In questa pagina sono disponibili un fac simile di mandato con rappresentanza in formato Word e un modello PDF editabile da compilare e stampare. Il documento serve a regolare il rapporto con cui il mandante incarica il mandatario di compiere uno o più atti giuridici per suo conto, attribuendogli anche il potere di agire in suo nome nei limiti stabiliti.
Si tratta di fac simile liberamente adattabili e non di moduli ufficiali. Il mandato e il potere di rappresentanza devono essere distinti con attenzione, soprattutto quando il mandatario deve compiere atti per i quali la legge richiede una forma particolare.
Modello Mandato con Rappresentanza Word
La versione Word è indicata quando occorre modificare l’oggetto dell’incarico, i poteri attribuiti, la durata, il compenso, la possibilità di sostituzione o le clausole relative alla cessazione del rapporto.
Fac Simile Mandato con Rappresentanza PDF Editabile
Il PDF editabile consente di compilare direttamente i dati mancanti mantenendo la struttura predisposta. Prima della firma è opportuno verificare che tutti i poteri indicati nel modello corrispondano effettivamente a quelli che il mandante intende attribuire.

Come funziona il mandato con rappresentanza
Secondo l’articolo 1703 del Codice civile, il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. Non è quindi corretto includere già nella definizione generale del mandato l’espressione “in nome e per conto”, perché il potere di agire anche in nome del mandante caratterizza la rappresentanza.
L’articolo 1704 del Codice civile stabilisce infatti che, quando al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, trovano applicazione anche le norme sulla rappresentanza. Se il rappresentante agisce nei limiti dei poteri conferiti e rende chiaro al terzo di operare in nome del mandante, gli effetti dell’atto si producono direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo.
Nel mandato senza rappresentanza, invece, il mandatario agisce in nome proprio. Di conseguenza, secondo l’articolo 1705 del Codice civile, acquista personalmente i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti conclusi con i terzi, ferme le successive regole relative ai rapporti con il mandante.
Differenza tra mandato e procura
Mandato e procura sono istituti collegati, ma non coincidenti. Il mandato è un contratto e disciplina principalmente il rapporto interno tra mandante e mandatario, cioè l’incarico, gli obblighi delle parti, il compenso e le modalità di esecuzione.
La procura è invece l’atto con cui viene attribuito il potere di rappresentanza nei rapporti con i terzi. Il mandato e la procura possono risultare dallo stesso documento, ma svolgono funzioni differenti.
Questa distinzione è particolarmente importante perché, ai sensi dell’articolo 1392 del Codice civile, la procura deve rispettare la forma prevista per il contratto che il rappresentante deve concludere. Un semplice fac simile sottoscritto privatamente non è quindi sufficiente per qualsiasi operazione.
Per esempio, se il rappresentante deve intervenire nella vendita di un immobile, occorre utilizzare una procura con la forma richiesta per tale atto. Per questa esigenza è disponibile anche il fac simile di procura speciale a vendere un immobile, tenendo presente che per il conferimento effettivo della procura immobiliare devono essere rispettate le formalità previste dalla legge.
Come compilare il mandato con rappresentanza
La parte più importante del documento è la descrizione dell’incarico e dei poteri del mandatario. Formule eccessivamente generiche possono creare incertezza sia nei rapporti tra le parti sia nei confronti dei terzi.
- Mandante: indicare nome, cognome o denominazione, indirizzo o sede, codice fiscale ed eventuali altri dati identificativi.
- Mandatario: inserire i dati completi del soggetto che riceve l’incarico.
- Oggetto: descrivere gli atti giuridici che il mandatario deve compiere e l’affare cui si riferisce l’incarico.
- Poteri di rappresentanza: specificare entro quali limiti il mandatario può agire in nome del mandante, evitando di attribuire poteri ulteriori rispetto a quelli effettivamente necessari.
- Sostituzione: stabilire se il mandatario possa farsi sostituire e, se necessario, indicare limiti e condizioni.
- Durata: indicare il termine oppure collegare la cessazione al completamento dell’affare.
- Compenso: precisare se il mandato è gratuito oppure indicare compenso, modalità di pagamento e rimborso delle spese.
- Rendiconto: disciplinare modalità e tempi con cui il mandatario deve riferire sull’attività svolta e consegnare al mandante quanto ricevuto in esecuzione dell’incarico.
- Revoca e rinuncia: definire, nel rispetto della disciplina applicabile, modalità di comunicazione e conseguenze della cessazione anticipata.
Il mandato è gratuito o a pagamento
In assenza di una diversa previsione non bisogna presumere che il mandato sia gratuito. L’articolo 1709 del Codice civile stabilisce che il mandato si presume oneroso. Se le parti intendono renderlo gratuito è quindi opportuno dichiararlo espressamente nel contratto.
Quando il mandato è oneroso è consigliabile indicare importo o criterio di determinazione del compenso, termini di pagamento e disciplina delle spese. Il mandante, salvo le regole applicabili al caso concreto, deve inoltre fornire i mezzi necessari all’esecuzione dell’incarico e rimborsare le anticipazioni effettuate dal mandatario secondo quanto previsto dagli articoli 1719 e 1720 del Codice civile.
Obblighi del mandatario e rendiconto
Il mandatario deve eseguire l’incarico con la diligenza richiesta dall’articolo 1710 del Codice civile e rispettare i limiti del mandato. Deve inoltre comunicare al mandante le circostanze sopravvenute che possano determinare la modifica o la revoca dell’incarico.
Un aspetto importante riguarda il rendiconto. L’articolo 1713 prevede che il mandatario renda al mandante il conto del proprio operato e gli rimetta tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Il fac simile disponibile prevede un rendiconto su richiesta del mandante: questa clausola non deve essere interpretata come un’esclusione degli obblighi previsti dalla legge.
Il modello attribuisce inoltre al mandatario la facoltà di farsi sostituire da altre persone con gli stessi poteri. Questa previsione deve essere mantenuta soltanto quando il mandante intende effettivamente consentire la sostituzione, tenendo conto della disciplina dell’articolo 1717 del Codice civile.
Revoca, rinuncia e cessazione del mandato
Tra le cause di estinzione previste dall’articolo 1722 del Codice civile rientrano la scadenza del termine, il compimento dell’affare, la revoca del mandante e la rinuncia del mandatario. La norma contempla inoltre la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario, con una specifica eccezione per il mandato relativo ad atti inerenti all’esercizio di un’impresa quando l’attività continua.
Revoca e rinuncia non devono essere considerate automaticamente prive di conseguenze economiche. La disciplina varia, tra l’altro, in relazione alla durata, all’onerosità del mandato e all’eventuale conferimento anche nell’interesse del mandatario o di terzi.
Nel fac simile scaricabile è presente una clausola che consente il recesso con preavviso e prevede una penale a carico della parte recedente. La penale non è una conseguenza prevista automaticamente dalla legge: va compilata e mantenuta soltanto se le parti intendono effettivamente inserirla e dopo averne valutato la compatibilità con le regole applicabili al rapporto.
Firma, forma e utilizzo del documento
Per un normale incarico che non richiede forme particolari, le parti possono utilizzare una scrittura privata, identificando con precisione l’incarico e sottoscrivendo il documento. È opportuno predisporre una copia completa per ciascuna parte e conservare insieme al contratto eventuali allegati che descrivono i poteri conferiti.
Quando il mandatario deve esercitare la rappresentanza nei confronti di terzi, questi ultimi possono chiedergli di dimostrare i propri poteri. Se la rappresentanza risulta da un documento scritto, l’articolo 1393 del Codice civile consente al terzo di richiederne una copia firmata dal rappresentante.
Se l’atto da compiere richiede una particolare forma, autenticazione, intervento notarile o specifica procura, questo modello generico non è sufficiente da solo. La verifica è particolarmente importante per compravendite immobiliari, donazioni e altri atti soggetti a requisiti formali specifici.
Registrazione del mandato
Non è corretto affermare in termini generali che un contratto di mandato non debba mai essere registrato. Il trattamento ai fini dell’imposta di registro dipende dalla forma dell’atto, dal suo contenuto e dalle prestazioni previste.
La Tariffa, Parte I, articolo 9 del D.P.R. 131/1986 comprende tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso gli atti, non diversamente disciplinati, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Prima di concludere che la registrazione non sia necessaria è quindi opportuno verificare le caratteristiche concrete del mandato e il relativo trattamento fiscale.