In questa pagina sono disponibili un modello di scrittura privata per prestito tra privati in formato Word e un PDF da compilare. Si tratta di fac simile liberamente adattabili all’accordo tra le parti e non di moduli ufficiali obbligatori. Il PDF disponibile è predisposto espressamente per un prestito infruttifero, quindi senza interessi.
Prima della firma è importante verificare l’importo, le modalità di erogazione e restituzione, le scadenze e l’eventuale presenza di interessi, garanzie o penali. Per prestiti di importo rilevante o accordi con condizioni particolari può essere opportuno far verificare il testo da un professionista.
Fac Simile Contratto di Prestito tra Privati Word
Il modello Word può essere scaricato e modificato inserendo i dati delle parti e le condizioni concordate per il prestito. Le clausole non applicabili devono essere eliminate o adattate prima della firma.
Fac Simile Prestito Infruttifero PDF Editabile
Il PDF disponibile è strutturato per un prestito infruttifero tra privati e prevede l’assenza di interessi convenzionali. Contiene inoltre spazi relativi all’importo, alla modalità di trasferimento, al rimborso rateale, all’eventuale penale per il ritardo, alla garanzia e al foro competente. Le clausole facoltative devono essere compilate soltanto se effettivamente concordate dalle parti e non devono essere lasciate in modo ambiguo.

Come scegliere e compilare la scrittura privata
Il prestito di denaro tra privati rientra normalmente nello schema del contratto di mutuo, disciplinato dagli articoli 1813 e seguenti del Codice Civile. Per un normale prestito di denaro la forma scritta non è richiesta in via generale per la validità del rapporto, ma un documento sottoscritto permette di definire con precisione gli obblighi delle parti e di dimostrare la causa dei trasferimenti di denaro.
Nella scrittura è opportuno indicare le generalità e i codici fiscali del mutuante, cioè chi presta il denaro, e del mutuatario, cioè chi lo riceve, oltre a luogo e data dell’accordo. Devono poi risultare con chiarezza l’importo prestato, preferibilmente in cifre e lettere, la data e la modalità di erogazione, il termine entro il quale deve avvenire la restituzione e, in caso di pagamento rateale, numero, importo e scadenza delle rate.
È inoltre opportuno precisare la modalità con cui dovranno essere effettuati i rimborsi e inserire soltanto le eventuali garanzie, penali o altre condizioni realmente concordate. La finalità per cui viene concesso il denaro può essere indicata quando è utile a documentare meglio l’operazione, ma non costituisce in ogni caso un elemento indispensabile della scrittura.
Prestito infruttifero e prestito con interessi
La distinzione tra prestito infruttifero e fruttifero deve risultare senza ambiguità. L’articolo 1815 del Codice Civile prevede infatti, salvo diversa volontà delle parti, la corresponsione degli interessi. Se il prestito deve essere gratuito è quindi opportuno scrivere espressamente che è infruttifero e che sul capitale non maturano interessi. Il PDF presente in questa pagina contiene già una clausola di questo tipo.
Se invece le parti intendono prevedere interessi, il contratto deve indicare con chiarezza il tasso e le modalità di calcolo. Il tasso pattuito deve inoltre rispettare la normativa antiusura applicabile. Un modello predisposto espressamente come infruttifero non deve essere utilizzato senza modifiche per disciplinare un prestito con interessi. Per un modello dedicato esclusivamente al prestito gratuito è disponibile anche il fac simile di scrittura privata per prestito infruttifero.
Registrazione, imposta di registro e data certa
Non è corretto considerare la registrazione sempre facoltativa. Un prestito tra privati formalizzato in un’unica scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti può rientrare tra gli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale soggetti a registrazione in termine fisso. Per gli atti soggetti a tale obbligo e formati in Italia, il termine ordinario previsto dall’articolo 13 del D.P.R. 131/1986 è di 30 giorni dalla data dell’atto. Il regime può essere diverso quando l’accordo è formato per corrispondenza o ricorrono differenti presupposti fiscali.
Per gli atti residuali aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la Tariffa, Parte I, articolo 9 del D.P.R. 131/1986 prevede in via ordinaria l’imposta di registro del 3%. L’imposta di bollo è distinta dall’imposta di registro ed è normalmente dovuta nella misura prevista per le scritture private, salvo esenzioni o regole particolari applicabili al caso concreto. Prima della registrazione è quindi opportuno verificare il trattamento vigente e la modalità richiesta dall’Agenzia delle Entrate.
La clausola del PDF che pone le spese di registrazione a carico della parte che ne faccia richiesta disciplina il rapporto economico tra i contraenti, ma non stabilisce se la registrazione sia obbligatoria o meno. L’esistenza dell’obbligo dipende dalla disciplina fiscale applicabile all’atto.
La registrazione è anche uno dei mezzi che consentono di attribuire alla scrittura privata non autenticata una data certa nei confronti dei terzi ai sensi dell’articolo 2704 del Codice Civile. La semplice indicazione di una data nel documento non produce, da sola, lo stesso effetto nei confronti dei terzi. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del documento è disponibile anche la guida alla scrittura privata.
Prestito tra privati e dichiarazione dei redditi
La somma ricevuta a titolo di prestito, essendo destinata alla restituzione, non costituisce di per sé un reddito imponibile del mutuatario e non deve essere indicata come reddito per il solo fatto di essere stata accreditata sul conto corrente. È però importante conservare il contratto e la documentazione dei trasferimenti, in modo da poterne dimostrare la natura in caso di controlli.
La situazione è diversa per un prestito fruttifero. Gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui rientrano tra i redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44 del TUIR e il relativo trattamento fiscale deve essere valutato dal mutuante.
Firma, pagamento e conservazione
La scrittura può essere predisposta in due originali e sottoscritta da entrambe le parti, in modo che ciascuna ne conservi una copia. Allegare una copia dei documenti di identità e dei codici fiscali può essere utile per identificare con precisione i contraenti, ma non costituisce in via generale un requisito di validità del contratto. Per l’erogazione del prestito e per le successive restituzioni è preferibile utilizzare un mezzo tracciabile, come il bonifico, indicando una causale coerente con l’accordo, per esempio il riferimento al prestito e alla data della scrittura. Se viene utilizzato il contante devono essere rispettati i limiti di legge vigenti e conviene documentare la consegna o il rimborso con una quietanza di pagamento.
La scrittura non deve essere inviata a un ente soltanto perché è stata sottoscritta. Ciascuna parte deve conservarne il proprio originale insieme alle ricevute dei pagamenti. Quando ricorre l’obbligo di registrazione, questo adempimento deve invece essere eseguito separatamente entro il termine previsto per il caso concreto.