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Modello Manleva per Lavori Edili Word e PDF

Aggiornato il 28/04/2025

In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile manleva per lavori edili Word e PDF editabile da compilare e stampare.

Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di manleva per lavori edili.

Manleva per Lavori Edili

La manleva, nel campo dei lavori edili, si colloca a metà strada tra la tecnica giuridica della garanzia personale e la pratica quotidiana di gestione del rischio di cantiere. Ogni volta che un privato, un condominio o un’impresa commissiona la realizzazione o la ristrutturazione di un immobile, innesca un circuito di relazioni che coinvolge progettisti, appaltatori, subappaltatori, fornitori, vicini di casa, enti pubblici e, non di rado, istituti di credito. In tale intreccio il committente avverte il bisogno di cautelarsi contro le conseguenze patrimoniali dei possibili danni a persone e cose che possono verificarsi durante l’esecuzione dell’opera. Dai ponteggi che crollano ai tubi che allagano l’appartamento sottostante, dalle lesioni strutturali ai muri confinanti alle polveri che compromettono i sistemi di ventilazione dei locali commerciali posti al piano terra, l’alea è tanto ampia quanto gravosa. La lettera di manleva, o più correttamente il patto di manleva inserito nel contratto d’appalto, risponde a questa esigenza traducendo la preoccupazione del committente in un obbligo giuridico in capo all’appaltatore: quest’ultimo, assumendo la veste di mallevadore, promette di tenere indenne il committente, che diviene il mallevato, da qualunque pretesa risarcitoria proveniente da terzi.

Per inquadrarne la natura conviene partire dal confronto con le garanzie reali. Se la banca che finanzia la costruzione si assicura il rimborso del mutuo iscrivendo ipoteca sull’edificio, il committente non può chiedere un’ipoteca sull’intero patrimonio dell’appaltatore a fronte dei rischi del cantiere. È quindi costretto a spostare l’asse della protezione dal bene alla persona. La fideiussione sarebbe la strada più nota, perché consente di aggredire due patrimoni, quello del debitore principale e quello del garante. La fideiussione però resta concentrata sull’obbligazione pecuniaria già esistente, mentre la manleva possiede un profilo più flessibile, giacché copre la responsabilità aquiliana futura che potrebbe generarsi dall’esecuzione dei lavori. La manleva appartiene, dunque, al genus delle garanzie personali, ma si distingue perché non trova disciplina legislativa specifica, rivelandosi un contratto atipico che trae linfa dall’autonomia negoziale sancita dall’articolo 1322 del codice civile.

La configurazione atipica non significa anarchia contrattuale. La causa va sempre ravvisata nell’interesse meritevole di tutela, senza il quale l’ordinamento negherebbe efficacia alla clausola. Nel settore edile tale interesse è lampante: l’appaltatore trae profitto dal corrispettivo dei lavori e detiene il controllo tecnico sul cantiere, per cui è ragionevole che si assuma anche il peso economico degli eventuali danni da lui potenzialmente provocati. L’obbligo sorretto da questa logica è perfettamente compatibile con il divieto di esonero della responsabilità per dolo o colpa grave posto dall’articolo 1229. Non si tratta, infatti, di escludere la responsabilità dell’appaltatore o di limitarla, ma di trasferirla su di lui in modo che il committente non debba rispondere dei pregiudizi lamentati da terzi. Il danneggiato potrà ancora rivalersi, ma troverà nel mallevadore il suo referente patrimoniale e non nel committente, preservando la funzione deterrente della responsabilità civile.

La lettera di manleva edile assume sovente la forma di dichiarazione unilaterale, ai sensi dell’articolo 1333, e si perfeziona con il mancato rifiuto di chi ne beneficia. Tuttavia, la prassi contrattuale di maggiore spessore preferisce inserire la clausola all’interno del testo dell’appalto per fare in modo le parti ne discutano parametri, massimali, durata e possibili cause di decadenza. In una scrittura unica il sinallagma resta concentrato sull’esecuzione dei lavori e sul pagamento del prezzo, mentre l’obbligo di garanzia rimane, sotto il profilo causale, separato. La doppia sottoscrizione richiesta dagli articoli 1341 e 1342 per le condizioni generali o dalle norme del Codice del consumo quando il committente sia qualificabile come consumatore, tutela l’impresa esecutrice dalle contestazioni sul carattere vessatorio della clausola che, pur gravandola di un onere supplementare, le consente di modulare la sua esposizione attraverso la previsione di un massimale e l’attivazione di adeguate coperture assicurative.

La connessione con l’assicurazione è decisiva. La responsabilità civile verso terzi, abbreviata in RCT, e la responsabilità civile verso prestatori d’opera, RCO, rappresentano i pilastri delle polizze di cantiere. A queste si aggiunge, per gli interventi che incidono sugli elementi portanti dell’edificio, la polizza decennale postuma prevista in alcuni casi come obbligatoria dall’articolo 1669. La manleva non sostituisce l’assicurazione, ma vi si sovrappone: il committente ottiene il diritto contrattuale a essere tenuto indenne; l’appaltatore, dal canto suo, trasferisce l’onere alla compagnia assicurativa nei limiti, nelle condizioni e con le franchigie previste dalla polizza. Se l’assicuratore oppone il mancato rispetto di un termine di denuncia o l’operatività di una clausola di esclusione, l’obbligo di manleva sopravvive perché fondato su un rapporto contrattuale autonomo. Ciò comporta per l’appaltatore un duplice livello di rischio: verso il committente è illimitato entro il massimale pattuito, verso l’assicuratore è delimitato dalle condizioni di polizza. Da qui l’esigenza, spesso trascurata, di un’attenta sovrapposizione fra testo della manleva e testo della polizza, per evitare che lacune o incongruenze si traducano in esposizioni economiche impreviste.

La concretezza operativa della manleva dipende da alcuni contenuti minimi. Il primo è l’individuazione dell’oggetto. Nel contesto di un edificio pluripiano la clausola dovrebbe richiamare espressamente sia le parti comuni che le unità di proprietà esclusiva che potrebbero subire danni indiretti, includendo facciate, coperture, sistemi fognari, impianti condominiali. Il secondo riguarda la delimitazione temporale. Di regola la manleva si estende per tutta la durata del cantiere e per un periodo successivo che può variare da dodici mesi fino a coprire il termine di prescrizione quinquennale dell’azione aquiliana; in presenza di opere strutturali, il termine decennale ex articolo 1669 viene spesso assunto come parametro. Il terzo aspetto è il massimale, introdotto in ossequio all’articolo 1938 quando la garanzia riguarda un evento futuro. La cifra deve essere commisurata al valore economico dell’opera e alla probabilità statistica dei sinistri: la costruzione di un capannone a struttura metallica in zona periferica comporta rischi diversi dalla ristrutturazione di un palazzo ottocentesco nel centro storico di una grande città. In quest’ultimo caso il massimale dovrà coprire le possibili azioni dei proprietari confinanti, i costi per il ripristino di beni di pregio artistico, le eventuali sanzioni amministrative legate alla protezione del patrimonio culturale. Non è raro che si ricorra a massimali differenziati per singola partita di rischio, con limiti più alti per i danni a persone e più contenuti per i danni a cose, purché la formulazione sia chiara e non generi incertezze interpretative.

Un ulteriore tassello è il regime delle eccezioni. L’articolo 1229 vieta soltanto di liberare il debitore da responsabilità per dolo o colpa grave; la manleva, comunque, può prevedere che il mallevadore non risponda di eventi che esulano dalla sfera di controllo dell’appaltatore. Esempio tipico è il caso di forza maggiore, come il terremoto, o l’intervento di terzi non autorizzati, oppure le modifiche progettuali imposte dallo stesso committente che, alterando l’organizzazione di cantiere, introducano nuovi rischi. Un equilibrato testo di manleva manterrà la responsabilità per le condotte colpose dell’appaltatore e dei suoi subappaltatori, ma escluderà, con motivata coerenza, quelle fattispecie che non è ragionevole imputargli. La giurisprudenza tuttavia osserva con rigore tali esclusioni, interpretandole restrittivamente per evitare che si trasformino in uno svuotamento surrettizio della garanzia.

Il rapporto tra appaltatore principale e subappaltatore merita un capitolo autonomo. Il codice dei contratti pubblici impone, per le opere pubbliche, che il subappaltatore fornisca a sua volta garanzie e polizze in linea con quelle dell’appaltatore generale. Nel contesto privato non vige analogo obbligo normativo, ma la disciplina contrattuale può e deve colmare la lacuna. È prassi virtuosa pretendere che l’appaltatore principale inserisca nei subcontratti una clausola di manleva a specchio rispetto a quella principale, in modo da creare una catena di ritorno del rischio. Senza questo riflesso, il committente rischierebbe che l’appaltatore, pur essendo mallevadore, venga a trovarsi in difficoltà qualora il sinistro scaturisca da lavorazioni delegate a un subappaltatore privo di adeguata capacità patrimoniale o assicurativa. Nel caso di subappaltatore straniero, la manleva dovrebbe tener conto delle difficoltà di escussione transfrontaliera, imponendo, se del caso, il rilascio di una garanzia bancaria a prima richiesta o di una polizza emessa da compagnia autorizzata in Italia.

Non minore rilievo assume l’interazione con la normativa sulla sicurezza, dominata dal d.lgs. 81/2008. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione hanno il compito di redigere e aggiornare il Piano di sicurezza e coordinamento; eventuali violazioni di tale piano possono riverberarsi in responsabilità penale oltre che civile. La clausola di manleva, sebbene riguardi la sfera patrimoniale, deve dialogare con il piano di sicurezza, prevedendo che l’appaltatore manterrà indenne il committente anche dalle sanzioni amministrative pecuniarie che derivino da inosservanze normative imputabili al personale di cantiere. Tale estensione, che inizialmente l’impresa potrebbe percepire come gravosa, trova giustificazione nella posizione di garanzia che il legislatore attribuisce al committente, il quale, in assenza di prova di aver nominato i coordinatori e vigilato sull’esecuzione, può essere ritenuto corresponsabile. L’appaltatore, accettando di coprire le sanzioni, verrà stimolato a un rispetto più rigoroso del piano di sicurezza, con beneficio per tutti i soggetti coinvolti.

Sotto il profilo fiscale la manleva è neutrale, ma produce riflessi indiretti. L’articolo 15 del Tuir esclude la deducibilità delle sanzioni e delle multe dal reddito d’impresa; se l’appaltatore accetta di rimborsare il committente anche per importi di natura sanzionatoria, tali somme conserveranno la loro qualificazione nel bilancio dell’appaltatore, che non potrà dedurle, salvo si tratti di risarcimenti civilistici. Un’attenta consulenza tributaria suggerirà quindi di distinguere, nel testo contrattuale, fra somme destinate a indennizzare danni civili e somme destinate a rimborsare sanzioni amministrative, assicurando trasparenza nei flussi economici e coerenza con le scritture contabili.

La validità della manleva, infine, non prescinde da una chiusa dedicata alla legge applicabile e al foro competente. L’articolo 63 del Codice del consumo stabilisce che per le controversie tra consumatore e professionista è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore; clausole difformi sono nulle. Qualora il committente sia una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, la clausola di foro diverso decadrebbe e l’appaltatore potrebbe trovarsi citato dinnanzi a un tribunale lontano dalla sede dell’azienda. In ambito B2B la libertà di determinare il foro è maggiore, ma resta opportuno scegliere un foro che non renda sproporzionato l’accesso alla giustizia.

Manleva per Lavori Edili
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