tramite SdI quando la fatturazione elettronica è obbligatoria.

Quali Dati Deve Contenere

La fattura differita deve contenere le informazioni previste per la normale fattura, oltre agli elementi necessari a collegarla alle operazioni documentate. Tra i dati da verificare rientrano:

  • data e numero progressivo della fattura;
  • dati identificativi del cedente o prestatore e relativa partita IVA;
  • dati identificativi del cessionario o committente e partita IVA o codice fiscale quando richiesto;
  • natura, qualità e quantità dei beni o descrizione dei servizi;
  • corrispettivi e altri elementi necessari per determinare la base imponibile;
  • aliquota e ammontare dell’IVA oppure la corretta indicazione prevista per operazioni non imponibili, esenti o soggette ad altri regimi;
  • estremi dei DDT o degli altri documenti utilizzati a supporto della fatturazione differita;
  • eventuali ulteriori indicazioni richieste in relazione alla specifica operazione.

La firma del cliente o dell’emittente non costituisce un elemento obbligatorio generale della fattura. La presenza nel fac simile di uno spazio per timbro e firma non deve quindi essere interpretata come requisito necessario previsto dall’articolo 21.

DDT e Fattura Differita

Il DDT utilizzato per la fatturazione differita deve consentire di individuare correttamente la movimentazione dei beni. Il D.P.R. 472/1996 richiede, tra gli elementi rilevanti, data, generalità del cedente e del cessionario, eventuale soggetto incaricato del trasporto e descrizione della natura, qualità e quantità dei beni.

Non è necessario allegare materialmente ogni DDT alla fattura destinata al cliente. È però necessario che la documentazione sia correttamente predisposta e conservata e che la fattura permetta di collegare le operazioni ai documenti che le comprovano.

Quando nello stesso mese vengono effettuate più consegne allo stesso cliente, la fattura differita può riepilogarle in un unico documento riportando i relativi riferimenti.

IVA e Mese di Competenza

Il fatto che la fattura venga emessa entro il 15 del mese successivo non sposta automaticamente l’operazione ai fini IVA nel mese di emissione.

Se, per esempio, le cessioni documentate mediante DDT sono state effettuate a settembre e la fattura differita viene trasmessa allo SdI nei primi giorni di ottobre, le operazioni restano riferite fiscalmente al periodo in cui sono state effettuate secondo le regole applicabili.

Non esiste quindi il problema per cui sarebbe necessario anticipare sempre l’emissione della fattura per evitare che l’IVA finisca nella liquidazione del mese successivo. Occorre invece contabilizzare correttamente il documento con riferimento al periodo delle operazioni che riepiloga.

Operazioni con Clienti Esteri

Le operazioni con soggetti stabiliti in altri Paesi non devono essere trattate automaticamente come normali fatture differite nazionali. Il D.P.R. 633/1972 e la disciplina delle operazioni intracomunitarie prevedono termini e regole specifiche per determinate cessioni e prestazioni transfrontaliere.

Prima di utilizzare il fac simile per un cliente estero è quindi necessario verificare natura dell’operazione, territorialità IVA, Paese del cliente, eventuale non imponibilità e modalità di trasmissione dei dati. Il semplice fatto che il cliente si trovi in un altro Stato dell’Unione europea non rende automaticamente applicabile la stessa procedura prevista per una normale cessione nazionale documentata da DDT.

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