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Fac Simile Lettera di Diffida per Merce non Consegnata Word

Aggiornato il 18/04/2025

In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile lettera di diffida per merce non consegnata Word e PDF editabile da compilare e stampare.

Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di diffida per merce non consegnata.

Diffida per Merce non Consegnata

La diffida ad adempiere rappresenta, nell’esperienza quotidiana dei rapporti commerciali, l’arma più incisiva che l’ordinamento mette a disposizione di chi, pur avendo adempiuto le proprie obbligazioni, si trova davanti a una controparte che non rispetta il patto, come accade ogni volta che la merce acquistata non viene consegnata. Si tratta di un’intimazione formale con la quale il creditore invita il debitore a eseguire la prestazione dovuta e allo stesso tempo lo avverte che, se entro un termine ritenuto congruo l’obbligo non verrà soddisfatto, il contratto si considererà sciolto di diritto. In questo quadro il compratore si libera definitivamente da ulteriori vincoli, può recuperare le somme versate e, soprattutto, ottiene la possibilità di rivalersi per i danni subiti senza le incertezze che spesso accompagnano l’accertamento giudiziale dell’inadempimento.

La disciplina è contenuta nell’articolo 1454 del Codice civile, dove il legislatore, con formula tanto essenziale quanto potente, consente alla parte fedele del contratto di intimare per iscritto l’adempimento in un termine che non può scendere sotto i quindici giorni, salvo che le parti abbiano pattuito diversamente o che la natura del negozio o gli usi commerciali giustifichino un periodo più breve. Il medesimo articolo sancisce che, trascorsi infruttuosamente i giorni concessi, il contratto si intende senz’altro risolto, senza bisogno di ulteriori pronunce. Ciò significa che non occorre recarsi dal giudice per ottenere la dichiarazione di scioglimento: sarà sufficiente provare l’avvenuto invio della diffida, il decorso del termine e l’assenza di adempimento per far valere tutti gli effetti conseguenti, inclusa la restituzione del prezzo e l’eventuale risarcimento.

La diffida trova applicazione in un’ampia gamma di situazioni contrattuali. Il caso paradigmatico è proprio la mancata consegna di un bene, materiale o digitale, acquistato dal consumatore o da un’impresa. Può trattarsi del privato che ha ordinato un elettrodomestico e lo aspetta invano, ma anche dell’imprenditore che ha comprato un macchinario indispensabile per rispettare le commesse dei propri clienti. È diffusa inoltre nell’ambito dei contratti di fornitura continuativa: si pensi al cliente di un operatore telefonico che, riscontrando la violazione di clausole essenziali, diffidi la compagnia a ripristinare i servizi pattuiti, riservandosi di sciogliere il rapporto se l’intervento non avviene in tempi certi. In tutti questi scenari la diffida svolge una funzione duplice, perché da un lato sollecita il debitore a eseguire la prestazione con l’urgenza che solo un atto formale può imporre, dall’altro apre la strada a una rapida uscita dal contratto qualora l’inadempimento si riveli irreversibile.

Scrivere una diffida, proprio in virtù degli effetti che produce, richiede cure particolari sia sul piano sostanziale sia su quello formale. Il documento deve innanzitutto identificare con precisione le parti e il titolo contrattuale, specificando numero d’ordine, data di stipula e oggetto della prestazione. È poi necessario descrivere con chiarezza i fatti rilevanti: la data prevista per la consegna, gli eventuali solleciti bonari, le circostanze che dimostrano l’assenza della merce. La parte centrale ospita l’intimazione vera e propria, cioè la richiesta di adempiere entro il termine indicato, accompagnata dalla dichiarazione secondo cui, spirato quel lasso di tempo senza risultato, il contratto si considererà ipso iure risolto ai sensi dell’articolo 1454. Occorre infine una formula di riserva espressa dei diritti risarcitori, giacché la risoluzione non basta da sola a compensare le perdite patite; il creditore dovrà poter pretendere il ristoro del danno emergente e del lucro cessante, per esempio quando la mancata consegna di materiali ha imposto l’acquisto urgente da un terzo a prezzo superiore oppure ha provocato penali con altri clienti.

La scelta degli strumenti di trasmissione riveste un valore cruciale, perché la diffida deve giungere al debitore in modo da conferire certezza giuridica sull’identità del mittente, sulla data di spedizione e di ricezione e sul contenuto integrale della comunicazione. Per questo il ricorso alla raccomandata resta un grande classico, capace di attestare la data di spedizione e quella di consegna. Negli ultimi anni, però, la Posta Elettronica Certificata ha assunto un ruolo dominante, soprattutto tra operatori economici e professionisti dotati di indirizzo PEC. Il messaggio PEC, grazie alle ricevute di accettazione e di consegna generate automaticamente dal sistema, offre la stessa efficacia probatoria della raccomandata ma con la rapidità del canale digitale, garantendo al mittente un immediato riscontro cronologico che diventa prezioso quando i termini decorrono al secondo. Non è invece prudente affidarsi a telefonate, mail ordinarie o, peggio, sistemi di messaggistica istantanea, perché in caso di contestazione risulterebbe difficile dimostrare la ricezione e l’immutabilità del testo.

Molti temono che l’invio di una diffida possa segnare un punto di non ritorno nei rapporti con il venditore. In realtà lo strumento non va interpretato come un atto di guerra, bensì ma un forte incentivo alla collaborazione. Spesso la controparte, una volta ricevuta la lettera, coinvolge il proprio legale di fiducia per comprendere i margini di intervento e la migliore strategia difensiva. Il contatto tra professionisti favorisce soluzioni negoziate che possono rivelarsi più vantaggiose di una lunga battaglia giudiziaria. È tutt’altro che raro che, a seguito della diffida, il venditore organizzi una consegna immediata o proponga un accordo transattivo comprendente uno sconto, un upgrade del bene o il rimborso delle somme già corrisposte, magari accompagnato dall’impegno a una consegna parziale o scaglionata quando la produzione non consente di soddisfare subito l’intero ordine.  Quando invece il debitore resta silente o nega la propria responsabilità, il decorso del termine fa scattare automaticamente la risoluzione del contratto. Da quel momento il creditore può agire in via monitoria per ottenere un decreto ingiuntivo di restituzione delle somme versate o dei titoli di credito eventualmente emessi; può inoltre promuovere un giudizio risarcitorio documentando il nesso causale tra l’inadempimento e il pregiudizio subito. La presenza della diffida, unitamente alle ricevute di invio e di ricezione, costituisce prova dirimente sia della gravità dell’inadempimento sia dell’irreversibilità del vincolo. Ciò riduce le occasioni di contenzioso sulle questioni preliminari, perché il giudice non deve accertare la sussistenza del contratto né il momento in cui si è sciolto, ma può concentrarsi subito sull’ammontare del danno.

È importante ricordare che la diffida si differenzia dalla mera costituzione in mora di cui all’articolo 1219 del Codice civile. La messa in mora serve a far decorrere gli interessi e a imputare al debitore la responsabilità per l’eventuale impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione, ma non produce la risoluzione automatica. La diffida, invece, integra la messa in mora nelle proprie premesse e aggiunge l’effetto risolutorio, costituendo perciò un rimedio più radicale riservato ai casi in cui la prestazione sia ancora possibile ma l’interesse del creditore esige una definizione rapida e definitiva del rapporto.

Sul piano preventivo, vale la pena sottolineare che una corretta redazione del contratto riduce sensibilmente il rischio di contenzioso. Clausole chiare in ordine ai termini di consegna, alle cause di forza maggiore, alle penali e alle modalità di comunicazione formale inducono le parti a rispettare gli impegni e offrono un riferimento certo al momento di valutare la gravità dell’inadempimento. Però, anche la pattuizione più accurata non può escludere del tutto la possibilità di ritardi o mancate consegne, legate a fattori produttivi, logistici o di mercato. Proprio per questo la diffida ad adempiere rimane uno strumento indispensabile, visto che consente di adattare la risposta del creditore all’evoluzione concreta degli eventi senza attendere i lunghi tempi di un processo e senza rinunciare alla tutela integrale dei propri diritti.

Fac Simile Lettera di Diffida per Merce non Consegnata Word
Fac Simile Lettera di Diffida per Merce non Consegnata Word

Fac Simile Lettera di Diffida per Merce non Consegnata Word

Il fac simile lettera di diffida per merce non consegnata Word presente in questa pagina può essere scaricato e compilato inserendo i dati indicati in precedenza.

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