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Fac Simile Contratto Compravendita Cavallo Word e PDF

Aggiornato il 30/09/2026

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  4. Fac Simile Contratto Compravendita Cavallo Word e PDF

In questa pagina sono disponibili un modello Word e un PDF del contratto di compravendita di un cavallo tra privati. Il documento permette di identificare l’equide, stabilire prezzo e pagamento, descriverne stato e destinazione d’uso, disciplinare la visita veterinaria, la consegna e gli eventuali vizi dichiarati dal venditore.

Dopo la vendita devono essere effettuati separatamente gli adempimenti previsti nella Banca Dati Nazionale, BDN. Il modello è predisposto per una vendita tra privati: se il venditore opera professionalmente e l’acquirente è un consumatore, occorre verificare anche la disciplina del Codice del consumo.

Fac Simile Contratto Compravendita Cavallo Word e PDF

Il pacchetto disponibile contiene sia il file Word, indicato quando è necessario modificare liberamente le clausole, sia il modello PDF. Prima della firma è opportuno completare tutti i dati dell’equide e adattare le condizioni relative a visita veterinaria, garanzie, pagamento, consegna e trasporto.

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Modello Contratto Compravendita Cavallo Word
2 file(s)
Fac Simile Contratto Compravendita Cavallo
Fac Simile Contratto Compravendita Cavallo

A cosa serve il contratto di compravendita del cavallo

Il contratto serve a documentare l’accordo tra venditore e acquirente e a stabilire con precisione quale cavallo viene ceduto, a quale prezzo e a quali condizioni. Per la vendita di un bene mobile determinato, come un cavallo identificato individualmente, opera in generale il principio dell’articolo 1376 del Codice civile: salvo condizioni o accordi diversi, il trasferimento della proprietà deriva dal consenso validamente manifestato dalle parti.

Non è quindi corretto ricondurre il normale acquisto dal proprietario alla regola del cosiddetto “possesso vale titolo” dell’articolo 1153. Tale disposizione riguarda soprattutto la diversa situazione in cui il bene mobile viene alienato da chi non ne è proprietario e l’acquirente ne riceve il possesso in buona fede sulla base di un titolo idoneo.

La forma scritta non sostituisce gli adempimenti anagrafici, ma è particolarmente utile per provare data della vendita, prezzo, dichiarazioni rese dalle parti, caratteristiche dell’animale e condizioni concordate.

Come identificare correttamente il cavallo

Il contratto dovrebbe riportare tutti gli elementi disponibili che permettono di collegare senza dubbi la vendita all’equide interessato. È opportuno indicare nome, sesso, data di nascita, mantello, numero del transponder o microchip, codice identificativo, numero del documento unico di identificazione a vita e, quando pertinente, UELN, razza e genealogia.

È utile specificare anche lo status dell’equide ai fini della destinazione alla produzione di alimenti, quando risultante dalla documentazione, e verificare che i dati riportati nel contratto coincidano con quelli presenti nel documento di identificazione e nella BDN.

Prima della firma l’acquirente dovrebbe inoltre controllare che il soggetto che vende risulti effettivamente titolare dell’equide oppure disponga dei necessari poteri per procedere alla vendita.

Passaggio di proprietà nella BDN

La firma del contratto non esaurisce gli adempimenti previsti dal sistema di identificazione e registrazione degli equini. Il riferimento attuale è il D.M. 30 settembre 2021 sulla gestione e il funzionamento dell’anagrafe degli equini.

In caso di passaggio di proprietà, il proprietario cedente deve effettuare entro 7 giorni dall’evento la comunicazione di vendita o cessione attraverso le modalità previste dalla BDN, allegando la dichiarazione sottoscritta e la documentazione richiesta dal sistema.

Per gli equini registrati, il cedente comunica invece il passaggio all’organismo di rilascio competente, che provvede all’aggiornamento della BDN secondo la procedura prevista. Non è quindi corretto considerare in ogni caso l’Associazione Italiana Allevatori come unico ufficio competente né utilizzare automaticamente vecchi modelli cartacei di passaggio di proprietà.

Le informazioni aggiornate sul sistema sono disponibili nella pagina del Ministero della Salute dedicata all’identificazione e registrazione degli equini.

Cosa indicare su prezzo e pagamento

Il contratto deve indicare il prezzo complessivo e la modalità con cui viene pagato. Se il saldo avviene mediante bonifico è utile riportare il termine per il pagamento e precisare se la consegna avverrà soltanto dopo l’accredito. Se una parte del prezzo è già stata versata, deve essere indicato l’importo e la funzione attribuita alla somma.

Un semplice anticipo sul prezzo non coincide automaticamente con una caparra confirmatoria. Se le parti vogliono attribuire alla somma gli effetti dell’articolo 1385 del Codice civile, questa qualificazione deve emergere chiaramente dall’accordo. Per documentare separatamente il versamento può essere utilizzato anche il fac simile di ricevuta per caparra confirmatoria.

Se il prezzo viene integralmente pagato alla firma, il contratto può contenere anche una dichiarazione di quietanza. In alternativa può essere predisposta una separata ricevuta per vendita tra privati.

Visita veterinaria prima dell’acquisto

La visita veterinaria pre acquisto non è un adempimento obbligatorio per qualsiasi vendita, ma rappresenta una precauzione particolarmente importante quando il valore del cavallo o l’uso previsto rendono rilevanti le sue condizioni sanitarie e funzionali.

Il contratto dovrebbe specificare se l’acquirente ha già fatto eseguire la visita, se vi ha rinunciato consapevolmente oppure se la vendita è subordinata a un successivo accertamento veterinario.

Quando il risultato della visita deve condizionare l’efficacia della vendita, è preferibile non utilizzare formule generiche come “esito positivo”. È opportuno stabilire entro quale data deve essere eseguito l’esame, chi sceglie e paga il veterinario e quali eventuali risultanze permettono all’acquirente di non procedere all’acquisto.

Gli eventuali referti possono essere richiamati nel contratto e allegati. Il veterinario valuta le condizioni riscontrabili mediante gli esami concordati, ma la visita non deve essere formulata contrattualmente come una garanzia assoluta sulla futura salute o sulle prestazioni sportive dell’animale.

Vizi e malattie del cavallo

Per la vendita di animali assume particolare rilievo l’articolo 1496 del Codice civile. La norma stabilisce che la garanzia per i vizi è regolata innanzitutto dalle eventuali leggi speciali e, in mancanza, dagli usi locali. Solo quando questi non dispongono si applicano le precedenti norme generali sulla garanzia nella vendita.

Non è quindi corretto affermare che per qualsiasi compravendita di cavallo il termine di denuncia sia sempre di otto giorni dalla scoperta. Gli usi raccolti dalle Camere di Commercio possono individuare, a seconda del territorio, particolari vizi redibitori e termini diversi.

Quando non trovano applicazione disposizioni speciali o usi locali, opera la disciplina generale. L’articolo 1495 prevede la denuncia del vizio entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge, e la prescrizione dell’azione in un anno dalla consegna. La denuncia non è necessaria nei casi previsti dalla stessa disposizione, tra cui quello in cui il venditore abbia occultato il vizio.

Nel contratto è quindi importante descrivere le patologie, gli interventi chirurgici, le limitazioni funzionali, i comportamenti problematici e gli altri difetti conosciuti dal venditore che assumono rilievo rispetto alla destinazione pattuita del cavallo.

Clausola visto e piaciuto

Tra privati le parti possono disciplinare contrattualmente la garanzia nei limiti consentiti dalla legge. Una clausola con cui l’acquirente dichiara di avere visionato e accettato il cavallo nello stato in cui si trova deve però essere utilizzata con cautela.

L’articolo 1490 del Codice civile consente di pattuire limitazioni o esclusioni della garanzia, ma il patto non produce effetto quando il venditore ha in mala fede taciuto all’acquirente i vizi dell’animale. Una formula generica come “visto e piaciuto” non costituisce quindi una protezione per chi conosce un difetto rilevante e lo nasconde.

È preferibile indicare espressamente le condizioni conosciute e le dichiarazioni sulle quali l’acquirente ha fatto affidamento, soprattutto quando il cavallo viene acquistato per un utilizzo specifico.

Destinazione d’uso e qualità dichiarate

Un cavallo può essere acquistato per passeggiate, scuola, riproduzione, attività agonistica o discipline sportive specifiche. Se una determinata caratteristica è determinante per l’acquirente, è opportuno riportarla nel contratto invece di affidarsi a dichiarazioni verbali.

Occorre però distinguere una qualità oggettivamente promessa da una previsione sul futuro rendimento dell’animale. Dichiarare, per esempio, precedenti risultati agonistici documentabili è diverso dal garantire che il cavallo conseguirà determinati risultati sportivi anche con il nuovo proprietario.

Anche le caratteristiche comportamentali devono essere descritte con prudenza e sulla base delle informazioni effettivamente conosciute. Espressioni assolute come “sicuro per chiunque” o “mai pericoloso” possono risultare improprie per un animale il cui comportamento può dipendere anche dall’ambiente, dal cavaliere e dalle modalità di gestione.

Consegna, trasporto e passaggio del rischio

Nel contratto devono essere indicati data e luogo della consegna e la persona incaricata del trasporto. È utile precisare chi sostiene le relative spese e chi deve organizzare il trasferimento dell’animale verso il nuovo stabilimento.

Proprietà, disponibilità materiale e responsabilità per il trasporto non devono essere confuse. Se le parti intendono collegare determinati effetti alla consegna, alla partenza del mezzo o all’arrivo a destinazione, questa scelta deve risultare chiaramente dal contratto.

Per lo spostamento dell’equide devono inoltre essere rispettate le disposizioni sanitarie e di tracciabilità applicabili. Il D.M. 30 settembre 2021 disciplina la registrazione delle movimentazioni e il documento di accompagnamento attraverso la BDN. Questi adempimenti sono distinti dal contratto di compravendita.

Danni provocati dal cavallo dopo la vendita

L’articolo 2052 del Codice civile stabilisce che dei danni cagionati dall’animale risponde il proprietario oppure chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, salvo la prova del caso fortuito.

Non è quindi corretto collegare automaticamente ogni responsabilità al solo nominativo del proprietario. Dopo la vendita possono assumere rilievo sia il momento in cui si è prodotto il trasferimento sia chi utilizzava concretamente l’animale al momento dell’evento.

Nel contratto è comunque utile individuare senza ambiguità data e ora della consegna, soprattutto quando il cavallo viene affidato immediatamente all’acquirente, a un centro ippico o a un trasportatore.

Periodo di prova e possibilità di restituzione

L’acquirente non dispone automaticamente di trenta giorni per provare il cavallo e restituirlo se cambia idea. Un periodo di prova o un diritto convenzionale di restituzione esiste soltanto quando viene effettivamente concordato o deriva dalla disciplina applicabile al rapporto.

Se le parti vogliono prevederlo, devono indicare durata, condizioni per esercitare la restituzione, stato nel quale l’animale deve essere riconsegnato, ripartizione delle spese di mantenimento e trasporto ed eventuale disciplina degli infortuni verificatisi durante il periodo di prova.

Una clausola di questo tipo deve inoltre distinguere la restituzione per semplice mancato gradimento dai rimedi derivanti da un vizio o dalla mancanza di una qualità promessa.

Firma e adempimenti dopo la vendita

Una volta compilato, il contratto deve essere sottoscritto da venditore e acquirente, che dovrebbero conservarne una copia identica insieme agli allegati richiamati. È opportuno consegnare contestualmente anche il documento unico di identificazione a vita e gli altri documenti pertinenti all’animale.

Il venditore deve poi provvedere alla comunicazione del passaggio di proprietà secondo la procedura BDN o, per gli equini registrati, tramite l’organismo di rilascio competente, rispettando il termine previsto di sette giorni. Eventuali iscrizioni presso federazioni sportive, libri genealogici o altre organizzazioni possono richiedere ulteriori aggiornamenti e non sostituiscono la registrazione prevista dal sistema nazionale di identificazione e tracciabilità degli equini.

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