In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile mandato a vendere immobile Word e PDF editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di contratto noleggio ponteggio.
Mandato a Vendere Immobile
Vendere casa tramite un’agenzia è un’operazione che coinvolge diversi passaggi di natura legale, oltre a richiedere una serie di valutazioni strategiche legate all’andamento dei prezzi, alla promozione dell’immobile e alla scelta del professionista più adatto a guidare il venditore in questo percorso. Chi decide di affidarsi a un agente immobiliare, infatti, si trova di fronte a due formule contrattuali differenti: l’incarico di mediazione e il mandato di vendita, o mandato a vendere. Non sempre, però, chi intraprende una trattativa di compravendita è a conoscenza delle distinzioni nette che intercorrono tra le due tipologie, e ciò può generare fraintendimenti o scelte non perfettamente consapevoli. Conoscere la differenza tra incarico di mediazione e mandato di vendita è fondamentale per tutelare al meglio i propri interessi, per comprendere le responsabilità che ciascuna delle parti assume e per rendere più agevole il rapporto con l’agenzia immobiliare, la cui professionalità è cruciale per concludere la transazione in modo sereno e con un risultato soddisfacente.
Per capire meglio di cosa si parli, occorre innanzitutto soffermarsi sulla natura dell’incarico di mediazione. Questa tipologia contrattuale trova il proprio fondamento negli articoli 1321 e seguenti del Codice Civile, in cui si disciplina il negozio giuridico che viene posto in essere quando un soggetto, proprietario di un immobile o comunque avente diritto alla sua disposizione, decide di affidare a un mediatore l’incarico di mettere in contatto due o più parti interessate a concludere una compravendita o un contratto d’affitto. Il mediatore opera in un regime di neutralità, in quanto non è legato da vincoli di rappresentanza o collaborazione con alcuna delle parti coinvolte. L’articolo 1754 del Codice Civile sottolinea questa peculiarità, stabilendo che il mediatore, per esercitare la professione, deve essere iscritto nell’apposito registro della Camera di Commercio e deve agire a tutela dell’equilibrio della trattativa, senza preferenze. Il suo compenso, ossia la provvigione, si genera solamente se l’operazione va a buon fine e, di norma, è a carico di entrambe le parti coinvolte, secondo percentuali e accordi presi precedentemente o stabiliti dal mercato immobiliare locale. La forma dell’incarico di mediazione può essere sia orale che scritta, ma nella pratica immobiliare si predilige quasi sempre la stesura di un documento formale, nel quale vengono precisati i dati anagrafici del venditore e quelli dell’agente, la descrizione dell’immobile, completa di pertinenti informazioni catastali e urbanistiche, e le dichiarazioni di conformità da parte del proprietario riguardo allo stato dell’immobile. Vengono inoltre evidenziati il prezzo richiesto, le provvigioni dovute e le tempistiche entro cui si auspica che l’operazione di compravendita vada a buon fine. Questo documento ricopre un ruolo essenziale anche in vista di future verifiche, perché diventa la base contrattuale su cui si fondano i diritti e i doveri di ciascuna parte. L’agente immobiliare, infatti, non gode di un potere decisionale sulla vendita in sé, né può vincolare il proprietario a determinate scelte: il suo compito è favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta, mettendo in atto strategie di promozione e assistendo il venditore durante il processo di negoziazione fino alla fase della proposta di acquisto e del rogito.
Passando invece al mandato di vendita, occorre evidenziare come quest’ultimo rappresenti un istituto giuridico diverso, disciplinato dall’articolo 1703 del Codice Civile. Il testo normativo stabilisce che il mandato è il contratto mediante il quale una parte, definita mandante, affida all’altra, chiamata mandatario, l’incarico di compiere uno o più atti giuridici per proprio conto. La differenza sostanziale rispetto all’incarico di mediazione risiede proprio nella possibilità, da parte del mandatario, di agire con poteri che possono arrivare fino alla rappresentanza. In altre parole, il mandatario, se ha ricevuto un mandato con rappresentanza, potrà esercitare un certo grado di autonomia decisionale e concludere contratti in nome e per conto del mandante, entro i limiti stabiliti nel testo del mandato stesso. Se, invece, il mandatario non ha ricevuto la procura, egli dovrà comunque trasferire gli effetti dell’accordo al mandante, ma agirà a proprio nome, restando obbligato a compiere tutte le formalità necessarie affinché i vantaggi e le conseguenze dell’operazione ricadano su chi l’ha incaricato. Questo tipo di accordo fra proprietario e agenzia immobiliare comporta un rapporto di fiducia più stretto, descritto spesso come “di collaborazione e dipendenza”, poiché l’agente, in qualità di mandatario, indirizza la trattativa come se fosse il venditore stesso, seguendo le direttive e i limiti stabiliti dal mandato. Di solito, in questo tipo di rapporto, il proprietario è tenuto a fornire tutti i documenti utili, a coprire eventuali costi sostenuti dal mandatario e a corrispondere il compenso pattuito, oltre a eventuali rimborsi spese. Il mandatario, a sua volta, ha l’obbligo di rispettare i limiti del mandato, di operare con diligenza professionale e di informare prontamente il mandante sull’andamento delle trattative. La durata del mandato è in genere definita dalle parti e può variare dai sei mesi all’anno, ma la legge non impone un termine standard. È consigliabile che il contratto non preveda un rinnovo automatico, per evitare di vincolare eccessivamente il venditore qualora la collaborazione non risulti proficua. Se durante il periodo di validità del mandato, il mandante decide di non procedere più con la vendita o di vendere l’immobile in via privata, è necessario procedere alla revoca formale dell’incarico, solitamente per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Occorre però tenere presente che la revoca può comportare il pagamento di una penale o, quantomeno, il rimborso delle spese sostenute dall’agenzia, a seconda di quanto pattuito nel contratto. Uno degli aspetti centrali del mandato di vendita è la scelta relativa all’esclusiva. Spesso, il timore di essere vincolati a un’unica agenzia porta i proprietari a non voler sottoscrivere un mandato di esclusiva, nella convinzione che, in questo modo, l’immobile possa avere maggiori possibilità di raggiungere una platea più vasta di potenziali acquirenti. In realtà, quando un’agenzia immobiliare lavora con un mandato in esclusiva, tende a investire maggiori risorse nella promozione dell’immobile, consapevole che i benefici di un’eventuale vendita ricadranno esclusivamente su di essa. L’agente, poi, si sente incentivato a lavorare con la massima professionalità e con tempi più celeri, dal momento che l’esclusiva garantisce un rapporto più stretto con il cliente e un maggior controllo sulle strategie di marketing. D’altro canto, il venditore trova nell’agente un riferimento unico, evitando la frammentazione delle informazioni e il rischio di proposte sovrapposte o contraddittorie. L’ideale, pertanto, sarebbe valutare con attenzione quale agenzia offre il servizio più adatto alle proprie esigenze, verificando il suo track record di vendite, le competenze e la trasparenza contrattuale, in modo da accordarle la fiducia necessaria.
L’esistenza di due forme contrattuali differenti comporta anche differenze a livello di remunerazione e responsabilità. Con l’incarico di mediazione, l’agente viene pagato soltanto se riesce a concludere con successo la compravendita, mentre con il mandato di vendita può esistere un compenso, stabilito contrattualmente, dovuto anche in caso di mancata conclusione dell’affare, soprattutto se il venditore decide di non proseguire nella trattativa o revoca il mandato in modo unilaterale. Tale aspetto va esaminato con cura prima della firma, per evitare spiacevoli sorprese o contenziosi. Inoltre, all’interno del mandato di vendita, è frequente che vengano definiti in modo specifico l’eventuale rimborso delle spese sostenute dal mandatario per pubblicizzare l’immobile, per la redazione di documentazioni aggiuntive o per altre attività finalizzate alla vendita. Il mediatore che ha un mandato di rappresentanza, inoltre, può concludere la vendita in nome e per conto del mandante, ma deve agire nel rispetto di quanto previsto nelle clausole. Questo potere decisionale rappresenta un forte elemento di differenziazione rispetto all’incarico di mediazione, in cui l’agente si limita a mettere in contatto le parti, senza spingersi a concludere l’accordo in vece del proprietario.
Per chiunque si accinga a vendere un immobile, è fondamentale comprendere quale forma di collaborazione risponda meglio alle proprie esigenze. Se si desidera mantenere il pieno controllo sulle decisioni e non concedere a terzi la possibilità di concludere contratti in nome proprio, l’incarico di mediazione può essere la scelta più indicata. Se, al contrario, si predilige un rapporto di fiducia più stretto e si vuole delegare all’agente un potere di firma più ampio, il mandato di vendita rappresenta una soluzione che, se gestita con professionalità, alleggerisce il venditore da numerose incombenze, lasciando che sia il mandatario a curare ogni passaggio, dalla negoziazione alla firma del contratto preliminare.
Da un punto di vista puramente pratico, è importante sottolineare che, al di là della forma contrattuale scelta, la qualità del servizio offerto dall’agenzia immobiliare gioca un ruolo decisivo. Poter contare su professionisti che conoscono a fondo il mercato, sanno effettuare una valutazione corretta dell’immobile, padroneggiano le tecniche di marketing e dispongono di un network di potenziali acquirenti o canali di pubblicità ben rodati, rende più probabile trovare acquirenti interessati in tempi ragionevoli e con un margine di guadagno ottimale.

Fac Simile Mandato a Vendere Immobile Word
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