In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile contratto compravendita cavallo Word e PDF editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di contratto compravendita cavallo tra privati.
Contratto di Compravendita Cavallo
La compravendita di un cavallo è un’operazione che unisce l’emozione della scelta di un compagno d’avventure, l’interesse economico spesso rilevante che ruota attorno al mercato equestre e, non da ultimo, una fitta trama di regole giuridiche che il diritto civile, quello veterinario sanitario e la prassi intrecciano in modo tutt’altro che banale. Non esiste un solo modello contrattuale adatto a ogni situazione, perché i motivi per cui si acquista o si vende un equide sono molteplici: c’è chi cerca un soggetto da competizione di alto livello, chi desidera un cavallo da scuola per insegnare ai principianti, chi investe in fattrici e stalloni destinati a un programma di selezione genetica e chi semplicemente vuole un compagno per il tempo libero. Ogni finalità porta esigenze di tutela differenti, ma il filo conduttore è sempre uno: la forma scritta articolata in clausole chiare rimane la migliore garanzia in caso di contrasti successivi.
Prima di addentrarsi nella struttura del contratto è utile richiamare l’inquadramento giuridico dell’animale nel nostro ordinamento. Il cavallo, privo di registri pubblici analoghi al P.R.A. automobilistico, ricade nella categoria dei beni mobili non registrati. Questo significa che, sul piano teorico, il solo accordo verbale accompagnato dalla consegna dell’animale sarebbe sufficiente a determinare il passaggio di proprietà, perché l’articolo 1153 del codice civile riconosce efficacia traslativa al possesso, sempre che l’acquirente sia in buona fede e sussista un titolo astrattamente idoneo. In pratica, però, il possesso vale titolo non protegge dalle contestazioni e non fornisce appigli solidi contro le pretese di terzi o contro il disconoscimento di responsabilità da parte del cedente; pertanto la scelta di mettere tutto nero su bianco non è semplicemente consigliata, bensì imprescindibile ogni volta che il valore economico o l’interesse affettivo dell’operazione superano la soglia del modesto baratto.
Il momento in cui ci si accinge a descrivere l’oggetto del contratto riveste un’importanza strategica. Un cavallo non è una merce anonima: possiede un microchip, un numero UELN, un passaporto rilasciato da una federazione o da un’autorità zootecnica, una genealogia, a volte un curriculum sportivo, quasi sempre vaccinazioni annotate e test sanitari obbligatori, tutti elementi che permettono di identificarlo in maniera univoca e di verificare, tra l’altro, che il venditore coincida con il titolare registrato. Citare questi dati in clausola non serve a riempire carte, ma a rendere praticamente impossibile lo scambio furtivo di animali simili, a scongiurare le contestazioni sul pedigree e a fissare per sempre l’associazione fra il corpo fisico dell’animale e il suo “codice fiscale” zootecnico. In fase di trattativa l’acquirente attento controllerà non soltanto il passaporto, ma anche il libretto sanitario rilasciato dalla ASL e gli eventuali certificati di negatività ai test infettivi. Se il soggetto è destinato ad affrontare competizioni sotto l’egida della FEI, diventa rilevante verificare che eventuali farmaci somministrati prima della vendita non rientrino nella lista di sostanze proibite e che le registrazioni nel passaporto siano aggiornate, pena il rischio di squalifiche o multe che potrebbero ricadere sul nuovo proprietario.
La prassi prevede frequentemente la caparra confirmatoria quale somma versata al momento del preliminare o alla firma del definitivo: il suo valore sta nel rafforzare l’impegno reciproco, prevedendo che la parte inadempiente perda la somma se è l’acquirente o la restituisca in doppio se è il venditore. Anche sul piano del pagamento residuo la forma gioca un ruolo fondamentale; laddove si opti per il bonifico bancario, sarà opportuno individuare con precisione la data in cui il denaro deve risultare accreditato, tenendo conto dell’eventuale necessità di presentare la contabile a un corriere prima di caricare l’animale. Nel caso di assegno circolare o di contanti entro i limiti legali, occorre invece dettagliare il luogo e l’orario dello scambio materiale, specie se la consegna avviene in evento fieristico o in un concorso.
L’atto di consegna in sé pone il problema del passaggio del rischio. Nel diritto civile il rischio perimento o deterioramento delle cose di solito segue il trasferimento di proprietà, ma nulla vieta alle parti di stabilire che esso si sposti in un momento diverso. Molti contratti prevedono che il rischio passi con la salita del cavallo sul van o sul trailer, soluzione ragionevole perché l’animale diviene di fatto sottratto al controllo del venditore e affidato alle scelte logistiche dell’acquirente o del trasportatore da lui designato. Se invece si concorda che il rischio resti in capo al venditore fino all’arrivo a destinazione, il cedente dovrà verificare che la compagnia di trasporto disponga di adeguata copertura assicurativa per lesioni o mortalità durante il viaggio. In ogni circostanza è consigliabile specificare chi sopporta il costo del trasporto, del carburante, dei pedaggi autostradali e dell’assicurazione di viaggio, questioni che altrimenti affiorano in modo conflittuale a distanza di mesi, spesso quando non è più semplice recuperare prove sulle spese effettivamente sostenute.
Sul versante sanitario la visita veterinaria pre acquisto rappresenta uno degli snodi principali dell’intera operazione. Il più delle volte essa si compone di un’anamnesi, di un esame clinico generico, di una valutazione ortopedica, di una prova sotto sforzo e, a scelta del cliente, di indagini diagnostiche per immagini (radiografie, ecografie o, nel top di gamma, risonanza magnetica). Il contratto può disciplinare la visita in tre modi diversi: renderla condizione sospensiva, cioè considerare l’accordo perfezionato solamente se il referto è positivo; qualificare il referto come condizione risolutiva, quindi sciogliere il contratto se emergono patologie gravi; oppure, strada intermedia, prevedere che eventuali anomalie conferiscano all’acquirente il diritto di chiedere una riduzione del prezzo. L’importante è che venga allegato il certificato del veterinario con data certa, così da evitare discussioni su quando il difetto sia sorto.
Il codice civile estende automaticamente al venditore la garanzia per i vizi. In concreto, se il difetto che rende l’animale inidoneo all’uso era preesistente alla vendita e non conosciuto dall’acquirente, quest’ultimo può entro otto giorni dalla scoperta denunciarlo e, successivamente, agire in giudizio entro un anno dalla consegna. L’articolo 1496 fa però riferimento alle leggi speciali e agli usi locali in materia di vendita di animali, una clausola di rinvio che in ambito equestre acquista spessore perché esistono prassi provinciali o regolamenti camerali che prorogano il termine di denuncia, specialmente quando il difetto richiede indagini cliniche complesse per essere diagnosticato. Diverso, anche se contiguo, è il profilo dell’aliud pro alio. Se l’animale consegnato appartiene in sostanza a un genere diverso da quello pattuito, non siamo più nell’ambito dei vizi redibitori ma dell’inadempimento vero e proprio, che apre la strada alla risoluzione per grave inadempimento ex articolo 1453. Nel panorama equestre il concetto si è applicato, per esempio, a cavalli destinati alla scuola salto ostacoli in cui si riscontra una degenerazione articolare così avanzata da renderli utilizzabili soltanto al passo o, all’opposto, a soggetti venduti come docili cavalcature per principianti ma caratterizzati da un temperamento ingestibile, con conseguente radicale inidoneità. In tali casi la Cassazione ha paragonato il fenomeno all’esempio di bovini da latte affetti da brucellosi: l’animale soddisfa l’apparenza zoologica, ma tradisce la funzione economico-sociale originariamente voluta dalle parti.
Non meno importante è la clausola di prova o di recesso convenzionale. Molti operatori del settore prevedono nel contratto un periodo di trenta giorni in cui l’acquirente possa rendersi conto della compatibilità reciproca; se, per qualunque ragione, decide di restituire il cavallo, recupera il prezzo al netto di una somma predeterminata a titolo di indennizzo per il deterioramento derivante dal periodo di utilizzo e per le spese di mantenimento. Stabilire con precisione la durata, la procedura di riconsegna, chi sostiene il costo del trasporto di ritorno e quali certificati sanitari debbano accompagnare nuovamente l’animale è essenziale per evitare che la clausola si trasformi in una fonte di contenzioso anziché in una valvola di sicurezza.
Le responsabilità extracontrattuali costituiscono un’altra area da non trascurare. L’articolo 2052 attribuisce al proprietario dell’animale una responsabilità oggettiva per i danni cagionati, salvo il caso fortuito. Ciò significa che il passaggio di proprietà incide immediatamente sulla titolarità del rischio da responsabilità civile: se il cavallo fugge e provoca un incidente poche ore dopo la consegna, sarà determinante stabilire con certezza chi fosse diventato proprietario in quel momento. Per questo il contratto dovrebbe specificare l’obbligo dell’acquirente di stipulare o mantenere una polizza RC cavalli e, simmetricamente, prevedere l’obbligo del venditore di comunicare sin dal primo contatto eventuali sinistri pregressi che possano influire sul premio assicurativo.
Il passaggio di proprietà ufficiale transita tramite l’Associazione Italiana Allevatori, competente a registrare la voltura sul passaporto. La legge demanda al cedente l’onere di compilare, entro trenta giorni, l’apposito modello 2 in duplice copia, di versare la tariffa prevista e di depositare il tutto presso l’ufficio AIA provinciale, dopo di che il nuovo proprietario riceverà il documento aggiornato. In caso di trascuratezza la sanzione non è soltanto amministrativa: l’acquirente potrebbe trovarsi impossibilitato a iscrivere il cavallo a concorsi, a viaggiare all’estero o, peggio, a rivenderlo a terzi senza prima sanare la mancata voltura.
Non di rado le compravendite varcano i confini nazionali. Nonostante l’ordinamento comunitario non abbia armonizzato integralmente la disciplina dei contratti relativi agli animali, occorre valutare se si applichi la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, dalla quale il legislatore ha escluso i beni acquistati per uso personale, ma non espressamente gli animali; la prassi spinge tuttavia gli operatori ad opt-out espliciti, preferendo l’applicazione della legge italiana o di quella del paese del venditore, affidandosi a clausole di scelta del foro o a meccanismi arbitrali come quelli dell’Arbitro Cavallo configurato da alcune federazioni sportive. Trasporti transfrontalieri implicano inoltre il sistema TRACES per la certificazione sanitaria e controlli doganali che presuppongono documentazione impeccabile; un contratto che trascuri di individuare la parte responsabile degli oneri sanitari e dei rischi di fermo animale alla frontiera espone entrambe le parti a spese imprevedibili e a perdite di opportunità competitive se il cavallo doveva prendere parte a gare con date fisse.
La clausola finale che non dovrebbe mai mancare è quella relativo alla legge applicabile e alla risoluzione delle controversie. In assenza di scelta il foro competente potrà essere determinato dal luogo di adempimento dell’obbligazione principale, spesso coincidente con la consegna dell’animale, ma nulla vieta di individuare preventivamente il tribunale del domicilio del venditore o dell’acquirente, o ancora di obbligare le parti a un tentativo di mediazione civile presso un organismo specializzato in controversie equestri prima di adire la magistratura. L’adozione di un foro esclusivo o di una clausola compromissoria arbitrale rappresenta un forte elemento di certezza giuridica: evita duplicazioni di giudizio e riduce i costi, purché entrambe le parti comprendano pienamente le implicazioni di rinunciare a determinate garanzie del processo ordinario.

Modello Contratto Compravendita Cavallo Word
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