In questa pagina sono disponibili in formato Word e PDF due fac simile di dichiarazione per richiedere l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%, uno per gli interventi di manutenzione e uno per gli interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione.
La dichiarazione può essere consegnata all’impresa o al fornitore per attestare gli elementi dell’intervento, ma non attribuisce da sola il diritto all’aliquota ridotta: devono sussistere concretamente i requisiti previsti dalla normativa. È quindi importante scegliere la versione corrispondente alla tipologia dei lavori.
Modulo IVA Agevolata 10% Word
Il pacchetto Word comprende una dichiarazione per la manutenzione e una dichiarazione per la ristrutturazione. I file possono essere modificati per inserire i dati del committente, dell’immobile e dell’intervento.
Modulo IVA Agevolata 10% PDF
Il pacchetto PDF comprende le due versioni del modello, rispettivamente per interventi di manutenzione e per interventi di ristrutturazione.

Quale modello scegliere
La distinzione tra manutenzione e ristrutturazione è importante perché le regole IVA non sono identiche. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria l’aliquota del 10% riguarda, in presenza dei requisiti, le prestazioni effettuate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. In questo caso deve essere utilizzato il modello relativo alla manutenzione.
La versione per la ristrutturazione è invece più appropriata quando l’intervento è qualificato come restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001. Per questi interventi la disciplina dell’IVA al 10% è più ampia anche con riferimento alla tipologia dell’immobile e alla cessione di determinati beni finiti.
La qualificazione dell’intervento non dipende dal nome utilizzato nel preventivo o nella dichiarazione. Deve corrispondere alla reale natura delle opere e, quando è necessario un titolo edilizio, a quanto risulta dalla relativa documentazione amministrativa.
Quando si applica l’IVA al 10% sulla manutenzione
L’articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 488/1999 prevede l’aliquota agevolata per le prestazioni aventi a oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio individuati dalla normativa. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria l’agevolazione riguarda i fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Non è corretto ritenere che l’IVA al 10% possa essere applicata soltanto quando esiste formalmente un contratto di appalto per lavori edili. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le prestazioni di manutenzione agevolate, rileva la natura dell’intervento e l’aliquota può trovare applicazione anche quando l’operazione è configurata come fornitura con posa in opera, purché ricorrano tutti i requisiti previsti.
Diverso è il trattamento dei beni. Negli interventi di manutenzione, i materiali e i beni acquistati direttamente dal committente oppure forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori non beneficiano, per questa sola ragione, dell’IVA al 10%. Anche le prestazioni rese da professionisti, come progettisti, architetti, ingegneri o geometri, non diventano soggette all’aliquota del 10% solo perché collegate ai lavori di manutenzione.
Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia la Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 prevede specifiche ipotesi di applicazione dell’IVA al 10%.
L’aliquota agevolata riguarda le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi a questi interventi. Può inoltre applicarsi alla cessione dei beni finiti destinati alla loro realizzazione, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati. In tali casi l’agevolazione sui beni finiti può spettare anche quando l’acquisto viene effettuato direttamente dal committente.
È quindi essenziale non confondere questa disciplina con quella della semplice manutenzione. Per esempio, l’acquisto diretto di un bene da parte del proprietario può avere un trattamento diverso a seconda che l’intervento sia qualificato come manutenzione straordinaria oppure come ristrutturazione edilizia.
Quando il lavoro è complesso, è utile che anche il preventivo dei lavori edili distingua con chiarezza opere, materiali e beni forniti, così da permettere all’impresa di applicare correttamente l’aliquota alle diverse voci.
IVA al 10% e beni significativi
Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria occorre prestare particolare attenzione ai cosiddetti beni di valore significativo, individuati dal Decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999. Sono:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
Quando uno di questi beni è fornito nell’ambito di una prestazione di manutenzione agevolata, l’IVA al 10% non si applica necessariamente all’intero valore del bene. Se il valore del bene significativo supera la metà del valore complessivo dell’intervento, l’aliquota del 10% si applica al bene soltanto fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e il valore del bene stesso. Sulla parte residua si applica l’aliquota ordinaria.
Per esempio, se l’intervento costa complessivamente 10.000 euro e comprende un bene significativo del valore di 6.000 euro, la differenza è pari a 4.000 euro. Sul bene significativo l’IVA al 10% può quindi essere applicata fino a 4.000 euro, mentre sui restanti 2.000 euro del bene si applica l’aliquota ordinaria. La disciplina e gli esempi di calcolo possono essere verificati nelle informazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’IVA applicabile agli interventi sugli edifici.
La regola dei beni significativi riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria e non deve essere applicata automaticamente agli interventi qualificati come restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per i quali opera una diversa disciplina.
Come compilare la dichiarazione IVA agevolata
Nel modello devono essere inseriti i dati che consentono all’impresa o al fornitore di individuare il committente, l’immobile e il tipo di intervento. In particolare è opportuno indicare:
- dati del dichiarante: nome e cognome oppure denominazione, codice fiscale e, quando pertinente, partita IVA;
- titolo del dichiarante: per esempio proprietario, possessore, detentore o altro soggetto che commissiona l’intervento;
- dati dell’immobile: indirizzo completo dell’edificio interessato dai lavori;
- tipologia di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, in base al caso concreto;
- descrizione dei lavori: una sintesi che permetta di collegare la dichiarazione alla prestazione fatturata;
- eventuale titolo edilizio: estremi della CILA, SCIA, permesso di costruire o altro titolo, quando previsto per l’intervento;
- richiesta dell’aliquota: dichiarazione che, in presenza dei requisiti di legge, viene richiesta l’applicazione dell’IVA al 10%;
- luogo, data e firma: elementi necessari per identificare la dichiarazione e il suo autore.
Non tutti gli interventi richiedono un titolo edilizio. L’assenza di CILA, SCIA o permesso non impedisce quindi automaticamente l’applicazione dell’IVA agevolata quando i lavori possono essere legittimamente eseguiti senza questi adempimenti.
Quali documenti allegare e a chi consegnare il modulo
La dichiarazione viene normalmente consegnata all’impresa, all’artigiano o al fornitore che deve emettere la fattura applicando l’aliquota agevolata. Non deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate come un autonomo adempimento fiscale e non esiste un modulo ministeriale obbligatorio da trasmettere all’Amministrazione finanziaria.
Il fornitore può chiedere documentazione utile a verificare i presupposti dell’agevolazione. In base al tipo di lavoro possono essere pertinenti la copia del documento di identità, il preventivo o il contratto, il titolo edilizio quando esistente e altri documenti che permettono di qualificare l’intervento. È opportuno conservare sia la dichiarazione sia la documentazione consegnata.
La firma del fac simile non rende agevolabile un’operazione che, per natura dell’immobile, tipologia dei lavori, caratteristiche dei beni o modalità della fornitura, è soggetta all’aliquota ordinaria. Prima della consegna è quindi necessario verificare che quanto dichiarato corrisponda effettivamente ai lavori commissionati.
Il modulo IVA al 10% non vale per l’IVA al 4%
L’aliquota IVA del 4% prevista in alcune fattispecie edilizie segue presupposti diversi e non rappresenta un’aliquota alternativa che può essere richiesta genericamente per una ristrutturazione. Può trovare applicazione, per esempio, in specifiche operazioni relative alla costruzione di abitazioni con determinati requisiti o in particolari interventi destinati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.
I modelli scaricabili in questa pagina sono predisposti per l’IVA agevolata al 10%. Non devono quindi essere utilizzati per richiedere l’aliquota del 4% senza avere prima verificato la specifica disposizione normativa applicabile al proprio intervento.