In questa pagina mettiamo a disposizione un modulo scarico responsabilità generico Word e PDF editabile da scaricare e compilare.
Si tratta di un modello che può essere utilizzato come esempio per scrivere uno scarico di responsabilità generico.
Come Scrivere uno Scarico di Responsabilità Generico
Nel linguaggio comune, il termine manleva viene spesso utilizzato in modo intercambiabile con espressioni come esonero di responsabilità, scarico della responsabilità o liberatoria. Indipendentemente dalla terminologia utilizzata, il contratto o patto di manleva implica che una parte (nota come mallevadore, manlevante o garante) si impegni a farsi carico degli effetti economici derivanti dalla responsabilità di un altro soggetto (detto mallevato) nei confronti di un terzo. Questo strumento può essere applicato sia in situazioni di responsabilità contrattuale che extracontrattuale (aquiliana).
Per fare in modo che l’accordo di manleva sia valido, è necessario che il mallevadore abbia un interesse economico concreto nell’assumere tale responsabilità. In altre parole, la manleva si verifica quando un soggetto si obbliga a sollevare un’altra parte dalle conseguenze economiche derivanti da un determinato evento o dal comportamento del mallevato, del mallevadore stesso o di terzi.
Da un punto di vista giuridico, la manleva si configura come una garanzia personale atipica. Si tratta di una garanzia personale perché il mallevante, utilizzando il proprio patrimonio, garantisce il debitore (mallevato) contro eventuali perdite o obbligazioni. Perà, è definita atipica perché non trova una specifica regolamentazione nel codice civile, a differenza di garanzie personali tipiche come la fideiussione. Inoltre, la manleva è considerata un contratto unilaterale, visto che crea obbligazioni solo per la parte che offre la garanzia, senza prevedere una controprestazione da parte del mallevato. Questo la distingue dai contratti sinallagmatici, in cui esiste uno scambio reciproco di prestazioni, come nel caso della compravendita, dove il trasferimento della proprietà di un bene avviene in cambio di un corrispettivo in denaro.
Nel diritto civile italiano, esistono contratti tipici, disciplinati specificamente dalla legge (come la vendita o la fideiussione), e contratti innominati o atipici, che non sono regolati da una normativa specifica ma sono comunque utilizzati nella prassi commerciale. Secondo il principio di autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 del codice civile, le parti hanno la facoltà di stipulare contratti che non rientrano nei tipi previsti dalla legge, a condizione che tali contratti perseguano interessi meritevoli di tutela giuridica. Pertanto, un accordo in cui il mallevadore assume un obbligo patrimoniale è valido solo se risponde a un interesse giuridicamente rilevante; in mancanza di tale interesse, il contratto sarebbe nullo per difetto di causa o per illiceità della stessa. È importante sottolineare che i contratti atipici devono avere una causa valida, ossia una funzione economico sociale riconosciuta dall’ordinamento giuridico.
Essendo la manleva un contratto atipico, le parti godono di ampia libertà quanto alla forma e al contenuto del contratto, salvo il rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico, nonché delle disposizioni relative alla specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie.
Bisogna poi fare una distinzione tra dichiarazione di manleva e patto di manleva
La dichiarazione di manleva è un atto unilaterale in cui il dichiarante, o mallevadore, si impegna a sollevare il mallevato da qualsiasi responsabilità patrimoniale nel caso in cui si verifichino danni a persone o cose durante lo svolgimento di una determinata attività. Questa dichiarazione rientra nella categoria dei contratti unilaterali o con obbligazioni del solo proponente, che si perfezionano con l’accettazione tacita o con il mancato rifiuto della parte destinataria, secondo l’art. 1333 del codice civile. In questo contesto, la dottrina parla di “negozio unilaterale a rilievo bilaterale”, in quanto l’efficacia dell’atto non dipende dalla sottoscrizione del mallevato. La cosiddetta “lettera di manleva” può dunque essere valida con la sola firma del mallevadore, senza che sia necessaria la sottoscrizione del mallevato per perfezionare la garanzia.
Il patto o clausola di manleva, invece, è integrato in un accordo contrattuale più ampio, come in un contratto di appalto o di leasing. In questo caso, si tratta di un accordo tra due parti, il mallevato e il mallevadore, in cui il mallevadore si obbliga a tenere indenne il mallevato da eventuali richieste patrimoniali avanzate contro di lui in relazione a specifici eventi o fatti. In tale contesto, è necessaria la firma di entrambe le parti per conferire validità al contratto, e, se le parti contraenti sono un consumatore e un professionista, la clausola di manleva deve essere specificamente approvata per iscritto, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo o ai sensi dell’art. 1341 del codice civile in materia di condizioni generali di contratto.
Risulta essere importante anche fare una distinzione tra le clausole limitative o esonerative della responsabilità e quelle limitative dell’oggetto del contratto. Nel caso in cui una clausola sia esonerativa della responsabilità, è necessaria una specifica approvazione scritta, nota come doppia sottoscrizione
-Ai sensi degli articoli 33 e 34 del D.Lgs. 206/2005, nel contesto dei contratti dei consumatori, dove vige una presunzione di vessatorietà
-Ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, del Codice Civile, per quanto riguarda le condizioni generali di contratto, al di fuori dell’ambito della disciplina consumeristica (come nei contratti tra professionisti).
Inoltre, tali clausole possono essere dichiarate nulle se l’inadempimento è dovuto a dolo o colpa grave, secondo quanto stabilito dall’art. 1229 c.c.
Prendendo come esempio il contratto di assicurazione, che è solitamente predisposto unilateralmente dall’assicuratore, le clausole che limitano la responsabilità sono quelle che riducono le conseguenze della colpa o dell’inadempimento, o che escludono determinati rischi garantiti. Invece, le clausole che definiscono specificamente il rischio garantito, e quindi riguardano il contenuto e i limiti della copertura assicurativa, non rientrano nel regime della doppia sottoscrizione, poiché attengono all’oggetto del contratto (Cass. 10619/2012; Cass. 8235/2010). Pertanto, la clausola di manleva, che esclude o limita il rischio garantito, deve essere espressamente sottoscritta per essere valida.
Come già menzionato, la dichiarazione di manleva è un documento in cui una parte (il mallevadore) esonera un altro soggetto (il mallevato) da qualsiasi responsabilità patrimoniale relativa a un determinato evento. Si tratta di una sorta di liberatoria che protegge il mallevato dalle conseguenze economiche negative derivanti da un fatto specifico.
Da quanto sopra, si deduce che la manleva non assume necessariamente la forma di un contratto bilaterale, con obbligazioni reciproche per entrambe le parti, ma può essere strutturata anche come un contratto unilaterale o, più precisamente, come un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, in conformità all’art. 1333 c.c. In questa tipologia contrattuale particolare, la proposta diventa irrevocabile non appena giunge al destinatario e si perfeziona automaticamente in assenza di un rifiuto esplicito da parte di quest’ultimo; non è richiesta un’accettazione formale. Il beneficiario della manleva, infatti, non assume alcuna obbligazione ma gode unicamente dei vantaggi derivanti dall’accordo, motivo per cui la legge considera sufficiente una forma contrattuale minima. Esempi di contratti unilaterali comprendono la fideiussione (art. 1936 c.c.), l’opzione gratuita (art. 1331 c.c.), e appunto, la manleva. In tali contratti, l’obbligo di manlevare la controparte dalle responsabilità derivanti da un evento specifico grava esclusivamente sul dichiarante (mallevadore), mentre il mallevato non è tenuto a eseguire alcuna prestazione, similmente a quanto accade nella fideiussione.
In generale, nei contratti unilaterali, la firma del beneficiario (mallevato) sull’atto che contiene la dichiarazione non è indispensabile, poiché il contratto si perfeziona con il semplice mancato rifiuto del destinatario della dichiarazione.
Vediamo ora come scrivere una dichiarazione di scarico di responsabilità.
Per essere valida, la dichiarazione di manleva deve soddisfare diversi requisiti, tra cui un interesse concreto da parte del dichiarante, che generalmente sorge da rapporti giuridici preesistenti. I requisiti fondamentali della dichiarazione di manleva includono
-Interesse meritevole di tutela: La dichiarazione deve essere basata su un interesse concreto, che giustifica l’impegno del mallevadore a garantire il mallevato. Questo interesse è solitamente di natura patrimoniale e non può essere semplicemente a scopo di liberalità, dato che ciò sarebbe incompatibile con le regole della donazione (come i requisiti formali, il divieto di donare beni futuri e la nullità della promessa di donazione).
-Oggetto determinato o determinabile: La dichiarazione deve specificare con precisione l’obbligazione o l’evento per cui la manleva viene concessa. Secondo l’articolo 1346 del Codice Civile, il contratto deve avere un oggetto chiaro e determinabile, pena l’invalidità.
Limite massimo di garanzia: Se la manleva copre un evento futuro, è necessario stabilire un importo massimo garantito, come richiesto dall’articolo 1938 c.c. Questo requisito serve a tutelare l’ordine pubblico economico e si applica anche alle garanzie personali atipiche, come la manleva stessa (Cass. 1520/2010).
-Esclusione di condotte dolose o gravemente colpose: La dichiarazione non può estendere la manleva a coprire atti dolosi o gravemente colposi, in conformità con i principi giuridici che regolano la responsabilità.
Pertanto, per garantire la validità della dichiarazione di manleva, è essenziale che il mallevadore abbia un interesse concreto, di solito economico, alla concessione della manleva, e che l’impegno sia limitato a obbligazioni chiaramente definite. L’interesse non deve essere di natura liberale, e l’importo massimo garantito deve essere specificato se l’obbligazione è riferita a eventi futuri. Eventuali riferimenti a condotte dolose o gravemente colpose sono esclusi dalla copertura della manleva
Modulo per Scarico di Responsabilità Generico Word
Il fac simile modello scarico di responsabilità generico Word può essere scaricato e compilato con i dati mancanti seguendo le indicazioni fornite in precedenza.
Modulo Scarico di Responsabilità Generico PDF Editabile
In questa sezione è disponibile un modulo per scarico di responsabilità generico PDF editabile da compilare con i dati mancanti.