In questa pagina è disponibile un modello Word di scrittura privata per documentare la vendita di un trattore agricolo tra privati. Il fac simile consente di identificare venditore e acquirente, descrivere il mezzo, indicare prezzo e pagamento e riportare le condizioni conosciute del trattore al momento della consegna.
Se il trattore è immatricolato come macchina agricola, la scrittura privata non sostituisce l’aggiornamento della carta di circolazione previsto per il trasferimento di proprietà. Prima della vendita devono inoltre essere verificate le condizioni di sicurezza del mezzo e l’effettiva possibilità di intestarlo all’acquirente.
Fac Simile Scrittura Privata Vendita Trattore Agricolo Word
La versione Word può essere modificata inserendo i dati delle parti, targa e numero di telaio, ore indicate dal contaore, prezzo, modalità di pagamento, difetti conosciuti, documenti consegnati ed eventuali condizioni particolari concordate.

Quando utilizzare questo modello
Il fac simile è destinato a una vendita effettivamente conclusa tra soggetti che agiscono come privati. Può servire come prova delle condizioni concordate, del prezzo e dello stato del mezzo alla data della consegna.
Se invece il trattore viene ceduto nell’esercizio di un’attività agricola o di un’altra impresa, la vendita non deve essere trattata automaticamente come una normale compravendita tra privati. L’articolo 1 del D.P.R. 633/1972 assoggetta all’IVA le cessioni effettuate nell’esercizio di imprese, comprese le attività agricole nelle condizioni previste dalla normativa. In questo caso devono essere verificati fatturazione e trattamento fiscale con riferimento alla posizione concreta del venditore.
Per la vendita di un bene mobile che non richiede gli adempimenti specifici previsti per una macchina agricola può essere utilizzato anche il modello generico di vendita tra privati.
Sicurezza del trattore prima della vendita
La clausola contrattuale non può essere utilizzata per superare gli obblighi di sicurezza applicabili alle attrezzature di lavoro. L’articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 vieta la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza.
Per le macchine costruite o messe in servizio al di fuori della disciplina delle direttive europee di prodotto richiamata dall’articolo 70, l’articolo 72 stabilisce inoltre che chi le vende deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità ai requisiti di sicurezza dell’Allegato V al momento della consegna.
Per i trattori più datati occorre quindi verificare concretamente la presenza e l’efficienza delle protezioni richieste, comprese, quando applicabili, quelle contro il rischio di ribaltamento e i sistemi di ritenzione del conducente. Non è sufficiente inserire nel contratto una dichiarazione con cui l’acquirente afferma che provvederà successivamente alla messa a norma.
Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello n. 1/2017, ha chiarito che la circolazione di attrezzature non conformi può essere ammessa fuori dal divieto soltanto in situazioni particolari, senza previsione di utilizzo e con un esclusivo e documentato fine demolitorio oppure riparatorio per la successiva messa a norma.
Una semplice vendita “nello stato in cui si trova” o con formula “visto e piaciuto” non rende quindi utilizzabile come attrezzatura di lavoro un trattore che non possiede i requisiti di sicurezza richiesti.
Clausola visto e piaciuto e difetti conosciuti
Nella vendita tra privati è possibile descrivere il trattore come visionato e accettato nelle condizioni in cui si trova. La clausola visto e piaciuto non deve però essere intesa come un’esclusione assoluta di qualsiasi responsabilità.
Il Codice civile disciplina la garanzia per i vizi della cosa venduta e stabilisce, tra l’altro, che il patto con cui la garanzia viene esclusa o limitata non ha effetto se il venditore ha taciuto in mala fede vizi che conosceva. È quindi preferibile indicare nel contratto eventuali problemi già noti, come anomalie meccaniche, perdite, malfunzionamenti, difetti delle protezioni o interventi da effettuare.
La descrizione trasparente dello stato del mezzo tutela entrambe le parti meglio di una formula generica.
Come compilare la scrittura privata
Il documento dovrebbe identificare con precisione sia le parti sia il trattore. È opportuno inserire:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale di venditore e acquirente;
- marca, modello e versione del trattore;
- numero di telaio;
- targa, se il mezzo è immatricolato;
- potenza e altri dati tecnici utili riportati sulla carta di circolazione;
- ore indicate dal contaore, se presente;
- eventuali attrezzature, accessori o dotazioni comprese nella vendita;
- difetti e anomalie conosciuti;
- prezzo pattuito e modalità di pagamento;
- data della consegna del mezzo;
- documentazione consegnata all’acquirente;
- luogo, data e firme delle parti.
Per un trattore il dato del contaore è normalmente più significativo dei “chilometri percorsi” indicati nei modelli destinati agli autoveicoli. Se il contaore è assente, guasto o sostituito, è opportuno riportarlo chiaramente senza formulare dichiarazioni sulla percorrenza che non possono essere verificate.
Non è necessario che la scrittura privata sia firmata alla presenza di testimoni per il solo fatto che riguarda un trattore. Può essere redatta in due originali, uno per ciascuna parte.
Passaggio di proprietà della macchina agricola
Quando il trattore è immatricolato come macchina agricola, la compravendita non si conclude sul piano amministrativo con la sola firma della scrittura privata. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede uno specifico procedimento per il trasferimento della proprietà delle macchine agricole e l’aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 110 del Codice della strada.
La pratica è di competenza della Motorizzazione Civile e può essere gestita anche attraverso soggetti autorizzati alle pratiche automobilistiche secondo la procedura applicabile. Tra la documentazione normalmente necessaria rientrano la domanda prevista dalla Motorizzazione, la carta di circolazione e la documentazione che prova il trasferimento del mezzo.
Prima della firma è particolarmente importante verificare se l’acquirente possiede i requisiti per ottenere l’intestazione della macchina agricola. L’articolo 110 del Codice della strada collega infatti l’immatricolazione delle macchine agricole a specifiche categorie di soggetti, tra cui titolari di imprese agricole o forestali, imprese che svolgono lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole e altri soggetti previsti dalla norma.
La possibilità di acquistare materialmente un trattore non significa quindi automaticamente poter ottenere la carta di circolazione necessaria per utilizzarlo su strada. In caso di acquisto da parte di un hobbista o di un soggetto privo di impresa agricola è opportuno verificare preventivamente la posizione con l’Ufficio Motorizzazione Civile competente.
Targa, UMA e utilizzo su strada
La targa della macchina agricola e l’eventuale posizione UMA non sono la stessa cosa. La targa è collegata all’immatricolazione e alla circolazione del veicolo, mentre l’UMA riguarda le agevolazioni sui prodotti energetici impiegati nei lavori agricoli.
Non è quindi corretto considerare la restituzione della targa come conseguenza automatica del fatto che l’acquirente non utilizzi carburante agricolo agevolato. Il trasferimento, l’eventuale cessazione dalla circolazione e gli adempimenti UMA devono essere gestiti separatamente secondo le rispettive procedure.
Allo stesso modo, il fatto che un trattore venga utilizzato soltanto su un terreno privato non consente di concludere in modo generale che non esistano ulteriori obblighi. Possono continuare a rilevare le norme sulla sicurezza della macchina e, se il mezzo viene utilizzato nell’ambito di un’attività lavorativa, la disciplina del D.Lgs. 81/2008.
Cosa consegnare all’acquirente
Nel contratto è utile elencare soltanto i documenti effettivamente presenti e consegnati. Per un trattore immatricolato assume particolare importanza la carta di circolazione o la documentazione di circolazione applicabile. Possono inoltre essere consegnati manuali d’uso e manutenzione, documentazione relativa agli interventi di sicurezza, fatture di manutenzione e altri documenti tecnici disponibili.
Non è necessario indicare come documento obbligatorio una copia dell’ultimo bollo pagato se questa non è richiesta dalla specifica procedura. È preferibile verificare direttamente con la Motorizzazione o con lo studio di consulenza incaricato quali documenti occorrono per il passaggio di proprietà del mezzo concreto.
Controlli prima della firma
Prima dell’acquisto è opportuno confrontare numero di telaio, targa e dati riportati nei documenti con quelli presenti fisicamente sul trattore. È inoltre consigliabile verificare lo stato delle protezioni, dei freni, dello sterzo, dell’impianto elettrico, dei dispositivi di sicurezza e degli eventuali accessori compresi nella vendita.
Quando il trattore è datato o sono state eseguite modifiche strutturali, può essere prudente richiedere una verifica tecnica prima della conclusione dell’accordo. Il contratto può documentare ciò che le parti hanno pattuito, ma non sostituisce né la conformità tecnica del mezzo né gli adempimenti amministrativi necessari per il trasferimento e l’eventuale circolazione.