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Fac Simile Lettera di Diffida per Merce non Consegnata Word

Aggiornato il 29/09/2026

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In questa pagina è disponibile un fac simile Word di lettera di diffida per merce non consegnata. Il modello può essere utilizzato quando il venditore o fornitore non rispetta il termine di consegna e l’acquirente vuole intimare formalmente l’adempimento, fissando un ultimo termine e indicando le conseguenze dell’ulteriore ritardo.

Il documento deve essere adattato al contratto, alla data di consegna concordata e alla natura dell’acquirente. Per un consumatore che acquista da un professionista si applicano anche le specifiche regole sulla consegna previste dal Codice del consumo.

Fac Simile Lettera di Diffida per Merce non Consegnata Word

Il modello Word può essere modificato inserendo i dati delle parti, il numero dell’ordine o del contratto, la merce acquistata, il termine di consegna, gli importi eventualmente già pagati e il nuovo termine entro il quale si richiede la consegna.

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Fac Simile Lettera di Diffida per Merce non Consegnata Word
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Fac Simile Lettera di Diffida per Merce non Consegnata Word
Fac Simile Lettera di Diffida per Merce non Consegnata Word

Quando utilizzare la diffida ad adempiere

La diffida ad adempiere è disciplinata dall’articolo 1454 del Codice civile. Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte che subisce l’inadempimento può intimare per iscritto alla controparte di eseguire la prestazione entro un termine congruo, dichiarando espressamente che, se il termine trascorre inutilmente, il contratto si intenderà risolto.

La norma prevede, in via generale, un termine non inferiore a quindici giorni. Un termine più breve può essere utilizzato se è stato diversamente pattuito oppure se, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulta comunque congruo. Il testo vigente dell’articolo 1454 del Codice civile specifica questi requisiti.

Non basta però qualsiasi ritardo per determinare necessariamente la risoluzione. L’articolo 1455 del Codice civile stabilisce che il contratto non può essere risolto quando l’inadempimento è di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. La rilevanza della mancata consegna deve quindi essere valutata considerando durata del ritardo, natura della merce, termine pattuito e utilità che la prestazione conserva per l’acquirente.

Acquisto di un consumatore: la regola dei 30 giorni

Quando l’acquirente è un consumatore e il venditore è un professionista trova applicazione anche l’articolo 61 del Codice del consumo. Se le parti non hanno concordato una diversa data, il professionista deve consegnare i beni senza ritardo ingiustificato e comunque entro trenta giorni dalla conclusione del contratto.

Se la consegna non avviene entro la data concordata o entro i trenta giorni, il consumatore deve normalmente invitare il venditore a effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se anche questo termine scade senza consegna, può risolvere il contratto e ottenere il rimborso delle somme versate. La procedura è illustrata anche nella pagina ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla consegna dei beni.

In alcuni casi il consumatore può risolvere il contratto senza concedere un ulteriore termine, per esempio quando il professionista abbia espressamente rifiutato di consegnare oppure quando il rispetto della data concordata sia essenziale in base alle circostanze o perché il consumatore lo aveva chiarito prima della conclusione del contratto.

Il termine minimo di quindici giorni previsto dall’articolo 1454 del Codice civile non deve quindi essere confuso con il termine supplementare previsto dall’articolo 61 del Codice del consumo. Se il documento viene impostato espressamente come diffida ad adempiere ex articolo 1454, occorre rispettarne i requisiti; se il consumatore utilizza il rimedio speciale dell’articolo 61, il termine deve essere appropriato alle circostanze concrete.

Come compilare la lettera

La diffida deve identificare correttamente mittente e destinatario. Se l’acquisto è stato effettuato online, è importante individuare il soggetto che figura realmente come venditore nel contratto o nella conferma d’ordine, che può non coincidere con il marketplace attraverso il quale è stato effettuato l’acquisto.

Nel testo è opportuno riportare numero e data dell’ordine o del contratto, descrizione della merce, prezzo, importi già versati, modalità di pagamento e data di consegna concordata. Se non era stata fissata una data specifica e si tratta di una vendita a un consumatore, può essere richiamato il termine previsto dall’articolo 61 del Codice del consumo.

È utile indicare anche eventuali precedenti comunicazioni con il venditore, senza però appesantire la lettera con informazioni irrilevanti. La parte essenziale è la richiesta: deve risultare in modo inequivocabile entro quale termine si pretende la consegna e quali conseguenze si intendono far derivare dall’ulteriore inadempimento.

Se si utilizza la diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, il testo deve contenere chiaramente anche la dichiarazione che, decorso inutilmente il termine assegnato, il contratto si intenderà risolto. Una semplice frase come “sollecito la consegna al più presto” non produce lo stesso effetto.

Consegna oppure rimborso: scegliere la richiesta corretta

Prima dell’invio occorre decidere quale risultato si vuole ottenere. La diffida ad adempiere è appropriata quando l’acquirente ha ancora interesse a ricevere la merce e concede al venditore un’ultima possibilità di effettuare la consegna.

Se invece il contratto è già stato validamente risolto, oppure ricorrono i presupposti che consentono al consumatore di risolverlo senza concedere un nuovo termine, la richiesta può essere incentrata sulla restituzione delle somme versate. Non è opportuno utilizzare contemporaneamente formule incompatibili, chiedendo senza distinzione consegna immediata, annullamento, recesso e risoluzione.

Quando si vuole soltanto contestare formalmente il ritardo senza dichiarare che il contratto dovrà risolversi alla scadenza del termine, può essere più appropriata una lettera di contestazione dell’inadempimento contrattuale. Se lo scopo è formulare una richiesta scritta di adempimento senza collegarla alla risoluzione automatica del contratto, è invece possibile valutare una lettera di messa in mora.

Come inviare la diffida

L’articolo 1454 richiede che la diffida sia formulata per iscritto. Per poter dimostrare in seguito il contenuto e la ricezione è quindi opportuno utilizzare un mezzo adeguatamente documentabile, normalmente una raccomandata con avviso di ricevimento oppure una PEC inviata al domicilio digitale del destinatario.

Se il venditore è un’impresa, è opportuno verificare la denominazione esatta e il domicilio digitale risultante dai registri pubblici anziché utilizzare automaticamente un indirizzo email trovato nella pagina commerciale del sito. La comunicazione dovrebbe essere inviata al soggetto che ha assunto l’obbligazione di consegna.

Email ordinaria e messaggi possono essere utili per i normali solleciti e possono assumere rilievo probatorio in base alle circostanze, ma, quando si vuole produrre l’effetto previsto dall’articolo 1454, è prudente utilizzare un canale che renda più semplice dimostrare invio, ricezione, data e contenuto della comunicazione.

Quali documenti conservare

Insieme a una copia della diffida è opportuno conservare contratto o conferma dell’ordine, preventivo accettato, fattura quando disponibile, ricevuta del pagamento, comunicazioni relative alla data di consegna e precedenti solleciti. Devono essere conservate anche la ricevuta della raccomandata oppure le ricevute PEC.

Se il venditore sostiene di avere già spedito la merce, è utile conservare anche le informazioni di tracciamento e le eventuali comunicazioni del vettore. Questi elementi possono essere importanti per stabilire se vi sia stato realmente un inadempimento della consegna e a chi sia imputabile.

Cosa succede se il termine scade senza consegna

Se una diffida ai sensi dell’articolo 1454 è stata formulata correttamente e ne ricorrono i presupposti, il contratto si risolve di diritto allo scadere infruttuoso del termine assegnato. Ciò non significa però che ogni questione tra le parti sia automaticamente definita o che la lettera provi da sola l’esistenza e la gravità di qualunque inadempimento.

Se il prezzo è già stato versato, l’acquirente può chiedere la restituzione delle somme dovute in conseguenza della risoluzione. Per il consumatore che esercita i diritti previsti dall’articolo 61 del Codice del consumo, il professionista deve rimborsare senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.

Un eventuale risarcimento del danno non è automatico. Chi lo richiede deve poter dimostrare i presupposti della responsabilità e il pregiudizio concretamente subito. Per esempio, nell’ambito di rapporti tra imprese possono assumere rilievo costi documentati sostenuti per acquistare urgentemente la stessa merce da un altro fornitore o altre conseguenze direttamente riconducibili all’inadempimento.

Diffida per una fornitura tra imprese

Quando la mancata consegna riguarda rapporti tra imprese, il Codice del consumo normalmente non trova applicazione. Occorre verificare innanzitutto il contratto, le condizioni generali, il termine di consegna, eventuali clausole risolutive, penali, cause di forza maggiore e modalità concordate per le comunicazioni.

Per forniture periodiche o continuative devono inoltre essere considerate le specifiche regole del rapporto. In questi casi può essere utile confrontare la situazione con il fac simile di contratto di fornitura, soprattutto per individuare quali obblighi siano stati pattuiti e se il ritardo riguardi una singola consegna o comprometta l’intero rapporto. Quando il valore economico è elevato, la consegna è essenziale per altre commesse o esistono contestazioni sulla responsabilità del ritardo, è opportuno verificare il testo della diffida prima dell’invio, perché la scelta tra richiesta di adempimento e risoluzione può produrre conseguenze rilevanti sul rapporto contrattuale.

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