In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile contratto di nolo a caldo escavatore Word e PDF editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di contratto di nolo a caldo escavatore.
Contratto di Nolo a Caldo di Escavatore
Nel settore dell’edilizia e delle opere di movimento terra l’espressione nolo a caldo indica il contratto con cui il titolare di un parco macchine mette a disposizione di un cantiere non solo l’escavatore, ma anche il proprio operatore specializzato, assumendosi la gestione tecnica del mezzo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che la copertura assicurativa per i rischi tipici della conduzione. Per comprendere la natura giuridica di questa formula, occorre muovere dal diritto comune dei contratti di locazione di beni mobili registrati, regolati dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile, integrati. quando il servizio comprende prestazioni d’opera e organizzazione di mezzi. dalle norme sul contratto d’appalto e dal sistema di sicurezza sul lavoro. L’escavatore, per dimensioni e potenza, rientra nel novero delle macchine operatrici di cui all’articolo 56 del Codice della strada; il suo impiego è subordinato all’omologazione, all’immatricolazione e alla revisione periodica. Chi lo conduce deve essere munito di patente adeguata oppure di abilitazione di cui all’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012, che disciplina i requisiti formativi per gli addetti alle attrezzature di lavoro. Questa cornice normativa incide direttamente sulla redazione del contratto di nolo a caldo, perché delimita gli obblighi che gravano sul noleggiatore, sull’utilizzatore e sul lavoratore.
Quando l’imprenditore edile decide di ricorrere al nolo a caldo lo fa di regola per ragioni di flessibilità: evita l’investimento iniziale necessario all’acquisto, riduce il carico di ammortamento e beneficia di un operatore già esperto, capace di garantire produttività fin dal primo giorno. Il noleggiatore, dal canto suo, trova nel canone orario o giornaliero una fonte di reddito più remunerativa rispetto al nolo a freddo, perché il servizio dell’uomo macchina genera un valore aggiunto riconosciuto dal mercato. L’equilibrio di questi interessi si riflette nella struttura del corrispettivo: un importo che comprende la disponibilità dell’escavatore, la manodopera, i contributi previdenziali, il carburante, gli oneri di manutenzione e l’assicurazione per responsabilità civile verso terzi. Nelle prassi più evolute il canone si distingue in una quota fissa, destinata a coprire il semplice stand by del mezzo, e una quota variabile legata alle ore effettive di lavoro rilevate dal contatore di bordo o dal sistema di telemetria satellitare. Tale scomposizione consente di governare i periodi in cui l’escavatore è presente in cantiere ma non opera per cause imputabili al committente, come la sospensione dei lavori per maltempo o per carenze di programmazione.
Sul piano giuridico il nolo a caldo viene spesso qualificato come contratto misto che unisce tratti della locazione e dell’appalto di servizi. La prevalenza della prestazione d’opera rispetto alla mera messa a disposizione del bene fa propendere la dottrina per l’applicazione analogica degli articoli 1655 e seguenti sul contratto d’appalto, con la conseguenza che il noleggiatore, pur restando proprietario dell’escavatore, assume l’obbligo di eseguire il lavoro con organizzazione di mezzi e gestione del rischio operativo. Ciò si traduce nell’onere di fornire l’escavatore in perfette condizioni di efficienza, di sostituirlo in caso di guasto, di garantire il rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di adottare tutte le cautele tecniche per prevenire danni a persone e cose. L’utilizzatore, invece, conserva il potere di impartire le direttive riguardanti il risultato finale (ad esempio, il volume di scavo o il profilo della trincea), ma non può ingerirsi nella conduzione tecnica, che resta prerogativa dell’operatore dipendente dal noleggiatore. Questa ripartizione delle competenze ha riflessi diretti sulla responsabilità civile: se il danneggiamento deriva da un difetto del mezzo o da imperizia del manovratore, ne risponde il noleggiatore; se invece la causa è un ordine imprudente del direttore dei lavori del committente, la responsabilità ricade sull’utilizzatore, a meno che non ricorrano concause rilevanti.
Il contratto di nolo a caldo deve inoltre coordinarsi con le norme del decreto legislativo 81/2008, che impongono al datore di lavoro di assicurare la formazione e l’addestramento dell’operatore, la verifica dell’idoneità tecnica dell’escavatore e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Nel nolo a caldo il datore di lavoro dell’operatore coincide con il noleggiatore, mentre il cantiere è organizzato dal committente o dall’appaltatore principale. Questa compresenza di datori di lavoro all’interno dello stesso luogo di lavoro impone l’applicazione del titolo IV del decreto 81, relativo ai cantieri temporanei o mobili, e la conseguente nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale ha il compito di verificare che le imprese presenti cooperino nell’attuazione delle misure di sicurezza. In fase contrattuale è dunque opportuno prevedere clausole che obblighino il noleggiatore a esibire la documentazione attestante la formazione dell’operatore, i libretti di manutenzione del mezzo, l’assicurazione RCT/O e la dichiarazione di conformità CE della macchina.
Sul piano assicurativo, il nolo a caldo richiede una polizza che copra la responsabilità civile dell’operatore e del mezzo e che preveda l’estensione “ricorso terzi” e “rischi del committente”. La clausola “operatività in cantiere” deve contemplare i danni derivanti da cedimento del terreno, rottura di sottoservizi e interferenza con linee elettriche. Poiché l’escavatore può circolare su strada soltanto occasionalmente e in regime di esenzione dal bollo, la polizza RCA verrà integrata da una garanzia macchine operatrici che copra anche il trasporto con carrello o semirimorchio. In conclusione, il contratto dovrebbe esplicitare i massimali, indicare l’obbligo di consegnare gli attestati di copertura e disciplinare la procedura di gestione, attribuendo un termine per la denuncia e stabilendo quale parte sostiene la franchigia.
Una questione particolarmente delicata riguarda il confine tra nolo a caldo e subappalto. Se l’attività dell’operatore si limita alla conduzione del mezzo sotto la direzione del personale del cantiere, si resta nell’ambito del nolo. Se invece il noleggiatore assume un obbligo di risultato, organizzando uomini e mezzi per eseguire una porzione dell’opera, come lo scavo completo della fondazione, il contratto può essere qualificato come subappalto, con applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici e dei limiti alle cessioni di quota parte dei lavori. La distinzione incide sulla necessità di ottenere l’autorizzazione della stazione appaltante, di iscriversi alle categorie SOA e di versare il contributo Anac. Per evitare contestazioni, il contratto deve descrivere con chiarezza che il servizio consiste nell’apprestamento dell’escavatore e del suo operatore, che la responsabilità del risultato rimane al committente e che il noleggiatore non assume compiti di organizzazione complessiva del cantiere.
Un altro elemento da negoziare è la clausola di durata. Nei cantieri di media entità il nolo a caldo viene pattuito a giornata o a settimana, con rinnovo tacito e facoltà di disdetta con preavviso di 24 o 48 ore. Nei grandi lavori infrastrutturali si preferisce un contratto quadro che individua un monte ore complessivo e un periodo massimo di utilizzo, lasciando al committente la facoltà di ordinare il mezzo con preavviso di 48 ore, entro i limiti del plafond. Questa impostazione consente al noleggiatore di pianificare la rotazione del parco macchine e di ridurre i tempi morti, mentre l’utilizzatore mantiene la libertà di adeguare la produzione alle effettive necessità. Il contratto dovrà quindi prevedere meccanismi di rendicontazione dettagliati: un rapportino giornaliero firmato dal capo cantiere, l’upload dei dati di telemetria su una piattaforma condivisa e la fatturazione quindicinale o mensile, per garantire liquidità al fornitore e controllo al committente.
In materia di penali, le parti spesso convengono che il ritardo nella messa a disposizione del mezzo comporti una penale parametrata al costo di fermo del cantiere, mentre il mancato pagamento del canone dia luogo a interessi moratori e al diritto di ritirare l’escavatore senza preavviso. È buona prassi limitare l’ammontare complessivo delle penali al dieci per cento del valore del contratto, onde evitare sproporzioni che potrebbero indurre i giudici a una riduzione ai sensi dell’articolo 1384 del codice civile. Ai fini della certezza dei rapporti giuridici, il contratto deve prevedere la possibilità di sospendere l’esecuzione in caso di inadempimento grave dell’altra parte, nonché la facoltà di risoluzione con comunicazione scritta qualora il ritardo superi un certo numero di giorni.

Fac Simile Contratto di Nolo a Caldo di Escavatore Word
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